Lo scorso 17 gennaio sono state pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro altre faq in merito alla patente a crediti, prima di riportarle si ripropone una sintesi della normativa.
Patente a punti
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza, devono essere in possesso di una patente c.d. “a crediti”; a stabilirlo è l’articolo 27, Testo unico della sicurezza, come modificato dall’articolo 29, comma 19, D.L 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4).
Soggetti obbligati
Sono obbligati al nuovo obbligo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), Testo unico della sicurezza; sono invece esclusi:
– coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Requisiti per l’ottenimento della patente
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione alla CCIAA;
– adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
– possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
– possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
– possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come richiedere la patente a crediti
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con SPID o CIE; le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf).
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata.
Revoca della patente
La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Diversamente, nel caso in cui venissero meno i requisiti in un momento successivo al rilascio, la patente potrà ancora essere usata ma sarà necessario provvedere a recuperare i requisiti persi.
Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare:
– infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave;
– infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Funzionamento della patente
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA, secondo la tabella allegata al Decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. |
Sanzioni
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto, in mancanza di controllo è prevista l’applicazione della sanzione dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.
Faq del 17 gennaio 2025
Faq 18 | Un general contractor che non opera fisicamente in cantiere e svolge attività di natura esclusivamente intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) non è tenuto al possesso della patente a punti. |
Faq 19 | Le imprese che operano fisicamente in cantiere sono tenute al possesso della patente, in linea con le attività previste dall’articolo 89, D.Lgs. 81/2008. |
Faq 20 | Gli organismi abilitati a verifiche periodiche, come previsto dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001, non necessitano della patente in quanto svolgono attività di natura intellettuale. |
Faq 21 | Se un’impresa perde la certificazione SOA, è possibile continuare a operare nei cantieri in attesa della concessione della patente a crediti, come previsto dall’articolo 27, D.Lgs. 81/2008. |
Faq 22 | L’impresa appaltatrice deve verificare il possesso della patente o di titoli equivalenti dei subappaltatori al momento dell’affidamento. |
Faq 23 | Non è richiesta una modalità specifica per comunicare l’avvenuta richiesta della patente: sono valide email, pec, raccomandate o altre soluzioni equivalenti. |
Faq 24 | Per le imprese familiari, i collaboratori occasionali non sono soggetti agli obblighi relativi a DVR e RSPP, a meno che non si formalizzi un rapporto di lavoro subordinato. |
Faq 25 | Non è necessario modificare la richiesta se i requisiti cambiano successivamente alla presentazione della domanda. |
Faq 26 | In merito ai servizi di pronto soccorso in cantiere, inclusi quelli antincendio, non è richiesta la patente in quanto essi rappresentano attività di mera fornitura. |
Faq 27 | Installazione di impianti di vinificazione e DURF, in caso di difficoltà nel soddisfare i requisiti del DURF a causa di particolarità fiscali (es. vendite non imponibili), è possibile indicare “esenzione giustificata”. |
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
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