L’Inps può ottenere la restituzione di quanto erroneamente pagato? Cosa succede se è liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta?
L’Inps eroga indennità, trattamenti e rendite su domanda del cittadino interessato a percepire la provvidenza economica. Quando non sussistono le condizioni, l’ente previdenziale rigetta la richiesta, lasciando al contribuente la scelta di desistere o di impugnare l’atto in tribunale. A volte, però, può accadere che lo stesso Istituto commetta un errore e, per sbaglio, accolga una domanda illegittima. In questo preciso contesto si pone la seguente domanda: l’Inps può chiedere indietro gli importi pensionistici non dovuti?
Il quesito può essere validamente esteso a ogni forma di prestazione previdenziale o assistenziale elargita dall’ente. In buona sostanza, si tratta di capire se l’Inps può ottenere la restituzione di quanto erroneamente pagato al cittadino. Approfondiamo l’argomento.
Cos’è l’indebito Inps?
L’indebito Inps si verifica quando un cittadino ha illegittimamente beneficiato di una prestazione da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.
In pratica, l’indebito Inps rappresenta un credito che l’ente pubblico vanta nei confronti di chi ha ottenuto una provvidenza di cui non aveva diritto.
L’indebito di cui parliamo prescinde dal dolo del cittadino: se infatti questi avesse ottenuto la prestazione in mala fede, attraverso inganni, raggiri o dichiarazioni false, commetterebbe una truffa in piena regola.
L’Inps può chiedere la restituzione della pensione?
L’Inps può procedere al recupero degli importi pensionistici erroneamente versati ai beneficiari, cioè degli indebiti di cui sopra abbiamo fornito una definizione.
Per farlo, però, occorre rispettare i tempi stabiliti dalla legge. Vediamo quali sono.
Inps: entro quanto tempo può recuperare le pensioni non dovute?
La legge (art. 13, comma 2, l. n. 412/1991) impone all’Inps di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Per essere più precisi, i tempi di recupero variano in base alla tipologia di reddito, che può essere classificato come conosciuto o non conosciuto (Inps, circolare n. 47/2018).
I redditi non conosciuti sono quelli non presenti nelle banche dati dell’Inps. Nel caso in cui, attraverso la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, emergano redditi non conosciuti che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni, l’Istituto dovrà procedere al recupero degli indebiti pensionistici entro l’anno successivo a quello in cui il pensionato ha fornito dichiarazioni complete dei dati.
I redditi conosciuti, invece, sono quelli già noti all’Inps, sia direttamente che indirettamente.
Per i redditi conosciuti direttamente, ossia quelli derivanti da trattamenti pensionistici erogati dall’Inps e rilevanti per il diritto o la misura di un’altra prestazione già percepita dal medesimo titolare o dal coniuge, la data in cui l’Istituto ne ha avuto conoscenza coincide con il provvedimento di liquidazione. In questi casi, il recupero degli indebiti pensionistici deve avvenire entro l’anno successivo alla liquidazione del trattamento rilevante.
Per i redditi conosciuti indirettamente, cioè quelli acquisiti tramite l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate), altre amministrazioni pubbliche o disponibili nel casellario centrale delle pensioni, e che risultano rilevanti per il diritto o la misura di un trattamento pensionistico a carico dell’Istituto, la data di conoscenza coincide con il momento di acquisizione delle relative informazioni.
Di conseguenza, indipendentemente dall’anno a cui si riferisce l’indebito pensionistico, il recupero deve essere effettuato entro l’anno successivo a quello in cui l’informazione è stata acquisita e considerata rilevante per il diritto o la misura del trattamento.
Dunque:
- se i redditi che hanno inciso su diritto o misura della pensione non erano, in principio, conosciuti dall’Inps, l’indebita erogazione delle somme deve essere notificata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di conoscenza dei redditi;
- se i redditi incidenti su diritto o misura della pensione sono compresi nella dichiarazione annuale (730 o Modello Persone Fisiche), l’indebita erogazione delle somme deve essere notificata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione.
Solo nel caso in cui non siano stati comunicati i redditi, per il recupero vale la prescrizione decennale ordinaria (art. 2946 cod. civ.)
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