Che regole segue la detrazione del 75% su installazione in condominio di ascensori o montascale per persone con disabilità? L’Agenzia delle Entrate fa il punto
Tra i bonus edilizi rimasti, ancora attiva fino alla fine di quest’anno è la detrazione del 75% sulle spese per lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il beneficio, lo ricordiamo, era stato previsto inizialmente per il solo 2022, dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), per poi essere esteso alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, dalla legge di Bilancio 2023 legge n. 197/2022.
Affrontando la questione dal punto di vista dei lavori effettuati in un condominio, cerchiamo di capire come deve essere suddivisa la spesa per consentire ai condòmini che hanno sostenuto i costi di accedere alla detrazione che, lo ricordiamo, permette di rientrare in 5 anni dall’ammontare.
Su quali interventi
I lavori, che devono essere sempre realizzati in edifici già esistenti e rispettare i requisiti previsti dal regolamento relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236), possono quindi essere realizzati entro il 31 dicembre 2025, ma dal 2024 l’agevolazione è stata oggetto di riduzione: in primis sono state ridotte le tipologie degli interventi ammissibili alla detrazione, che rimangono solo:
· scale,
· rampe,
· ascensori,
· servoscala
· piattaforme elevatrici
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, oltre alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto in caso di sostituzione dell’impianto.
Su quali importi
L’importo complessivo deve essere non superiore a:
· 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
· 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
· 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Pagamenti e documentazione
Inoltre viene riconosciuto lo sconto in fattura solo sulle installazioni effettuate su parti comuni di condomini, o per persone fisiche in edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari, che risultino prima casa, a patto che abbiano un reddito fino a 15mila euro oppure dove sia presente una persona in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge104 (in questo caso decade il limite di reddito).
Per poter accedere alla detrazione è richiesto:
– che i pagamenti dei lavori siano essere effettuati con il bonifico parlante
– l’asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che certifichino il rispetto dei requisiti richiest
Installazione in condominio
Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Rispetto alle detrazioni sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche condominio, l’Agenzia delle Entrate fa delle precisazioni importanti per i casi in cui le spese siano state sostenute da un solo condomino o una parte della totalità di essi, trattando i casi distinti di installazione di un ascensore o di un montascale, che seguono regole diverse per le detrazioni del 75%:
– ascensore condominiale: in questo caso, poiché l’ascensore diventa un “oggetto di proprietà comune” e, quindi, utilizzabile da tutti i condòmini, se la spesa è stata sostenuta per intero da un solo condòmino, lui può portare in detrazione solo la parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall’assemblea dei condomini
(risposta n. 291/2022 e nella circolare n. 7/2021);
– montascale condominiale: in questo caso, invece, poiché si tratta di un ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile, di cui gli altri condomini non hanno bisogno,la detrazione spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese.
(Risoluzione n. 336/2008).
Per approfondire
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212
Redazione
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