Transizione 5.0, tutto quello che c’è da sapere sull’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili in sito e a distanza

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L’articolo che trovate qui di seguito è un prezioso contributo dell’ingegner Marco Belardi, Direttore Tecnico della B.U. Transizione 4.0/5.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico nonché consulente del Ministero delle Imprese e del made in Italy e Lead Teacher presso il Sole 24 Ore, sul tema dell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili in sito e a distanza nell’ambito degli incentivi previsti dal piano Transizione 5.0. L’articolo è stato originariamente pubblicato dall’autore sul suo profilo LinkedIn e messo a disposizione di Innovation Post insieme ad altri articoli della serie.

Introduzione

L’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta un’opportunità strategica per le imprese che intendono ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità ambientale.

La normativa vigente, attraverso il quadro delineato dalla Transizione 5.0, ha introdotto la possibilità di agevolare gli investimenti in impianti per l’autoproduzione (beni trainati), in presenza di investimenti in beni strumentali 4.0 (beni trainanti) che siano in grado di assicurare la necessaria riduzione dei consumi energetici.

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Transizione 5.0 ha previsto inoltre la possibilità di realizzare gli impianti di autoproduzione anche in siti differenti da quelli di consumo (ovvero quelli siti ove verranno installati i beni trainanti nell’ambito del progetto di innovazione).

Tuttavia, questa configurazione comporta implicazioni economiche e regolatorie che molte imprese non hanno ancora compreso appieno.

L’obiettivo di questo articolo è chiarire le differenze tra l’autoconsumo locale e l’autoconsumo a distanza, evidenziando le problematiche principali che emergono nell’applicazione della normativa, in particolare in riferimento al valore economico dell’energia immessa in rete e alla regolazione imposta dal GSE.

Autoproduzione e Detrazione Diretta dei Consumi

Un concetto fondamentale da comprendere è che l’energia autoprodotta non si detrae automaticamente dai consumi elettrici dell’impresa. Questo accade solo in due casi specifici:

  1. L’energia viene consumata istantaneamente nel momento stesso in cui viene prodotta.
  2. L’energia viene immagazzinata in un sistema di accumulo e utilizzata successivamente per coprire il fabbisogno energetico.

Nel momento in cui l’energia viene immessa nella rete elettrica, non è più considerata come autoconsumata direttamente, ma viene trattata come una cessione di energia. Questo significa che la sua valorizzazione segue le regole del Ritiro Dedicato (RID) o della vendita a mercato.

Dal 1° gennaio 2025, il meccanismo dello scambio sul posto è stato definitivamente abrogato. Questo comporta che non è più possibile compensare l’energia prelevata con quella immessa in rete in momenti diversi, cosa che in passato garantiva un vantaggio economico significativo.

Autoproduzione in Sito vs. Autoproduzione a Distanza

L’autoproduzione di energia può avvenire:

  • Nello stesso sito produttivo dove avviene il consumo.
  • In un sito remoto, con successivo utilizzo dell’energia prodotta per il consumo aziendale.

Caso 1: Autoproduzione e Consumo nello Stesso Sito

Se l’impianto di produzione è installato nello stesso sito in cui si trova il punto di consumo, l’energia può essere utilizzata direttamente dall’impresa.

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Tuttavia, se la produzione e il consumo non coincidono temporalmente, si applicano le seguenti regole:

  • Se l’energia viene consumata immediatamente, allora si ottiene un risparmio diretto pari al costo dell’energia che non è stato necessario acquistare.
  • Se l’energia non viene consumata immediatamente e non esiste un sistema di accumulo, questa viene immessa in rete e valorizzata secondo il Ritiro Dedicato o la Vendita a Mercato, con una remunerazione spesso molto inferiore al costo dell’energia acquistata.
  • Se è presente un sistema di accumulo, l’energia può essere utilizzata in un secondo momento, garantendo un risparmio economico più significativo pari al costo dell’energia che non è stato necessario acquistare.

