Con il decreto n. 1630 del 23 gennaio scorso, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sull’ambito di applicazione dell’articolo 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (noto come “Decreto Cura Italia”), in tema di sospensione Covid.
Con questo provvedimento, la Cassazione si è proposta di risolvere definitivamente la questione riguardante la portata applicativa della sospensione dei termini prevista dalla norma emergenziale.
La disputa, già trattata in precedenti approfondimenti all’interno di questa rubrica per la sua rilevanza, trae origine dall’interpretazione dell’articolo 67 del Dl n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Il nodo critico da chiarire riguardava se questa sospensione si applicasse esclusivamente ai termini in scadenza entro il 2020 o anche a quelli che, pur scadendo negli anni successivi, erano già in corso durante il periodo di sospensione.
La pronuncia rappresenta il punto di arrivo di un percorso giurisprudenziale particolarmente tortuoso, avviato, come spesso accade, dalle corti di merito, con orientamenti divergenti sull’estensione temporale ed oggettiva della sospensione prevista dalla richiamata normativa emergenziale.
Tra i contributi determinanti che hanno innescato l’intervento della Corte di Cassazione si colloca l’ordinanza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, depositata il 18 novembre 2024. L’ordinanza ha sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 363-bis Cpc, riguardante l’ambito applicativo della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall’articolo 67 del Dl n. 18/2020. Il giudice di merito si è interrogato sulla possibilità di estendere la sospensione non solo ai termini in scadenza entro il 2020, ma anche a quelli che, sebbene in corso durante il periodo di sospensione, avrebbero avuto scadenza negli anni successivi.
Partendo da questa sollecitazione, la Corte di Cassazione ha esaminato la materia mettendone in luce gli elementi essenziali di seguito illustrati.
Il primo rinvio pregiudiziale è stato disposto nell’ambito di un procedimento volto all’impugnazione di un atto di recupero, derivante dal disconoscimento del credito d’imposta maturato ai sensi della legge n. 449 del 1997. La controversia riguardava per l’appunto la presunta nullità di un accertamento, emesso oltre i termini di decadenza stabiliti dalla legge, con la contestazione della non applicabilità della proroga di 85 giorni prevista per l’attività di accertamento dall’articolo 67 Dl n. 18/2020, introdotta durante il periodo emergenziale legato al Covid-19. Analoga questione pregiudiziale è stata poi sollevata dalla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza datata 19 novembre 2024.
Per completezza di informazione, va altresì segnalato come successivamente anche la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avesse sollevato identica questione pregiudiziale, interpellando la Corte di Cassazione circa la corretta estensione del perimetro di applicazione del citato articolo 67.
A sostegno del dubbio interpretativo, le ordinanze di remissione pongono in evidenza come nella giurisprudenza di merito si siano nel tempo delineati due indirizzi in ordine all’ambito di applicabilità della sospensione in commento: un orientamento si è espresso per l’applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (ma non ancora in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell’applicabilità della sospensione prevista dall’articolo 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Secondo quest’ultimo orientamento di fatto la proroga degli 85 giorni avrebbe esplicato i propri effetti solo nel 2021 nei confronti degli accertamenti in scadenza al 31 dicembre 2020, mente non avrebbe trovato applicazione nelle annualità successive.
Il rinvio pregiudiziale è stato però giudicato inammissibile in quanto, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di remissione, la questione pregiudiziale è stata già affrontata e risolta dalla stessa Corte di Cassazione.
Con l’ordinanza n. 960 del 15 gennaio scorso infatti, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha risolto la questione stabilendo che la normativa in oggetto deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attività da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimità ha osservato, in particolare, che il dato letterale dell’articolo 67 supporta questa interpretazione, in quanto richiama espressamente la previsione di carattere generale contenuta nell’articolo 12, comma 1, del Dlgs n. 159 del 2015. Tale ultima disposizione ha stabilito che le misure relative alla sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, compresi quelli processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Ed è proprio sulla scorta di queste argomentazioni che, sottolineando come la questione fosse già stata risolta per mezzo dell’ordinanza n. 960/2025, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati dalle Corti di giustizia tributaria di Gorizia e Lecce.
A margine di questo pronunciamento, è opportuno sottolineare che il principio enunciato dalla Cassazione per mezzo del decreto in commento, si applica a tutti gli atti i cui termini di decadenza o prescrizione erano in corso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, a prescindere dall’anno in cui tali termini avrebbero effettivamente raggiunto la scadenza. In pratica, ciò implica che, per gli accertamenti relativi a periodi d’imposta precedenti al 2020, i cui termini ordinari di decadenza sarebbero scaduti dopo il 31 dicembre 2020, si applica la proroga di 85 giorni derivante dalla sospensione emergenziale. Ad esempio, un avviso di accertamento per omesso versamento Imu relativo al periodo d’imposta 2019, il cui termine ordinario di decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 (ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006), beneficerà della proroga prevista dall’articolo 67 del Dl 18/2020. Di conseguenza, il termine di decadenza sarà prorogato di 85 giorni, corrispondenti al periodo di sospensione emergenziale (8 marzo – 31 maggio 2020), posticipando così la scadenza al 26 marzo 2025.
