Chiede il permesso di soggiorno per mantenere cinque figli, ma di mestiere fa lo spacciatore

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


“Devo rimanere in Italia, ho cinque figli da mantenere”. Ma per lavoro spaccia e per questo motivo gli viene rifiutato il permesso di soggiorno, ma lui fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria.

L’uomo, assistito dall’avvocato Barbara Romoli, si è visto respingere la domanda di permesso di soggiorno sulla base di un “giudizio di pericolosità sociale e di prevalenza delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica su quelle personali e famigliari”.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

La questura di Terni è arrivata a tale decisione controllando il casellario dell’uomo e dal quale risulta una condanna a un anno con patteggiamento presso il tribunale di Bari per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate; un’altra condanna presso il tribunale di Roma a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione per detenzione illecita in concorso di sostanze stupefacenti; un’altra condanna presso il tribunale di Terni a cinque anni per spaccio di stupefacenti oltre alla imputazione della procura di Perugia “per aver detenuto ai fini di cessione a terzi” sostanza stupefacente “pura del tipo eroina”. Dalle verifiche è inoltre emerso che l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, con applicazione del braccialetto elettronico oltre ad un lungo elenco di controlli “unitamente ad altre persone pluripregiudicate per delitti di grave allarme quali lo spaccio di stupefacenti e quelli contro il patrimonio”.

Una “carriera criminale” che non si concilia con le esigenze di sicurezza e che supera anche la sua posizione nei confronti della moglie e dei figli minori. Il ricorrente ha specificato nel ricorso che per una condanna ha superato la messa alla prova, per un altro procedimento è stato assolto dall’associazione, facendo venire meno la pericolosità sociale.

Per i giudici amministrativi però il ricorso è infondato e deve essere respinto in quanto la precisazione sui precedenti penali “non sminuisce il significato delle condanne e dei carichi esistenti al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, posto che assume rilievo l’accertamento della condotta tenuta dal ricorrente operato dal giudice penale, a prescindere dal numero dei procedimenti in cui è stato coinvolto” e dall’insieme “di tali condotte trova conferma il giudizio secondo il quale il ricorrente, a lungo e fino al momento dell’adozione della misura cautelare, ha insistito nello svolgere una rilevante attività delittuosa così da rappresentare una concreta ed attuale minaccia sociale”.

Tanto più che l’uomo è “noto nell’ambiente della tossicomania locale” anche con un soprannome. Secondo le indagini della polizia, l’uomo “si recava più volte presso il bar (…) base operativa del gruppo criminale al quale si era legato, dove acquistava lo stupefacente per immetterlo sul circuito cittadino; condotta che lo straniero ha tenuto nel corso del suo soggiorno in Italia in forte contrasto con l’ordinamento giuridico, anche con l’uso di violenza fisica, così da poter ragionevolmente ritenere lo stesso oltremodo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica e potenzialmente capace di reiterare nuovamente i fatti reato già commessi in precedenza”.

I giudici hanno anche valutato “che lo straniero risulta essere coniugato con una connazionale disoccupata, dalla quale ha avuto ben cinque figli, tutti di minore età, situazione questa che non permette, comunque, una diversa valutazione nell’adozione del provvedimento amministrativo di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, stante quanto emerso nel corso dell’istruttoria amministrativa per ciò che attiene agli attuali contatti con persone gravate da precedenti di giudiziari e di polizia”.

Nel rigettare il ricorso i giudici hanno ritenuto che “il richiedente straniero nel corso del suo soggiorno in Italia, avrebbe dovuto mantenere una condotta diversa da quella che ha tenuto, con una sicura occupazione per una migliore condizione di vita futura. Piuttosto il suo stile di vita e il suo comportamento deviante appaiono del tutto contrari ai principi dell’unità familiare e del rispetto e della solidarietà all’interno della famiglia”.

Avendo “a suo carico tutti i prossimi congiunti con lui conviventi (moglie inoccupata e figli tutti in età scolare e prescolare) e svolgendo unicamente l’attività di venditore ambulante, non avendo mai svolto altra attività lavorativa (come da controllo in banca dati Inps), appare logico ritenere, ragionevolmente, che lo stesso abbia vissuto nel territorio nazionale anche con i proventi derivanti dalle attività illecita sopra descritte”.

Per questo il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link