Affitti brevi, titolari o gestori di strutture ricettive e proprietari di case: gli adempimenti di Pubblica Sicurezza per denunciare gli alloggiati. Cosa rischia chi non si adegua.
Con le riforme delle leggi antiterrorismo e immigrazione, molti lettori ci chiedono come funziona la comunicazione degli ospiti alla Questura.
Per capire l’importanza di queste norme, basti pensare che da dicembre 2024 una circolare del ministero dell’Interno ha dichiarato fuorilegge le keybox, le cassette di sicurezza – molto utilizzate dai B&B – che custodiscono le chiavi dell’appartamento per fare il check-in degli ospiti senza necessità della presenza fisica del titolare della struttura ricettiva sul posto.
La ragione di questo severo provvedimento sta nel fatto che esse non consentono di verificare adeguatamente l’identità personale degli ospiti delle strutture ricettive: secondo il Viminale, questo metodo di identificazione a distanza contravviene all’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che, come vedremo, è la norma fondamentale in materia.
In realtà su questa delicata questione si sovrappongono due diverse normative: quella del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che riguarda le strutture ricettive, compresi i proprietari di case che operano con la formula degli affitti brevi, e quella del Testo Unico sull’Immigrazione, che obbliga – dice la legge – «chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita …» ma è bene chiarire subito che non si tratta di una qualsiasi persona (la fidanzata, o un amico, che si trattiene e rimane a dormire, ecc.), ma soltanto uno straniero o un apolide. Cerchiamo di fare chiarezza su questi importanti aspetti.
Come deve avvenire la comunicazione delle persone alloggiate
La comunicazione degli alloggiati alla Questura territorialmente competente è un adempimento previsto, per evidenti motivi di sicurezza ed antiterrorismo, dall’articolo 109 del TULPS a carico delle strutture ricettive e, in alcuni casi, anche dei privati che offrono ospitalità (di seguito ti forniremo l’elenco dei soggetti tenuti a rispettare gli obblighi che ora ti descriviamo).
In pratica, quando una persona si registra (cioè fa il check-in) presso una qualsiasi struttura ricettiva (un albergo/hotel, un bed & breakfast, un affittacamere, un campeggio, un villaggio turistico, una casa vacanze, ecc.), il titolare o il gestore deve trasmettere alle autorità di Pubblica Sicurezza locali tramite appositi strumenti online, i dati anagrafici e relativi al documento d’identità dell’ospite.
Ecco i passaggi da eseguire:
- al momento del check-in, l’ospite è tenuto a fornire le proprie generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, nazionalità, ecc.) ed esibire un documento d’identità valido per l’identificazione; ricordiamo che i gestori hanno l’obbligo di dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta di identità o di altro documento idoneo (ad esempio, la patente; per gli stranieri è sufficiente il passaporto);
- i dati raccolti (generalità complete, tipo di documento, numero, data di rilascio e di scadenza) devono essere trasmessi alla Questura attraverso il sistema informatico predisposto: è una procedura telematica chiamata Alloggiati Web, che richiede la compilazione di un modulo online. Questo sistema da diversi anni ha sostituito le vecchie “schedine” cartacee che dovevano essere periodicamente consegnate al Commissariato di PS o alla Stazione dei Carabinieri;
- quanto alle tempistiche, la comunicazione va effettuata entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Per i soggiorni di durata inferiore alle 24 ore la comunicazione deve essere immediata, cioè va fatta contestualmente all’arrivo o comunque entro le 6 ore successive [1];
- l’aggiornamento dei sistemi avviene in tempo reale e perciò le autorità di Pubblica Sicurezza sono in grado di controllare in qualsiasi momento la tempestività degli inserimenti e, in ogni caso, possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni: l’art. 16 del TULPS attribuisce agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza la «facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità».
Cosa rischia chi viola le norme?
Chi non effettua gli adempimenti suddetti è sanzionato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 del TULPS e dell’art. 8 della Legge n. 135/2001, con la pena alternativa dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro.
Si tratta di un reato contravvenzionale, che, peraltro, punisce più severamente chi omette la comunicazione degli alloggiati rispetto a chi compie altre condotte potenzialmente più gravi, come, ad esempio, l’esercizio di attività di strutture ricettive senza licenza o la sua illecita prosecuzione nonostante il divieto della Questura: illeciti non costituenti reato, e per i quali sono previste soltanto le sanzioni amministrative stabilite, rispettivamente, dagli articoli 86 e 108 del TULPS.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 262/2005, ha dichiarato la «manifesta infondatezza» della questione di legittimità dell’articolo 109 del TULPS in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, non ravvisando alcuna irragionevolezza in questo diverso trattamento sanzionatorio.
Chi deve comunicare alla Questura i dati degli ospiti?
Sono tenuti a comunicare alla Questura i dati delle persone alloggiate le seguenti categorie di soggetti:
- i gestori di esercizi alberghieri di qualsiasi tipo e di altre strutture ricettive;
- chi fornisce alloggio in tende o in roulotte;
- gli affittacamere e, in generale, tutti i gestori di strutture di accoglienza: bed and breakfast, ostelli della gioventù, alloggi turistico-rurali (ad eccezione dei rifugi alpini registrati), residence, ecc.;
- le RSA, le case di cura e le case di riposo;
- i proprietari o gestori di case e di appartamenti dati in locazione per periodi fino a 30 giorni (i cosiddetti “affitti brevi”); l’estensione dell’obbligo, inizialmente previsto per i soli titolari di strutture ricettive, è avvenuta ad opera del “Decreto Sicurezza” del 2018 che ha inserito una norma interpretativa dell’art. 109 del TULPS in tal senso [2]; le circolari del Viminale specificano che anche i locatori privati non professionali, e in quanto tali sprovvisti di partita IVA, devono provvedere agli adempimenti previsti dall’ art. 109 del TULPS.
Cosa devo fare se ospito uno straniero?
Se dai ospitalità, anche in modo informale, ad una persona straniera – intendendo per tale il cittadino di uno Stato non membro dell’Unione Europea – devi darne «comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza».
Questo adempimento è previsto dall’articolo 7 del Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998, meglio conosciuto come “legge Bossi-Fini”) e riguarda «chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato».
In questi casi non si applica la procedura telematica Alloggiati Web (ed infatti anche il termine utile per effettuare la comunicazione è maggiore: 48 ore anziché 24), ma la comunicazione deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del diverso documento di identificazione (purché munito di fotografia), l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Le sanzioni per il mancato rispetto dei suddetti adempimenti sono state recentemente ritoccate al rialzo nel 2023, dal cosiddetto “Decreto Caivano” [3] e adesso prevedono il pagamento di una somma da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.500 euro (in passato andavano da 160 a 1.100 euro).
note
[1] Art. 109, co. 3, TULPS, come modif. dall’art. 5 D.L. n. 53/2019, conv. con modif. in L. n. 77/2019.
[2] Art. 19-bis, co. 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, dispone: «L’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».
[3] D.L. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con modif. dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.
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