Alcuni contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo si chiedono se il mancato versamento degli acconti INPS possa comportare la decadenza dall’istituto. La risposta non è immediata e richiede un’analisi approfondita delle regole in gioco. Scopriamo insieme se questa omissione può davvero mettere a rischio il concordato.
Articolo tratto da Blast – Quotidiano di Diritto Economia Fisco e Tecnologia, direttore Dario Deotto
Omesso versamento degli acconti INPS e decadenza dal concordato preventivo
Analisi normativa e chiarimenti interpretativi
Alcuni contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo si sono resi conto di non avere regolarmente versato gli acconti dei contributi Inps dell’anno 2024. È stato chiesto quindi a Blast se tale inadempimento possa comportare la decadenza dall’istituto.
A questo fine, è opportuno evidenziare che la problematica è estranea all’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 13/2024, in base al quale non possono accedere al concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. Tale condizione di ammissibilità (richiamata poi dal successivo articolo 22, che disciplina le cause di decadenza) non riguarda, infatti, i debiti che sorgono nel periodo (o, per i soggetti ISA, nei periodi) oggetto del concordato, ma solamente gli eventuali debiti pregressi.
Esiste un legame tra il mancato pagamento INPS e la decadenza dal concordato?
Occorre a questo punto verificare se la questione del mancato versamento degli acconti Inps 2024 ricade in una delle cause di decadenza disciplinate dall’articolo 22 del D.Lgs n. 13/2024. Nello specifico, la vicenda potrebbe essere ricondotta alla causa di decadenza di cui al comma 1, lettera e), del decreto: si tratta dell’omesso versamento delle somme dovute «a seguito» delle attività di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973.
Dalla formulazione letterale della norma dovrebbe innanzitutto discendere che solo il mancato pagamento delle somme «a seguito» del ricevimento (almeno) dell’avviso bonario comporta la decadenza dal concordato. Tuttavia, occorre tenere conto che, per effetto delle non ben coordinate disposizioni dell’articolo 12, comma 2, e dell’articolo 22, comma 3, del Dlgs 13/2024, le quali (entrambe) richiamano la norma del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), il ricevimento dello stesso avviso bonario sembra costituire causa di decadenza dal concordato.
In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate, la quale ha affermato (si veda la Faq n. 6 del 17/10/2024) che la ricezione di una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato comporta la decadenza dal CPB.
Il controllo automatizzato dell’Agenzia delle Entrate si applica ai contributi INPS?
Ad ogni buon conto, con riguardo ai contributi previdenziali, va rilevato che per gli stessi non operano le procedure di liquidazione automatica ex articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, ancorché i medesimi contributi siano liquidati all’interno della dichiarazione dei redditi.
Difatti, la disposizione contenuta nell’articolo 36-bis, nonché quelle recate dagli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 462/1997, nella parte in cui si fa riferimento ai contributi previdenziali, devono ritenersi implicitamente abrogate dall’articolo 30 del Dl 78/2010.
Tale ultima norma prevede infatti che la riscossione dei contributi previdenziali deve avvenire mediante avviso di addebito notificato direttamente dall’Inps, il quale è “facoltativamente” preceduto da un avviso bonario che viene emesso, dallo stesso Ente previdenziale, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.Lgs n. 46/1999.
Pertanto, stando alla lettera dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs n. 13/2024 («l’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato»), al quale rinvia il successivo articolo 22, comma 1, lettera e), la fattispecie dell’omesso versamento dei contributi Inps non può essere ricondotta a quelle che comportano la decadenza: da un lato, infatti, il controllo è operato dall’Inps, e dall’altro avviene in base a una disposizione diversa dall’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, si è dell’opinione che il mancato versamento degli acconti Inps non implichi la decadenza dal concordato preventivo.
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Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti – Studio Deotto Lovecchio & Partners
Giovedì 20 febbraio 2025
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