Caso 2: Autoproduzione a Distanza

Per esplicita previsione della misura Transizione 5.0, è  possibile realizzare impianti di autoproduzione in siti differenti rispetto al luogo di consumo, a condizione che:

  1. Il sito di produzione e il sito di consumo siano localizzati nella stessa zona di mercato.
  2. Vi sia coincidenza tra produttore e cliente finale, ovvero lo stesso codice fiscale.
  3. L’energia prodotta sia destinata esclusivamente all’autoconsumo.

Tuttavia, ci sono due modalità di utilizzo dell’energia prodotta a distanza:

  • Linea diretta di collegamento tra sito di produzione e sito di consumo: in questo caso, l’impianto è interconnesso direttamente alla struttura produttiva attraverso una linea elettrica di lunghezza massima non superiore a 10 km.(Art. 30 lettera a) punto 2.1)
  • Utilizzo della rete di distribuzione: l’energia immessa in rete viene poi prelevata nei punti di consumo dell’impresa, senza un collegamento fisico diretto.(Art. 30 lettera a) punto 2.2)

Il caso della connessione diretta con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri comporta una complessità autorizzativa ed esecutiva difficilmente compatibile con i tempi dell’incentivo, che impone il completamento degli impianti (data di fine lavori) entro il 31.12.2025.

La seconda opzione è la più utilizzata, ma non garantisce un risparmio automatico, in quanto si applicano le regole del Ritiro Dedicato o della Vendita a Mercato. Quest’ultima modalità richiede però competenze gestionali e lo svolgimento di attività specifiche non usuali per le imprese che non siano abituate a operare sul mercato elettrico.

E’ pertanto probabile che nella maggior parte dei casi la remunerazione sia operata attraverso il ritiro dedicato.

Le Problematiche dell’Autoconsumo a Distanza

Valorizzazione economica dell’energia immessa in rete

L’errore più comune è considerare che l’energia autoprodotta compensi direttamentei consumi dell’impresa.

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In realtà, se l’energia viene immessa in rete, essa viene acquistata dal GSE tramite il meccanismo del Ritiro Dedicato (RID) a valori molto più bassi rispetto al costo dell’energia acquistata.

A titolo esemplificativo:

  • Costo dell’energia per le imprese nel 2024: tra 0,20 – 0,35 €/kWh per le PMI e 0,15 – 0,25 €/kWh per le grandi imprese.
  • Prezzo del Ritiro Dedicato: può raggiungere, nel peggiore dei casi, i 0,05 €/kWh.

Il Ritiro Dedicato (RID) è un meccanismo attraverso il quale i produttori di energia elettrica possono cedere al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) l’energia immessa in rete, ricevendo una remunerazione basata sul Prezzo Zonale Orario (PZO). Questo prezzo varia in base all’area geografica e all’ora di immissione dell’energia, riflettendo le condizioni di domanda e offerta specifiche di ciascuna zona.

A partire dal 1° gennaio 2025, il sistema di determinazione dei prezzi dell’energia elettrica in Italia ha subito una modifica significativa: si è passati dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) ai prezzi zonali. Questo cambiamento mira a riflettere più accuratamente le differenze nei costi di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia nelle diverse aree geografiche del Paese. Di conseguenza, il valore del RID è ora strettamente legato al PZO della specifica zona in cui l’energia viene immessa.

Per quanto riguarda i valori specifici, nel 2024 il PZO medio si è attestato intorno ai 9-10 centesimi di euro per kWh (€/kWh). Nei primi mesi del 2025, si osserva un incremento, con valori medi stimati intorno ai 14 c€/kWh, leggermente inferiori al PUN medio a causa di una riduzione dei prezzi nelle ore di maggiore produzione solare.

È importante distinguere tra il PZO e i Prezzi Minimi Garantiti (PMG). I PMG sono tariffe stabilite annualmente dall’ARERA per impianti a fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 1 MW. Nel 2024, ad esempio, il PMG per il fotovoltaico era fissato a 46,4 €/MWh, equivalenti a 4,64 c€/kWh. Tuttavia, questi valori rappresentano un “pavimento” e si applicano solo se il PZO risulta inferiore al PMG, situazione meno frequente negli ultimi anni caratterizzati da prezzi di mercato più elevati.

