Il decreto Pnrr Sexies passa all’esame dell’Aula di Montecitorio, dopo gli emendamenti approvati in quinta e ottava Commissione della Camera dei Deputati: all’atto finale della Conversione in legge del DL 31 dicembre 2024 n. 208 arrivano alcune proposte di modifica sulle norme che riguardano il dimensionamento scolastico e l’utilizzo di ulteriori risorse per valorizzare i dirigenti scolastici e i Dsga senza organico aggiuntivo, per bloccare i tagli voluti dal Ministero dell’Economia sul turn over previsti dall’ultima legge di bilancio. Per decine di migliaia di candidati risultati idonei al concorso Pnrr 2023 rimane in piedi, comunque, l’interlocuzione della Commissione Europea da parte del nostro Ministero dell’Istruzione e la volontà oramai comune di inserirle nelle graduatorie di merito.
“Sugli idonei ai concorsi da assumere gradualmente in ruolo, Anief – spiega il suo presidente nazionale Marcello Pacifico – riproverà ad avere risposte nel prossimo decreto PA al vaglio della PCDM. Per quanto riguarda invece gli emendamenti al decreto Pnrr Sexies che hanno passato il vaglio delle commissioni di Montecitorio, si poteva continuare a derogare la percentuale delle scuole dimensionate e a invarianza dare maggiore tutela alle scuole delle piccole comunità nella formazione delle classi. Una cosa, comunque, è certa: il nostro sindacato su alcuni temi, come i docenti idonei e l’organico aggiuntivo Ata, non lascia la presa, anzi chiederà al più presto, già con il decreto PA, nuovamente interventi per trovare una soluzione a favore di decine di migliaia di precari oggi danneggiati”, conclude Pacifico.
GLI EMENDAMENTI APPROVATI SULLA SCUOLA
Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
« Art. 9-bis. – (Disposizioni urgenti per l’attuazione della riforma 1.3“Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente1 del PNRR)
– 1. Al fine di garantire l’attuazione della riforma 1.3“Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo ilcomma 83-quater dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sonoinseriti i seguenti: “83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di dimensionamentodella rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 “Riorganizzazione delsistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l’anno scolastico 2025/2026, abeneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottatoentro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensie nei termini previsti dall’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulterioriposizioni di esonero o di semiesonero dall’insegnamento di cui alcomma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000euro per l’anno 2025 e di 5.395.000 euro per l’anno 2026, fermarestando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico eausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori deiservizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quellaprevista per l’anno scolastico 2024/2025.
Per le finalità di cui alpresente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma83-quater è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione.
Al fine di ridurre i divari territoriali e degliapprendimenti favorendo, nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l’istituzione delle classi nelle aree interne,montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli didispersione scolastica, per l’anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degliuffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possonoderogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,n. 81, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale. All’attuazione del terzo periodo del presente comma si provvedenell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 ai sensi e neitermini previsti dall’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, con le modalità previste dal presente comma.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge 29dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell’istruzione e delmerito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione delcontingente dell’organico dei dirigenti scolastici e dei direttori deiservizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regionirelativamente all’anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primoperiodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche inmisura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti didirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministratividefinito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingenteautorizzato per l’anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondenteincremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso didimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione diulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti didirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministratividefinito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applicail comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolasticheattivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondoperiodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo deidirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.83-septies. Per l’attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies delpresente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l’anno2025 e di 8.798.000 euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvedemediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamentodelle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge27 dicembre 2006, n. 296.83-octies.
La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anniscolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti perle scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell’istruzione e delmerito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero diautonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingentedefinito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell’istruzionee del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondenteincremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze.
Per l’attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro perl’anno 2025, di 150.923 euro per l’anno 2026 e di 129.363 euro perl’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze perl’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero dell’istruzione e del merito”.
2. All’articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:a) al terzo periodo, le parole: “entro il 30 novembre” sonosostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre”;b) al quarto periodo, le parole: “Con deliberazione motivata dellaregione” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministrodell’istruzione e del merito”.
3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrativee gestionali di competenza dell’Ufficio scolastico regionale, per ilraggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzionedirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione previsto dalregolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.
Art. 9-ter. – (Disposizioni in materia di risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica)
– 1. Al fine di renderepiù efficace l’utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 delPNRR, all’articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “I risparmi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli eventuali risparmi” ;b) le parole da: “possono essere” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono destinati a incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi” ».
LE RICHIESTE DELL’ANIEF
Le richieste che Anief aveva proposte alla quinta e ottava Commissione della Camera dei Deputati riguardavano, nello specifico, la volontà di garantire finalmente l’organico aggiuntivo Ata, per tutta la durata del Pnrr e dell’Agenda del Sud, di procedere alle assunzioni di migliaia di idonei del concorso Pnrr 2023A, di realizzare la parità di trattamento economico e giuridica tra il personale precario e quello di ruolo, oltre che di risarcire per contratto dopo 36 mesi l’abuso dei contratti a termine, di valorizzare e riconoscere il profilo dei collaboratori del dirigente scolastico quindi attraverso l’introduzione del middle management nella scuola pubblica italiana.
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