Ecco le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia per la gestione di crediti in sofferenza

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Luca Lo Po’

di Luca Lo Po’,
Partner, Head of Financial Services Regulation, DWF Law
e Rocco Tana,
Associate, Financial Services Regulation and Capital Markets, DWF Law

Lo scorso 13 febbraio la Banca d’Italia ha pubblicato le Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, che completano il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 o Secondary Market Directive la scorsa estate (si veda qui l’approfondimento di BeBeez Magazine a valle del Caffé di BeBeez del 19 giugno 2024)  relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del Testo Unico Bancario (Decreto legislativo n. 385 del 1993 o TUB).

Si ricorda che la Secondary Market Directive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2021, è mirata (i) ad armonizzare le norme relative ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti che acquisiscono i crediti derivanti da un contratto di credito deteriorato e (ii) a sostenere lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati nell’Unione Europea, garantendo al contempo che la vendita di tali crediti non pregiudichi i diritti dei debitori.

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La Direttiva punta a eliminare gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati, per esempio liberalizzandone la cessione da parte degli enti creditizi ai cosiddetti. “acquirenti di crediti” e favorendo l’attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti e, allo stesso tempo, introduce presidi e tutele in favore dei debitori ceduti. Più nel dettaglio, come ricordava la nota di Palazzo Chigi, diffusa a valle del varo del Decreto legislativo n. 116 del 2024 che ha modificato il TUB introducendo, appunto, il nuovo Capo II del Titolo V, la direttiva: liberalizza la cessione dei crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai cosiddetti “acquirenti di crediti” o credit purchasers (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di acquisto su base professionale); aumenta i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti, mediante: la previsione di un regime autorizzativo e di vigilanza minimo applicabile ai “gestori di crediti” o credit servicers; disciplina i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti e introduce una disciplina specifica di tutela dei debitori (obblighi informativi, regole di condotta, costituzione di un nuovo albo di vigilanza, reclami).

Sul punto, si ricorda che in attuazione della flessibilità riconosciuta dalla Secondary Market Directive, il decreto legislativo n. 116 del 2024 ha limitato l’ambito di applicabilità della nuova disciplina, all’interno dei crediti deteriorati, ai soli crediti “in sofferenza” definiti dal decreto stesso come “i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d’Italia”, escludendo dunque altre categorie di crediti deteriorati, quali, ad esempio, gli UTP.

Le nuove disposizioni di Banca d’Italia, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono contenute in un corposo documento di 117 pagine, che si compone di due parti: nella Parte Prima sono contenute le previsioni applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, mentre nella Parte Seconda sono indicate quelle applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB che svolgono l’attività di gestione per conto di acquirenti di crediti in sofferenza oppure che cedono o intendono cedere crediti in sofferenza.

Come riassunto nel provvedimento di emanazione delle nuove disposizioni, la Parte Prima, articolata in 12 Capitoli, disciplina tra l’altro: le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione da parte dei gestori di crediti in sofferenza e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB che intendono esercitare tale attività in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia (Capitolo 2); le attività esercitabili da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 4); l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti (Capitolo 5); l’operatività in Italia e all’estero dei gestori di crediti (Capitolo 6); le regole applicabili agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB autorizzati all’attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 11).

La Parte Seconda disciplina, in un unico capitolo (i) gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d’Italia applicabili alle banche ed agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza; nonché (ii) gli obblighi informativi nei confronti dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza.

In attuazione delle previsioni di cui al Capo II del Titolo V del TUB, le nuove disposizioni, richiamando le condizioni e i presupposti generali per l’ottenimento dell’autorizzazione richiesti dal TUB, regolano le procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza con specifico riferimento a: (i) società di nuova costituzione (cfr. Parte Prima, Capitolo 2, Sezione V); (ii) società già esistenti (cfr. Parte Prima, Capitolo 2, Sezione VI) e (iii) intermediari finanziari che intendono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza in stati dell’Unione Europea diversi dall’Italia (cfr. Parte Prima, Capitolo 2, Sezione VII).

Con particolare riguardo ai soggetti che già svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza e intendono ottenere l’autorizzazione conformemente alle nuove disposizioni, è prevista una particolare disciplina transitoria, ai sensi della quale gli stessi dovranno, al più tardi entro tre mesi, presentare istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare anche oltre il predetto termine.

Infine, il provvedimento in esame modifica le “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari”, emanate con Provvedimento del 26 luglio 2022, e le “Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata”, emanate con Provvedimento del 26 ottobre 2021, per estenderne l’applicazione ai gestori di crediti in sofferenza.

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