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Le novità sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI. Chi è obbligato ad Iscriversi e chi solo a Registrarsi, quando compilare il registro cronologico di carico e scarico e il Formulari di identificazione del rifiuto (FIR). Le possibili proroghe alla prima scadenza del 13 febbraio 2025.

via depositphotos.com

Entrato in vigore il 15 giugno 2023, il RENTRI Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è ufficialmente operativo dal 15 dicembre 2024

Subentrato al Sistri, questo nuovo registro ha l’obiettivo di raccogliere in formato digitale i dati ambientali relativi a tutte le fasi di trattamento dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento o all’eventuale recupero, per garantire il rispetto delle normative e dei target europei.

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Pochi giorni fa, il 13 febbraio 2025, si è conclusa una prima fase di iscrizione al RENTRI destinata agli operatori del primo scaglione. Ma un emendamento appena approvato nel Dl Milleproroghe potrebbe posticipare questa scadenza di 2 mesi. 

Le funzionalità del RENTRI

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. Il nuovo sistema istituisce un nuovo Registro digitale e modifica alcuni procedimenti già previsti, come la compilazione del FIR, Formulario di Identificazione Rifiuti e del Registro C/S, Registro cronologico di carico e scarico.

I soggetti obbligati ad Iscriversi al RENTRI 

La prima fondamentale distinzione da sottolineare è la differenza tra Iscrizione e Registrazione che rappresentano due operazioni differenti. Devono iscriversi al RENTRI tutti i soggetti che anche oggi sono obbligati a tenere il Registro cronologico di carico e scarico e a presentare la Dichiarazione MUD.

Ai sensi dell’art.12 del DM n.59/2023, sono tenuti a Iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all’art.6 del D.L. n. 135/2018, come convertito dalla L. n. 12/2019, e precisamente:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 95;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con più di dieci dipendenti, di cui all’art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs. 152/2006.

Ciascun operatore dovrà iscriversi limitatamente alla produzione dei rifiuti per i quali sussiste l’obbligo. Di conseguenze le imprese edili che producono sia rifiuti speciali non pericolosi che rifiuti pericolosi, dovranno Iscriversi al RENTRI solo in riferimento alla seconda tipologia di rifiuti.

Sono invece esonerati dall’Iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti:

  • I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione (perché sono espressamente ricompresi alla lett. b) dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006), indipendentemente dal numero dei dipendenti. 
  • Gli enti e le imprese che svolgono attività di trasporto di rifiuti in conto proprio, quindi non a titolo professionale, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis , ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, se non obbligati come produttori .

I soggetti obbligati a Registrarsi al RENTRI 

La Registrazione è invece richiesta a quei soggetti non obbligati ad Iscriversi al RENTRI, ma essenziale per permettere a questi operatori di emettere, scaricare, compilare e vidimare digitalmente il FIR che deve accompagnare i rifiuti durante la fase di trasporto. 

Rientrano in questa categoria tutti i produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione, a titolo esemplificativo: 

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  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da particolari attività (di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs 152/20064) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di demolizione e costruzione. 

Cosa si intende per Unità locale 

L’operatore deve Iscrivere al RENTRI le unità locali dove svolge l’attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti. 

Per unità locale si intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 4 aprile 2023, n. 59, “una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.

Un operatore (ente, impresa, organizzazione) può svolgere le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un’unità locale.

Il MASE, con la Circolare 27 settembre 2024 (n. 01754222), ha inoltre chiarito i dubbi sulla natura giuridica del cantiere, se inteso o meno come Unità Locale. 

La definizione di Unità locale fornita dal DM 59/23, non coincide con quella del cantiere, ovvero un luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.

Le scadenze del RENTRI Rifiuti

Il DM n.59/202 2023 ha definito alcune importanti scadenze per gli operatori chiamati ad adeguarsi al RENTRI in base alle tipologie dell’impresa. 

Le scadenze sono:

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Entro il 13 febbraio 2025 

Soggetti Obbligati ad Iscriversi: Obbligatorio per tutti a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. L’obbligo vale per:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Obblighi da rispettare: Nuovi Format di FIR e Registro C/S

Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025

Soggetti Obbligati ad Iscriversi > Scaglione 1:

  • Produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti >50 
  • Impianti
  • Trasportatori professionali (no Cat. 2 Bis)
  • Produttori di rifiuti non pericolosi per determinate attività (no Edile) con >50 dipendenti
  • Commercianti e intermediari 
  • Consorzi
  • Delegati

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

Soggetti Obbligati ad Iscriversi > Scaglione 2:

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per le imprese

 

  • Produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti >10
  • Produttori di rifiuti non pericolosi per determinate attività (no Edile) con numero di dipendenti >10

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Soggetti Obbligati ad Iscriversi > Scaglione 3:

  • Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi

Altri obblighi da assolvere:

La compilazione del Registro C/S, Registro cronologico di carico e scarico dovrà avvenire dal momento dell’Iscrizione al RENTRI.

L’obbligo di passare al FIR digitale, Formulario di Identificazione Rifiuti, a partire dal 13 febbraio 2026.

Per tenere sott’occhio tutte le scadenze e per rispondere alle domande degli operatori, l’ANCE ha predisposto un utile manuale scaricabile in PDF dal loro portale.

Nel Milleproroghe la Proroga RENTRI 2025

Vale la pena sottolineare l’approvazione da parte del Senato di alcuni emendamenti al Decreto Milleproroghe che dovrebbe posticipare l’operatività del RENTRI rifiuti. 

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La misura dovrebbe inserire una proroga al RIENTRI di 60 giorni rispetto alla scadenza del 13 febbraio 2025. Tuttavia si dovrà prima attendere la conversione in legge del Decreto e successivamente, l’adozione del Decreto del Ministero dell’Ambiente (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Milleproroghe) con le specifiche.

Domande frequenti (FAQ) sul RENTRI

1. Cos’è il RENTRI e qual è il suo obiettivo?

Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è un sistema digitale introdotto per monitorare tutte le fasi di gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento o recupero. Sostituisce il precedente sistema SISTRI e mira a garantire il rispetto delle normative ambientali e degli obiettivi europei.

2. Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI?

Devono iscriversi al RENTRI tutti i soggetti già obbligati a tenere il Registro cronologico di carico e scarico rifiuti e a presentare la Dichiarazione MUD, tra cui:

  • Enti e imprese che trattano rifiuti
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Trasportatori professionali di rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
  • Consorzi di recupero e riciclaggio
  • Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da specifiche attività

3. Qual è la differenza tra iscrizione e registrazione al RENTRI?

L’iscrizione è obbligatoria per i soggetti che devono tenere il Registro di carico e scarico rifiuti e presentare la Dichiarazione MUD. La registrazione, invece, è necessaria per coloro che non sono obbligati all’iscrizione, ma devono accedere ai documenti digitali del sistema, come il FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti).

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4. Quali sono le scadenze per l’iscrizione al RENTRI?

Le scadenze variano in base alla categoria dell’impresa:

  • Entro il 13 febbraio 2025: Iscrizione per impianti, trasportatori, intermediari e imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali.
  • Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: Iscrizione per produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti e produttori di rifiuti non pericolosi da determinate attività (escluse quelle edili) con più di 10 dipendenti.
  • Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: Iscrizione per tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.

5. La scadenza del 13 febbraio 2025 sarà prorogata?

Un emendamento approvato nel Decreto Milleproroghe prevede una proroga di 60 giorni per l’operatività del RENTRI, posticipando la scadenza. Tuttavia, la proroga diventerà effettiva solo dopo la conversione in legge del Decreto e l’adozione del relativo decreto ministeriale.



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