GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO SCUOLE DIMENSIONATE: COSA PREVEDE IL CCNI 2025/2026 PER RILEVARE I SOPRANNUMERARI

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Nonostante ogni anno ci preoccupiamo di chiarire che le graduatorie di istituto finalizzate all’individuazione di eventuali situazioni di soprannumerarietà devono essere formulate dopo la scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento ed entro 15 giorni da detta scadenza, dobbiamo notare che numerose scuole continuano a chiedere al personale docente ed ata di compilare le schede in cui indicare i titoli in possesso (dal servizio prestato ai titoli culturali, alle situazioni di famiglia ed eventuali precedenze) già in questi giorni in assenza addirittura della registrazione del CCNI da parte della Corte dei Conti. 

Orbene, ancora una volta dobbiamo far notare che le predette graduatorie devono essere compilate, tenuto conto dei titoli e di eventuali precedenze in possesso da parte degli interessati, accertandoli alla data di scadenza della domanda di mobilità. Per quanto detto, appare evidente che chiedere sin d’ora  di dichiarare i titoli è superfluo in quanto gli interessati potrebbero conseguire entro la data di scadenza della domanda di scadenza della domanda di mobilità ulteriori titoli, precedenze o addirittura anche perdita delle stesse precedenze.

Premesso quanto innanzi, cosa diversa è predisporre le procedure per la gestione delle situazioni delle scuole oggetto di dimensionamento. 

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Infatti, nelle more che che sia emanata l’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2025/2026, bisogna procedere ad attivare le operazioni conseguenti ai  piani di dimensionamento scolastico relativamente alle scuole che sono state oggetto di unificazioni, accorpamenti, cessazione del funzionamento.

Il CCNI 2025/2028,  ha previsto  la situazione specifica dei docenti operanti nelle scuole che, a seguito del dimensionamento previsto dal decreto 127/2023, dovessero trovarsi nella condizione di operare in scuole o plessi accorpati ad altre istituzioni scolastiche.

Tale situazione è normata dall’art. 18 del CCNI 2025/2028,che distingue tre casi;
• Nel primo prende in considerazione l’unificazione di due o più istituzioni scolastiche;
• Nel secondo, l’accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio;
• Nel terzo la chiusura per soppressione dell’istituzione scolastica.

1) Unificazione di due i più istituzioni scolastiche

Nel caso in cui due scuole siano accorpate e, per l’anno scolastico 2025/2026 si prevede un’unica istituzione scolastica, ai fini dell’individuazione del perdente posto determinato per l’anno da cui decorre il dimensionamento, i docenti delle scuole accorpate andranno a costituire un unico organico confluendo in unica graduatoria d’istituto distinti per grado/tipologia di posto/classe di concorso

Con la costituzione dell’unica istituzione scolastica, il docente perdente posto acquisisce la titolarità nel nuovo istituto, senza perdere il diritto al punteggio relativo alla continuità per gli anni di servizio svolti nella precedente scuola di titolarità.

Per l’assegnazione dei docenti alle sedi/plessi che costituiscono il nuovo istituto, qualora dovessero esserci plessi ubicati in comuni diversi, i docenti sono assegnati ad essi, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria d’istituto, fermo restante le precedenze previste dall’articolo 13 del CCNI 2025/2028.

2) Accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio

Qualora il dimensionamento preveda che singoli plessi/sedi/indirizzi di studio confluiscano in altra istituzione scolastica già esistente, determinando la costituzione di una nuova istituzione scolastica, i docenti titolari nei suddetti plessi/sedi, hanno la possibilità di esprimere un’opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza prima delle operazioni di mobilità.

Qualora, nell’istituzione di confluenza, si dovesse procedere all’individuazione di perdenti posti, sarà compilata un’unica graduatoria compreso i docenti optanti per tale istituzione scolastica, i quali mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato nella scuola di provenienza.

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I docenti in servizio nel plesso/sede/indirizzo di studio confluito in altra istituzione scolastica che non esercitano l’opzione rimangono a far parte dell’organico di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora l’istituzione scolastica di titolarità risulti soppressa per effetto del dimensionamento.

3) Cessazione del funzionamento di un’istituzione scolastica

Qualora una scuola dovesse essere chiusa per soppressione e con la relativa assegnazione delle classi ad altra scuola, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti, prima delle operazioni di mobilità, secondo le seguenti modalità:

• L’ UST di competenza elabora un’unica graduatoria distinta per grado/tipologia di posto/classe di concorso e sulla base dei posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte, individua i docenti soprannumerari Che procedono a fare la domanda di mobilità secondo i criteri dei perdenti posto, usufruendo della precedenza prevista in una delle scuole oggetto di dimensionamento
• I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, sono assegnati sui posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa, mantenendo il punteggio di continuità già maturato presso la scuola di precedente titolarità.
• I docenti delle istituzioni scolastiche non soppresse e/o gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza come previsto dall’art. 13 per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto; mentre i docenti trasferiti d’ufficio senza aver presentato domanda o con domanda condizionata nel decennio precedente da un’istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantengono il diritto alla precedenza in applicazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, punto II e V del C.C.N.I. 2025/2028.



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