L’interpretazione fornita dalla suprema Corte è chiaramente volta a garantire uniformità e certezza nell’applicazione delle disposizioni adottate durante l’emergenza Covid, riconoscendo l’esigenza di adeguare i termini procedurali alle straordinarie circostanze imposte dalla pandemia.
Sembra dunque che sia stata posta la parola fine al rilevante contenzioso emerso negli ultimi anni, dettato dall’incertezza circa i termini decadenziali e prescrizionali delineati dalla normativa emergenziale.
(*) Docente Anutel
——————————————————–
Formazione ANUTEL
CORSI IN PRESENZA
20/02/2025, Tortona (Al): IL RENDICONTO 2024 DEGLI ENTI LOCALI (9,00-16,00)
20/01/2025, Viareggio (Lu): IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)
24/02/2025, Cagliari: L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEI COMUNI (9,00-16,00)
26-28/02/2025, Desenzano del Garda (Bs): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)
03/03/2025, Monza: IL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI NELL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DEGLI ENTI LOCALI (9,00-16,00)
03-06/03/2025, Pompei (Na): CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI (9,00-16,00)
11-12/03/2025, Novara: DALLA RIFORMA DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IMU: ANALISI ED APPROFONDIMENTO (9,00-16,00)
13/03/2025, Cesena: I TRIBUTI LOCALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (EX FALLIMENTO) (9,00-16,00)
20/03/2025, Rimini: LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 2024 E 2025 (9,00-12,00)
25/03/2025, Verona: LE AREE FABBRICABILI NELL’IMU: DAL CONTRADDITTORIO ALL’ACCERTAMENTO (9,00-16,00)
25/03/2025, Tivoli (Roma): LE NOVITÀ PER I TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE LOCALI (9,00-16,00)
26/03/2025, Empoli (Fi): CONTABILITA’ ACCRUAL (9,00-16,00)
27/03/2025, Massa: IMPOSTA DI SOGGIORNO – GESTIONE DEL TRIBUTO (9,00-16,00)
31/03/2025-01-02-03/04/2025, Formia (Lt): CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI (9,00-16,00)
03/04/2025, Parma: LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)
04/04/2025, Biella: AIUTI DI STATO, COVID E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (9,00-16,00)
11/04/2025, Bologna: AIUTI DI STATO E TEMPORARY FRAMEWORK COVID-19 (9,00-16,00)
05-08/05/2025, Bibione-San Michele al Tagliamento (Ve): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (09,00-17,00)
05/05/2025, Verona: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE (9,00-16,00)
08/05/2025, Cesena: AIUTI DI STATO E TEMPORARY FRAMEWORK COVID-19 (9,00-16,00)
29-30/05/2025, Verona: L’IMU COMMA PER COMMA: CORSO BASE PER OPERATORI DI NUOVA NOMINA, E NON SOLO, ADDETTI AL CONTROLLO DELL’IMU.
VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE
24/02/2025: L’ABITAZIONE PRINCIPALE DOPO LA SENTENZA 209/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE(15,30-17,30)
25/02/2025: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DELL’ENTE LOCALE (15,30-17,30)
03/03/2025: IMPOSTA DI SOGGIORNO LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI TURISTICHE (15,30-17,30)
04-05/03/2025: CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI Legge Finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità
12/03/2025: IMPOSTA DI SOGGIORNO – GESTIONE DEL TRIBUTO (15,30-17,30)
16/04/2025: IMPOSTA DI SOGGIORNO LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI TURISTICHE (15,30-17,30)
20/05/2025: IMU ED AREE FABBRICABILI – INTERVENTI EDILIZI E CATEGORIE FITTIZIE (10,30-12,30)
VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA
24/02/2025: IL PEF 2024/2025 E LA TARI 2025, I RIFLESSI SUGLI EQUILIBRI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE (15,30-17,30)
6/03/2025: L’IMPATTO DELLA GESTIONE IVA ED IRAP NELLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI: NORMATIVA, APPLICAZIONE, ADEMPIMENTI, CASI PRATICI, ULTIME NOVITÀ (15,30-17,30)
12/03/2025: GUIDA PRATICA PER LA REDAZIONE DEL PIAO (10,00-12,00)
21-28/03/2025: LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA CONTABILITÀ IVA NEGLI ENTI LOCALI (15,30-17,30)
VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)
5/03/2025: L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (15,30-17,30)
12-26/03/2025: L’ATTIVITÀ’ CONTRATTUALE DALLA DECISIONE A CONTRARRE ALL’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI – II° PARTE (15,30-17,30)
12/03/2025: GUIDA PRATICA PER LA REDAZIONE DEL PIAO (10,00-12,00)
CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2025: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
– Il corso si terrà dal 17 MARZO 2025 al 4 APRILE 2025.
https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadMar-Apr2025.pdf
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link