PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI EDILI

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Lo scorso 17 gennaio sono state pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro altre faq in merito alla patente a crediti, prima di riportarle si ripropone una sintesi della normativa.

 

Patente a punti

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza, devono essere in possesso di una patente c.d. “a crediti”; a stabilirlo è l’articolo 27, Testo unico della sicurezza, come modificato dall’articolo 29, comma 19, D.L 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4).

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Soggetti obbligati

Sono obbligati al nuovo obbligo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza; sono invece esclusi:

– coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

 

Requisiti per l’ottenimento della patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

– iscrizione alla CCIAA;

– adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;

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– possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

– possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

– possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Come richiedere la patente a crediti

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).

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All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.

 

Revoca della patente

La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente, nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.

Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:

– infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;

– infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.

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La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

 

Funzionamento della patente

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

  • crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  • crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
  • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA, secondo la tabella allegata al Decreto;
  • in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;
  • crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

 

Sanzioni

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:

  • una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto, in mancanza di controllo è prevista l’applicazione della sanzione dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.

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Faq del 17 gennaio 2025

Faq 18 Un general contractor che non opera fisicamente in cantiere e svolge attività di natura esclusivamente intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) non è tenuto al possesso della patente a punti.
Faq 19 Le imprese che operano fisicamente in cantiere sono tenute al possesso della patente, in linea con le attività previste dall’articolo 89, D.Lgs. 81/2008.
Faq 20 Gli organismi abilitati a verifiche periodiche, come previsto dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001, non necessitano della patente in quanto svolgono attività di natura intellettuale.
Faq 21 Se un’impresa perde la certificazione SOA, è possibile continuare a operare nei cantieri in attesa della concessione della patente a crediti, come previsto dall’articolo 27, D.Lgs. 81/2008.
Faq 22 L’impresa appaltatrice deve verificare il possesso della patente o di titoli equivalenti dei subappaltatori al momento dell’affidamento.
Faq 23 Non è richiesta una modalità specifica per comunicare l’avvenuta richiesta della patente: sono valide email, pec, raccomandate o altre soluzioni equivalenti.
Faq 24 Per le imprese familiari, i collaboratori occasionali non sono soggetti agli obblighi relativi a DVR e RSPP, a meno che non si formalizzi un rapporto di lavoro subordinato.
Faq 25 Non è necessario modificare la richiesta se i requisiti cambiano successivamente alla presentazione della domanda.
Faq 26 In merito ai servizi di pronto soccorso in cantiere, inclusi quelli antincendio, non è richiesta la patente in quanto essi rappresentano attività di mera fornitura.
Faq 27 Installazione di impianti di vinificazione e DURF, in caso di difficoltà nel soddisfare i requisiti del DURF a causa di particolarità fiscali (es. vendite non imponibili), è possibile indicare “esenzione giustificata”.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.



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