Assegno di inclusione, Carichi di cura attribuiti d’ufficio

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Se in domanda non è stato indicato il componente del nucleo familiare pur sussistendone i presupposti l’Inps lo attribuirà d’ufficio. Coinvolte anche le domande già accolte ed in corso di pagamento.

L’Inps riesaminerà d’ufficio le domande di Adi, l’assegno di inclusione, prive dell’indicazione del componente a cui è attribuito il carico di cura. Quelle già accolte ed in corso di pagamento saranno riliquidate con la corresponsione degli importi pregressi, quelle rigettate saranno riesaminate d’ufficio con conseguente possibilità di accoglimento ove sussistano gli altri requisiti. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 592/2025 in cui spiega che dal mese di gennaio 2025, su input del Ministero del Lavoro, è stata avviata la gestione d’ufficio del carico di cura.

Carichi di cura

La normativa Adi, ai fini della determinazione della soglia di reddito richiesta per l’accesso all’ADI e del successivo calcolo del beneficio economico, prevede l’attribuzione di determinati parametri a seconda della composizione del nucleo. Il primo componente ha un «punteggio» pari ad 1 (il minimo) a cui si sommano i seguenti punteggi degli altri componenti:

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  • 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;
  • 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’articolo 6, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023;
  • 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione;
  • 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  • 0,10 per ogni ulteriore minore.

Complessivamente si può acquisire un massimo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Carichi di cura

Il parametro 0,4 viene riconosciuto ai nuclei familiari in cui siano presenti soggetti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza. Ad esempio un nucleo con due figli minori di cui uno sotto i tre anni otterrà un punteggio complessivo di 1,7 (1+0,15+0,15+0,4) in luogo di 1,3 (1+0,15+0,15) con un ampliamento, pertanto, della soglia massima di reddito del nucleo che può accedere all’Adi (6.500*1,7=11.050€) e del conseguente beneficio economico.

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Di regola l’indicazione del componente (non più di uno per nucleo) cui attribuire il carico di cura va effettuata al momento della presentazione della domanda di Adi. Se il richiedente lo dimentica l’Inps spiega che, a partire dalle elaborazioni di gennaio 2025, l’attribuzione avverrà d’ufficio al primo componente del nucleo.  In fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, i servizi sociali potranno confermare il carico di cura al soggetto cui è stato attribuito d’ufficio, o modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

Domande già accolte o respinte

Per le domande già accolte e in corso di pagamento, laddove non sia stato attribuito il carico di cura e siano invece presenti le condizioni per riconoscerlo d’ufficio, l’Inps provvederà alla riliquidazione dell’assegno di inclusione con diritto agli arretrati che saranno erogati a conguaglio, in unica soluzione. 

Ove, invece, la mancata indicazione del carico di cura abbia determinato il rigetto della domanda dell’ADI per il superamento della soglia dei requisiti economico/reddituali, l’Inps provvederà d’ufficio al riesame della domanda con conseguente rielaborazione della soglia di reddito familiare, previa nuova verifica dei requisiti, previsti per l’erogazione della misura. In tal caso le domande respinte potranno passare in stato “accolta” con l’erogazione della prima mensilità e la conseguente elaborazione di tutte le successive mensilità arretrate dovute, con la consueta cadenza quindicinale fino al raggiungimento della mensilità di competenza corrente.

Documenti: Messaggio Inps 592/2025



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