La L. 207/2024 (Legge di bilancio per il 2025), rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 43/L della Gazzetta ufficiale 31.12.2024, n. 305, ha disposto alcune novità relative anche all’ambito Iva.
Tra le misure si dispone, all’interno del comma 49, la modifica l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva ridotta al 10%, di cui alla tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972.
In particolare, la disposizione sostituisce il punto 127-sexiesdecies), al fine di escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
La novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle norme in materia ambientale contenuti nel suddetto punto 127-sexiesdecies), attesa l’abrogazione del D.Lgs. 22/1997, sostituito dal D.Lgs. 152/2006.
Con il comma 57, il Legislatore ripropone l’introduzione della lettera a-quinquies), al comma 6, dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972, già introdotta dal D.L. 124/2019, e mai entrata in vigore per mancato rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio Ue.
In base a tale lettera a-quinquies), il legislatore dispone che la procedura dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), del medesimo comma, dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
Successivamente, il comma 64, assoggetta ad Iva al 5% i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.
In particolare, il comma 64, modifica il numero 1-septies), della tabella A, Parte II-bis, D.P.R. 633/1972, in virtù del quale l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Coni, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è soggetta all’aliquota Iva del 5%, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Infine, il comma 74 sostituisce interamente il comma 3, dell’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, che disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, al fine di attuare una piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
Nella relazione illustrativa si osserva che la sostituzione del comma 3 è volta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.
A questo fine sarà integrato lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, affinché sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Successivamente, il comma 75, modifica l’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
In particolare, sono previste anche queste nuove sanzioni:
- per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici, sanzione in misura fissa pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997);
- per le violazioni reiterate nel corso di un quinquennio, sospensione della licenza con chiusura di locali da tre giorni a un mese (articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997);
- per il mancato collegamento dello strumento hardware o software, mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (articolo 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997) e sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi (articolo 12, comma 3, D.Lgs. 471/1997).
Infine, il comma 77 stabilisce la decorrenza delle misure in oggetto, disponendo che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano a decorrere dal prossimo 1.1.2026.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link