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In sintesi, il valore del RID è determinato principalmente dal Prezzo Zonale Orario vigente al momento e nel luogo di immissione dell’energia. Per ottenere informazioni aggiornate e dettagliate sui prezzi medi mensili riconosciuti dal GSE, è consigliabile consultare direttamente il sito ufficiale del GSE.

Negli esempi seguenti, in via cautelativa, farò riferimento alle condizioni peggiori del prezzo minimo garantito (il “pavimento” appunto), con cui il ritorno dell’investimento risulta significativamente inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto.

Il vincolo della Cabina Primaria e del Limite di potenza dell’impianto di 1 MW

Affinché il GSE possa ritenere valida la configurazione produzione/consumo, i siti di produzione e consumo devono essere collegati alla stessa cabina primaria.

Questo prescrizione contrasta con quanto previsto da Transizione 5.0 che (si veda la FAQ 6.7), che considera sufficiente la condizione della stessa zona di mercato.

Inoltre, la normativa CACER limita la potenza installabile a 1 MW, punto sul quale la disciplina Transizione 5.0 nulla dice in merito.

E’ indispensabile che gli enti preposti (MASE, GSE e MIMIT) chiariscano quanto segue:

L’impresa che realizza l’impianto di autoproduzione in un sito differente dal sito di consumo, dovendo essere riconosciuto dal GSE quale autoconsumatore a distanza alle condizioni previste dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 modificato da decreto-legge 01.03.2022 n.17 convertito il legge il 27.04.2022 n. 34,

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  • è soggetta al vincolo in base al quale i siti produttivo e di consumo devono essere ubicati sotto la stessa cabina primaria?
  • e deve rispettare il limite massimo di potenza imposto di 1 MW?

In ogni caso, tali vincoli non risultano sussistenti per la connessione diretta du cui all’art. 30 lett. a) punto 2.1) che, come ho già detto, risulta poco praticabile visti i tempi disponibili della misura.

Il problema del cumulo

Fermo restando che certamente, per esplicita previsione delle norme CACER, non è cumulabile l’incentivo Transizione 5.0 con il 40% a fondo perduto previsto per le CACER nei Comuni al di sotto dei 5’000 abitanti, resta da chiarire se è possibile cumulare almeno con la Tariffa Incentivante (che consentirebbe di sommare agli introiti derivanti dal ritiro dedicato o dalla Vendita a Mercato ulteriori 0,07 – 0,13 €/kWh.

Attendiamo sviluppi e chiarimenti dei quali vi darò tempestiva notizia su questa pagina.

Alcuni esempi aiuteranno a comprendere le considerazioni sopra esposte.

Caso A

Si consideri il caso di un’azienda che realizza l’impianto di autoproduzione nello stesso sito di consumo. La produzione di energia è istantaneamente consumata dal processo o, alternativamente, immagazzinata in un sistema di storage locale. Non c’è pertanto cessione in rete e l’autoconsumo è totale. Si tratta evidentemente di una semplificazione in quanto, nella quasi totalità dei casi, una parziale cessione di energia, durante i periodi di fermo, chiusura, non produzione o altro, è inevitabile (dell’ordine del 10 – 20%).

Il vantaggio è rappresentato dal fatto che l’azienda non sostiene i costi per l’energia autoprodotte che viene interamente consumata, senza cessione.

Nell’esempio, quindi, l’energia autoprodotta (750 kWh/giorno) viene valorizzata al prezzo di acquisto (0,25 €/kWh).

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Caso A – Autoproduzione nello stesso sito di consumo interamente consumata o accumulata localmente (senza cessione in rete)
Caso A

Caso B

Si consideri il caso di un’azienda che realizza l’impianto di autoproduzione nello stesso sito di consumo. La produzione di energia però è superiore a quella istantaneamente consumata e non c’è alcun sistema d’accumulo. Nell’esempio, di 750 kWh/giorno prodotti solo 300 sono consumati; pertanto c’è una cessione in rete di 350 kWh/giorno che verranno compensati tramite la tariffa del ritiro dedicato (0,05 kWh).

Con queste ipotesi, rispetto al caso precedente, a parità di grandezze, ho una riduzione del vantaggio economico di quasi 40%.

