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Entro quanti giorni è possibile impugnare l’avviso bonario con cui l’Agenzia delle Entrate chiede il pagamento del ticket per prestazioni sanitarie?
Il ticket è la quota di partecipazione richiesta al cittadino che si avvale delle prestazioni dal Servizio Sanitario Nazionale. Al ricorrere di alcune circostanze è possibile ottenere l’esonero dal pagamento del tributo, come avviene nel caso in cui il richiedente sia invalido oppure non abbiente. Le Aziende Sanitarie Locali possono verificare che le autocertificazioni rilasciate siano veritiere; nel caso in cui non lo siano, procedono al recupero del credito. In questa circostanza si pone il seguente quesito: come difendersi dall’avviso di pagamento del ticket sanitario?
In buona sostanza, vedremo cosa deve fare il cittadino che si vede recapitare a casa una lettera dell’Agenzia delle Entrate con cui gli viene richiesto di pagare il ticket per una prestazione sanitaria effettuata in passato e per la quale non è stato versato il tributo dovuto, ad esempio perché l’Asl ha scoperto successivamente che l’esenzione non era dovuta. Approfondiamo l’argomento.
Il ticket sanitario è una tassa?
Il ticket è una forma di partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti; per tali ragioni, il ticket è una tassa, un tributo che ogni cittadino deve pagare se intende accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, fatta eccezione per le ipotesi in cui ricorrono le condizioni per beneficiare dell’esenzione.
Cos’è l’avviso di pagamento del ticket sanitario?
L’avviso di pagamento è la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione – incaricata dall’Azienda Sanitaria Locale – chiede il pagamento del ticket sanitario non corrisposto per una prestazione resa dal Servizio Sanitario Nazionale ma non pagata dal cittadino.
L’avviso di pagamento è una comunicazione bonaria che contiene l’invito a regolarizzare la propria posizione pagando il debito – senza sanzioni né interessi – nel termine di trenta giorni; non si tratta pertanto né di una cartella di pagamento né di un’intimazione.
Avviso di pagamento ticket: si può impugnare?
Sebbene l’avviso di pagamento non rientri tra gli atti tipici per i quali è prevista la possibilità di fare ricorso (art. 65, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), la giurisprudenza ritiene autonomamente impugnabile ogni comunicazione che precede l’eventuale formazione di cartelle esattoriali (Trib. Nola, 11 aprile 2024, n. 852).
In questo senso anche la Corte di Cassazione (n. 21597/16), secondo cui devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati dalla legge e «non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili».
Avviso di pagamento: entro quanto tempo si può impugnare?
L’avviso di pagamento per il recupero del ticket sanitario non pagato può essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua notificazione (art. 67, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175).
Ticket sanitario: qual è il giudice competente?
L’avviso di pagamento per ticket sanitari arretrati va impugnato entro sessanta giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Secondo la giurisprudenza, infatti, attesa la natura di tributo, la giurisdizione inerente alle controversie sorte in materia di ticket sanitario spetta al giudice tributario anziché a quello ordinario (Trib. Torre Annunziata, 11 dicembre 2024, n. 3178; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, 6 ottobre 2023, n. 5479).
Avviso pagamento ticket sanitario: come difendersi?
Il cittadino che ritiene illegittima la richiesta di pagamento del ticket sanitario per una prestazione di cui ha beneficiato in passato può eccepire sia l’eventuale prescrizione del tributo – che matura dopo dieci anni – che i vizi propri dell’avviso di pagamento.
Nello specifico, è possibile contestare davanti al giudice tributario la carenza delle informazioni necessarie al contribuente per potersi difendere.
Infatti, la maggior parte degli avvisi di pagamento contiene un generico riferimento alle annualità in cui – a detta dell’Azienda Sanitaria Locale – non sarebbe stato pagato il ticket, senza specificare quali siano le prestazioni per le quali sarebbe maturato il debito.
L’avviso di pagamento è quindi annullabile tutte le volte in cui non è possibile risalire: alla presunta prestazione sanitaria; al presunto ticket dovuto per la relativa prestazione; al soggetto (medico) che concretamente avrebbe apposto un particolare codice di esenzione; all’ufficio che avrebbe concessa la presunta esenzione dal ticket, poi trasmessa al medico di famiglia del ricorrente; alla presupposta documentazione fornita dall’assistito per aver riconosciuto il diritto di esenzione chiesto.
Insomma: l’avviso di pagamento può essere impugnato ogni volta che non sia consentito al contribuente risalire con certezza al presunto debito che gli è contestato.
Il contribuente che riceve un avviso di pagamento per ticket sanitari non pagati può fare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro sessanta giorni eccependo la prescrizione del tributo e la genericità della contestazione.
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