Con la Circolare del 18 novembre, del Capo della Polizia Pisani, data dicembre 2024 si specificava che la identificazione da remoto degli ospiti nelle strutture ricettive non rispetta i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge.
Ora arrivano le multe in proposito. Vediamo prima i contenuti della circolare e successivamente i recenti accadimenti nella città di Roma.
2) Locazioni e Checkin da remoto: arrivano le multe
1) Check in da remoto: non è legittimo per il Ministero
Il documento indirizzato a tutte le Prefetture, richiama l’illegalità delle keybox, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell’appartamento all’ingresso dello stabile.
Secondo quanto chiarito nel documento essi contravvengono all’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).
I gestori delle strutture sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti direttamente, secondo le modalità indicate nel decreto del ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, come modificato il 16 settembre 2021.
La Circolare evidenzia quanto segue:
- la trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata ovvero tramite keybox
- scavalca l’identificazione personale della clientela e non viene garantita la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore.
La Circolare ricorda anche i tempi entro i quali i gestori delle strutture turistiche devono trasmettere i dati degli ospiti alle strutture:
- entro le sei ore successive all’arrivo, nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore,
- entro le 24 ore successive all’arrivo, per soggiorni più lunghi
precisando che ciò al fine di evitare che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi negli esercizi ricettivi.
Infine la Circolare fa riferimento anche all’HomeExchange, la pratica di scambio casa, e precisa che anche i dati di chi subentra nell’alloggio scambiato vanno comunicato in Questura con la modalità fisica e si conclude con la raccomandazione ai Prefetti per diffondere sul territorio le novità.
Secondo la Minsitra Santanchè si tratta di “un passaggio essenziale per prevenire rischi e garantire un’esperienza turistica serena e positiva, sia ai visitatori che agli operatori, specie in vista di importantissimi eventi come il Giubileo del 2025″.
L’Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi) precisa che: crediamo che i locker per le strade siano da eliminare e ben venga ogni controllo contro forme di abusivismo lesive di tutta la categoria. Tuttavia, riteniamo che il ministero dell’Interno non sia a conoscenza del fatto che i software utilizzati da molti gestori professionali usino tecnologie di riconoscimento degli ospiti con tracciamento biometrico e codici Otp del tutto analoghe allo Spid, agli accessi agli autonoleggi e ai conti correnti bancari.
E conclude evidenziando che introdurre il riconoscimento fisico solo per gli affitti brevi sarebbe discriminante.
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2) Locazioni e Checkin da remoto: arrivano le multe
Rossana De Angelis Presidente Anaci Roma commenta le recenti multe per i Key box che consentono l’accesso da remoto nelle locazioni. Non entra nel merito ma dopo aver affermato che: “Il Comune di Roma ha stabilito una sanzione di 400 euro al condominio per ogni dispositivo installato e non rimosso. Il divieto riguarda in particolare le aree soggette a Carta Qualità o quelle riconosciute come patrimonio Unesco -ma solo se le key box sono collocate su suolo o beni pubblici” dispensa alcuni consigli agli amministratori: “Sarà bene diffidare i proprietari delle strutture ricettive che utilizzano key box, richiedendone la rimozione immediata. Se la diffida viene ignorata, l’amministratore può attivare le vie legali per ottenerla. Il problema, però, è che i tempi della giustizia mal si conciliano con le esigenze di sicurezza pubblica e allora l’unica soluzione per l’amministratore resta quella di segnalare la situazione direttamente agli uffici della task force della Polizia locale di Roma Capitale all’indirizzo email: [email protected]“.
Il Presidente nazionale Unai Rosario Calabrese ha invece dichiarato che: “Premesso che il condominio, come soggetto giuridico non esiste, considerato che i singoli condòmini, a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, possono utilizzare i beni condominiali, anche nell’interesse individuale, senza danneggiare l’estetica, la statica e non impedire il pari uso, va tenuto in conto che le key box poste in facciata non possono essere rimosse neppure dal Comune”.
Ciò si apprende da un articolo del 19 febbraio del quotidiano Ilsole24ore.
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