Il Subappalto alla luce del correttivo al Codice dei Contratti Pubblici – SCLA Avvocati

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Lo scorso 31 dicembre 2024 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” il cosiddetto “correttivo” al codice degli appalti pubblici che ha apportato modifiche e aggiornamenti, in alcuni casi anche rilevanti, a molti degli articoli del nuovo codice.

 

Tra questi risulta parzialmente integrato con nuove disposizioni anche l’art. 119 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, relativo al subappalto, a cui sono state apportate modifiche volte – anche – a incentivare una maggior partecipazione delle PMI.

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Vediamo allora insieme le principali novità:

 

Art. 119 comma 2 – Riserva 20% del subappalto in favore delle PMI

 

Il secondo comma dell’art. 119 nella sua nuova formulazione vede introdotta una nuova disposizione a norma della quale i contratti di subappalto devono essere stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, proprio con le PMI.

 

Per questa ragione si sente parlare di “riserva” di una quota delle lavorazioni subappaltabili in favore delle piccole e medie imprese.

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Resta tuttavia ammesso – per gli operatori economici che intendono partecipare alla gara – la possibilità di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle predette PMI.

 

Dovranno, tuttavia, essere sempre dichiarate le ragioni che andranno ricondotte al particolare oggetto dell’appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento. La stazione appaltante si occuperà, poi, di verificare di volta in volta la validità delle ragioni per cui l’impresa ha ritenuto di non poter rispettare tale riserva.

 

Si segnala, inoltre, che a norma dell’art. 136 comma 4 bis del Codice degli Appalti, anch’esso modificato dal correttivo, è stato tuttavia precisato che tale novità non troverà applicazione per i contratti relativi a difesa e sicurezza, per i quali quindi non sarà quindi obbligatorio rispettare tale quota.

 

Art. 119 comma 2 bis – Obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti

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È stato poi inserito ex novo il comma 2 bis dell’art. 119 con lo scopo di fornire anche al subappaltatore e al subcontraente un meccanismo di tutela per le possibili variazioni dei prezzi.

 

Al fine di evitare, quindi, un eventuale ingiusto arricchimento dell’appaltatore, che potrebbe usufruire della possibilità di rinegoziare le condizioni economiche del contratto principale senza tuttavia fare lo stesso nei confronti del suo subappaltatore, il codice prevede ora un vero e proprio obbligo – sia per i contratti di subappalto che per i subcontratti in generale – di inserire clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni e lavorazioni subappaltate.

 

Resta inteso che anche tali clausole dovranno essere determinate in coerenza con quanto previsto dal codice stesso e si attiveranno quindi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, come previste dall’articolo 60, comma 2, anch’esso modificato dal correttivo e di cui si parlerà in un separato articolo.

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Art. 119 comma 12 – Applicabilità di CCNL diverso da quello dell’appaltatore

 

Viene poi introdotta la possibilità per i subappaltatori di applicare un contratto collettivo differente da quello dell’appaltatore a patto che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore. Anche in questo caso la finalità quindi è contribuire a rendere più agevole, soprattutto per le PMI che non devono quindi per forza adeguarsi ai CCNL dell’appaltatore – potenzialmente più oneroso – la partecipazione agli appalti pubblici.

 

Art. 119 comma 17 – Subappalto a cascata

 

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Da ultimo, evidenziamo brevemente che il correttivo ha altresì modificato, nel tentativo di rendere più chiara la disciplina, anche il comma 17 dell’art. 119, precisando che nell’ipotesi di subappalto a cascata troveranno applicazione, senza alcuna differenziazione, le medesime disposizioni previste dal codice in materia di subappalto.

 

Il presente articolo non intende fornire un parere legale e, per l’effetto, non può essere considerato sostitutivo di una consulenza legale specifica.



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