Caso B – Autoproduzione nello stesso sito di consumo solo parzialmente consumata (con cessione in rete)
Caso B

Caso C

Si consideri il caso di un’azienda che realizza l’impianto di autoproduzione in un sito a distanza, diverso da quello di consumo.

A parità di fattori degli esempi precedenti, l’intera energia prodotta deve essere ceduta in rete e valorizzata con il Ritiro dedicato; la differenza in termini di rendimento economico, rispetto al totale autoconsumo, supera l’80%.

Ovviamente gli scenari possono essere diversi, a seconda delle variabili in gioco, in particolare il costo dell’energia che, nel caso delle PMI, può raggiungere i 0,35 kWh, rendendo ancor meno conveniente il risultato economico.

Caso C – Autoproduzione a distanza (in sito differente da quello di di consumo) interamente ceduta in rete
Caso C

Alcune note utili

Il comma 5 dell’art. 38 prevede la possibilità che, in presenza di investimenti in beni strumentali 4.0 cui al comma 4 (il mercato ormai li definisce “trainanti”) siano agevolabili anche  gli investimenti gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) [ndr ATTENZIONE: ART. 30 modificato da decreto-legge 01.03.2022 n.17 convertito il legge il 27.04.2022 n. 34[1]]

5. Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

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a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

Tale previsione è ribadita dal DM 24.07.2024 all’art. 4 comma 2 lettera a):

2. Nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;

L’ art. 7 precisa che:

1. Nell’ambito degli investimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:…”

Anche la Circolare Operativa ribadisce:

paragrafo 1 pag. 9:

b. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,…

paragrafo 3 pag. 42:

… sono inoltre agevolabili: a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a) , numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ,…

La circolare inoltre dedica un paragrafo specifico (ripetuto anche a pag. 120 e 137 nei modelli di certificazione):

3.2. Autoconsumo individuale a distanza

Per quanto riguarda l’autoconsumo individuale a distanza si richiama quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso – TIAD[2]. Nello specifico sono ammessi alla misura i soggetti beneficiari che rispondono ai requisiti previsti all’ art. 3 commi 6 e 7 del TIAD a condizione che vi sia coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.).

Sono pertanto escluse dalla misura configurazioni per le quali i produttori siano soggetti distinti dal cliente finale beneficiario.

Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili possono essere ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso.

Si specifica, inoltre, che ogni impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione ammissibili ai benefici.

E’ stata poi pubblicata la FAQ 6.7:

6.7. D: Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0?

R: Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza). Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell’impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.). Inoltre, l’impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato. Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:

  • ZONA NORD
  • ZONA CENTRO NORD
  • ZONA CENTRO SUD
  • ZONA SUD
  • ZONA CALABRIA
  • ZONA SICILIA
  • ZONA SARDEGNA.

Il mercato (imprese e consulenti) in relazione alla possibilità introdotta da Transizione 5.0 di poter installare gli impianti di autoproduzione ha inteso tale possibilità quale alternativa alla realizzazione dell’impianto nello stesso sito produttivo ove vengono effettuati gli investimenti strumentali 4.0  (trainanti), con le stesse regole e vantaggi, a condizione che la produzione sia destinata ad autoconsumo, condizione che viene rispettata attraverso un dimensionamento in base al quale la potenza dell’impianto di produzione è determinata dal fabbisogno annuale di energia del sito produttivo.

Soddisfatta questa condizione, l’altra è che i siti di produzione e di consumo siano sotto la stessa zona di mercato.

NOTE

[1] Art. 10-ter (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici).

1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore”;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: “1-bis. Gli oneri generali aSerenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l’ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all’energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo”».

[2] Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e smi.

Riferimenti

TIAD

La pagina GSE dedicata all’Autoconsumo

Il Decreto che regola gli incentivi per le CACER

Pillole sulla configurazione di autoconsumatore a distanza

Le Regole operative del Decreto
In particolare le seguenti parti possono essere di interesse:
– Pagg 5-15
– Pagg 21-22
– La Sezione 2 (da pag. 32) dove si spiega come viene determinata l’energia incentivata, i tempi e la tariffa attribuita. All’incentivo si somma poi un corrispettivo di valorizzazione della mancata trasmissione dell’energia  (per il 2024 pari a 10,57 €/MWh).




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