Illecito professionale dell’aggiudicatario e onere motivazionale — Assolombarda

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Il caso e la decisione

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione censurando, per quanto qui interessa, l’assenza di un’adeguata motivazione della SA in merito alle ragioni in base alle quali l’illecito professionale dichiarato in gara dall’aggiudicatario non sia stato ritenuto idoneo a minarne l’affidabilità.

 La decisione in commento – il TAR Lombardia 12 febbraio 2025, n. 498 – dà torto al ricorrente, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

 I giudici amministrativi meneghini rilevano, innanzitutto, come il profilo impugnato non sia stato oggetto di precedenti contestazioni durante la gara da parte dei concorrenti; inoltre, osserva il TAR, la ricorrente non ha dedotto alcun concreto elemento che dimostri la gravità della vicenda in questione – costituta dalla rinuncia da parte dell’aggiudicatario ad una precedente aggiudicazione, con conseguente segnalazione all’ANAC – e che fornisca la prova della manifesta illogicità della valutazione di irrilevanza compiuta dalla Stazione Appaltante.

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 Il TAR Lombardia richiama dunque il consolidato orientamento (proprio – cfr. inter alia TAR Lombardia 24 marzo 2022 – e del Consiglio di Stato – cfr. inter alia Cons. Stato, 5 maggio 2020, n. 2850) secondo cui «costituisce regola generale», formatasi nel vigore del precedente codice dei contratti pubblici ma applicabile anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, «quella secondo cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione.».

 «Per costante giurisprudenza, di regola, la stazione appaltante che non ritenga i precedenti dichiarati dal concorrente incisivi della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa; è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, con la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se» come già indicato «su di esse non vi è stata, in gara, contestazione».  

 

 

Spunti e riflessioni

La decisione in esame presenta più chiavi di lettura.

 Su un piano teorico-sistematico, la pronuncia accorda al principio di c.d. speditezza dell’azione amministrativa prevalenza – ribadendola, in linea con la precedente giurisprudenza – rispetto ad altri principi, quali ad esempio quello di adeguata motivazione degli atti. Tale approccio sembra condivisibile «poiché, altrimenti, si dovrebbe immaginare […] un provvedimento […]  in cui, rispetto ad ogni singola ipotesi astrattamente prevista dal legislatore, l’amministrazione ne esamini e ne consideri la relativa insussistenza» ciò in palese contrasto, appunto, con il richiamato principio di speditezza dell’azione amministrativa (TAR Lombardia 24 marzo 2022; Cons. Stato n. 5499/2018).

 Dalla sentenza, poi, discendono importanti corollari di ordine pratico-operativo, in particolare per quanto riguarda il secondo classificato, che per cercare di vedere tutelate le proprie ragioni, ove fondate, dovrà tempestivamente attivarsi contestando e fornendo adeguati elementi concreti (i) che dimostrino una gravità tale dell’illecito dichiarato dal concorrente da essere in astratto «un evidente indizio di inaffidabilità dell’operatore economico» che rende «necessaria un’espressa motivazione del giudizio positivo di affidabilità professionale»; ovvero (ii) che evidenzino che «una tale valutazione di affidabilità ampiamente discrezionale», anche implicita «sia ictu oculi illogica, contraddittoria o manifestamente erronea, unici vizi per i quali è ammissibile il sindacato da parte del giudice amministrativo» (ex multis, Cons. Stato, n. 4248 del 2021).

 La sentenza sopra indicata è stata estratta dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it/ dove è altresì consultabile. È escluso ogni utilizzo della documentazione per finalità commerciali.

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Contatti

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Affari Legali e Statutari, tel. 02‑58370.240/319 – e-mail:  appaltipubblici@assolombarda.it

 

 



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