Ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva, l’articolo 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 13/2024 (decreto “Accertamento”), ha introdotto un duplice obbligo di garanzia che deve essere assolto dai rappresentanti fiscali.
Il primo obbligo è previsto dal riformulato articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, che rinvia ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione dei criteri, al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo, solo previo rilascio di un’idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
Il secondo obbligo è, invece, stabilito dal nuovo articolo 35, comma 7-quater, D.P.R. 633/1972, che rinvia anch’esso ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio della garanzia che deve essere prestata ai fini dell’inclusione nella banca dati Vies dei soggetti non residenti in uno Stato UE (o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva tramite un rappresentante fiscale.
I criteri e le modalità di rilascio della garanzia per l’iscrizione nell’archivio Vies sono stati definiti dal D.M. 4.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13.12.2024, mentre i criteri per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, previo rilascio di idonea garanzia, sono stati definiti dal D.M. 9.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19.12.2024.
Per la definizione degli aspetti operativi, entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei suddetti decreti sarà adottato un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Entrambe le garanzie dovranno essere prestate non solo dai nuovi rappresentanti fiscali, ma anche da quelli già nominati.
Ai fini dell’iscrizione nell’archivio Vies, la garanzia, prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria, ovvero di polizza fideiussoria, è resa in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale per un valore massimale minimo di 50.000,00 euro e per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, decorso il quale non deve essere rinnovata.
Ai fini della nomina del rappresentante fiscale, invece, la garanzia, anch’essa prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria, ovvero di polizza fideiussoria, deve avere un valore massimale minimo determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati e deve essere resa per un periodo minimo di 48 mesi, decorso il quale non deve essere ripresentata, fatto salvo il caso di aumento del numero di soggetti rappresentati, con passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore.
In merito alla garanzia richiesta ai fini dell’iscrizione alla banca dati Vies, è noto che, ai fini dell’adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie e di contrasto delle frodi, l’articolo 27, D.L. 78/2010, ha introdotto, a suo tempo, specifiche misure volte a garantire un più stretto monitoraggio dei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie e l’affidabilità dei dati relativi alle controparti negli scambi commerciali.
L’iscrizione nell’archivio Vies, di cui all’articolo 22, Regolamento n. 2003/1798/CE, è diventata, pertanto, il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi Iva e, dunque, per qualificare correttamente gli scambi di beni e servizi effettuati dai soggetti passivi.
A questo riguardo, è importante richiamare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del videoforum del 13.1.2020.
Prima di questo intervento, la prassi amministrativa aveva più volte ribadito che, ai fini della non imponibilità della cessione nello Stato UE di origine e l’imponibilità nello Stato UE di destinazione dei beni, è indispensabile che nell’archivio Vies siano iscritti tanto il cedente quanto il cessionario (circolare n. 39/E/2011 e risoluzione n. 42/E/2012).
Nel predetto videoforum, questa indicazione è stata in parte superata per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2021, che ha aggiunto, con effetto dall’1.12.2021, in recepimento del novellato par. 1-bis dell’articolo 138, Direttiva n. 2006/112/CE, il comma 2-ter, nell’articolo 41, D.L. 331/1993.
La novellata disposizione stabilisce che le cessioni intracomunitarie, di cui al comma 1, lett. a), e al comma 2, lett. c) dell’articolo 41, D.L. 331/1993, costituiscono cessioni non imponibili, a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito altro Stato UE e che il cedente abbia compilato l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.
Secondo l’Agenzia delle entrate, l’omessa iscrizione nell’archivio Vies del cessionario non consente di qualificare l’operazione come “intracomunitaria”, con la conseguente imponibilità dell’operazione nello Stato UE di origine.
Un diverso approccio deve essere seguito, invece, in caso di mancata iscrizione al Vies del cedente, che si riflette sulla qualificazione dell’operazione solo qualora il cedente non presenti l’elenco riepilogativo o lo presenti in modo incompleto. Al di fuori di queste situazioni, l’operazione mantiene natura intracomunitaria ed è, quindi, non imponibile in capo al cedente italiano, anche se quest’ultimo non è iscritto alla banca dati.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link