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A dieci mesi dalla conclusione del piano Transizione 5.0 – e in attesa delle FAQ che spiegheranno come mettere concretamente in atto le semplificazioni e le novità previste dalla legge di bilancio – arriva un’altra novità a modificare la normativa del piano di politica industriale più discusso degli ultimi anni. Durante il percorso di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202), la Commissione Affari Costituzionali ha dato il via libera a due emendamenti identici che intervengono sull’ammissibilità dei beni strumentali acquistati anteriormente alla presentazione della domanda di accesso agli incentivi.
Le modifiche approvate dalla Commissione il 12 febbraio e confermate il 13 febbraio dal voto di fiducia dell’Assemblea di Palazzo Madama non sono ancora operative. Il testo della legge di conversione deve infatti passare ancora al vaglio della Camera dei Deputati. Tuttavia, considerando che i termini per la conversione in legge del decreto (sessanta giorni dalla sua approvazione) scadono il 25 febbraio, è del tutto improbabile che la Camera dei deputati introduca altre modifiche perché in tal caso il testo dovrebbe tornare nuovamente al Senato in terza lettura. Possiamo quindi considerare di fatto “sicure” le modifiche approvate in Senato.
Transizione 5.0, la novità sull’avvio degli investimenti
La novità introdotta dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe non riguarda il termine iniziale previsto per gli investimenti, che resta fissato al 1° gennaio 2024, ma regola il rapporto tra la data di effettuazione degli investimenti e la data di presentazione della domanda di ammissione all’incentivo.
Per farlo l’intervento normativo va a modificare quanto previsto dal decreto legge 19 del 2 marzo 2024 – la norma primaria che istituisce e regola il piano Transizione 5.0.
La nuova previsione chiarisce in maniera esplicita che sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti prima della presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024. Un’impresa che presenti quindi la domanda oggi può tranquillamente inserire nella domanda un investimento avviato e concluso nel 2024.
Prima di inoltrarci nell’analisi delle modifiche, vale la pena anticipare che queste modifiche non cambiano quindi il piano in maniera sostanziale, dal momento che il Governo si era già espresso in questo senso. Tuttavia per le imprese trovare nel testo della legge un riferimento esplicito all’ammissibilità degli investimenti già conclusi al momento della presentazione della domanda è di sicuro un elemento di rassicurazione.
Come viene modificata la normativa
La normativa attuale già prevede che le agevolazioni del piano Transizione 5.0 si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, ma nulla dice in relazione al momento in cui viene presentata da domanda di accesso agli incentivi.
Più precisamente finora il comma 2 del decreto legge 19 del 2 marzo 2024 prevedeva quanto segue:
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Come si può vedere, questo testo fa unicamente riferimento alla data dell’1 gennaio 2024 come periodo di avvio della finestra per l’effettuazione degli investimenti. Successivamente il decreto attuativo (Decreto Mimit del 24 luglio 2024) specificava al comma 1 dell’articolo 4 che
“Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi […]”
e al comma 3 dell’articolo 4 che
“Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
Il Governo insomma si è preoccupato di escludere gli investimenti effettuati nel 2024 ma relativi a ordini partiti nel 2023.
Quanto agli investimenti figli di ordini partiti nel 2024, il Governo ha sempre detto di considerare ammissibili anche gli investimenti avviati prima della presentazione della domanda, ma effettivamente la normativa non è esplicita su questo aspetto. Di qui l’idea di questo emendamento che aggiunge una parte finale al comma 2 del decreto legge 19 del 2 marzo 2024, che viene così trasformato
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024.
Il testo degli emendamenti approvati
Gli emendamenti approvati, di identico contenuto, sono due. Il primo è stato presentato da quattro senatori della Lega. Il secondo da due senatori di Forza Italia
13.36 (testo 2) – Marti, Bergesio, Tosato, Spelgatti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024.”».
13.37 (testo 2) – Damiani, Ternullo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024.”».
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