Un vademecum dei termini di scadenza per il controllo delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle entrate. Gli 85 giorni di proroga Covid interessano ancora i termini di decadenza dell’anno 2018.
In un precedente contributo abbiamo esaminato la situazione relativa ai termini di decadenza dall’accertamento dei vari anni di imposta.
Abbiamo altresì sottolineato come le tabelle proposte fossero valide nel ricorso di cinque condizioni; una di esse era la non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all’art. 67, comma 1, D.L. 18/2020, la cui applicazione avrebbe invece comportato una aggiunta di ottantacinque giorni al 31/12.
Si era in dubbio se tale slittamento riguardasse il solo anno in scadenza il 2020, oppure tutti gli anni i cui termini era in corso di decorrenza alla data del 17/3/2020, data di entrata inj vigore del suddetto DL.
Termini di decadenza dell’accertamento fiscale: si aggiungono gli 85 giorni del Covid?
Al riguardo, è intervenuta (con troppa calma) la Cassazione, che con ordinanza 960 del 15 gennaio 2025, ha sancito che
“… i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”.
Dopo pochi giorni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., sollevato da due C.G.T.,
“essendo la questione ormai stata risolta dalla pronuncia della Cassazione del 15 gennaio 2025 n. 960.”
E’ dunque ragionevole affermare che secondo i giudici l’art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/2020 abbia fatto slittare tutti i termini per i quali, al 17 marzo 2020, esisteva il potere impositivo, quindi non solo quelli in scadenza nel 2020.
Ciò significa che il primo periodo di imposta non interessato da questo slittamento è il 2019, in quanto a quella data non erano nemmeno iniziati i termini per il controllo, posto che non erano scaduti quelli per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA.
Quadro sinottico
Riepilogando la situazione, abbiamo:
anno |
termine di decadenza |
2018 |
26/03/2025 |
2019 |
31/12/2025 |
2020 |
31/12/2026 |
2021 |
31/12/2027 |
2022 |
31/12/2028 |
Attenzione alle variabili, tra cui CPB e Ravvedimento speciale
Ciò è valido, ovviamente, in assenza di altre variabili (già indicate nel precedente contributo), come:
- l’adesione al CPB. Ricordiamo infatti che in caso di adesione al solo CPB, la norma (articolo 2-quater, comma 14, Dl n. 113/2024) prevede in sostanza, che il solo 2018 slitti al 31/12/2025 (verosimilmente, per i motivi esposti in questo contributo, 26/3/2026).
- l’adesione, oltre al CPB, anche alla sanatoria anni pregressi. Ricordiamo infatti che in tal caso, la stessa norma (articolo 2-quater, comma 14, Dl n. 113/2024) prevede in sostanza, che gli anni dal 2018 al 2021 slittino al 31/12/2027 (verosimilmente, per il solo 2018, 26/3/2028); il 2022 scadrebbe invece il 31/2/2028.
- l’aver riportato, per l’anno di imposta, un punteggio ISA almeno pari ad 8. Ciò infatti determina la riduzione di un anno dei termini ordinari indicati nella precedente tabella (in tal caso, quindi, il 2018 sarebbe già decaduto).
- l’assenza di notifica di schema di atto di accertamento. Tale evento, infatti, comporta, qualora il termine (di sessanta giorni) assegnato dall’Ufficio per le controdeduzioni scadesse oltre il termine di decadenza ordinario, o nei centoventi giorni precedenti, un allungamento del termine di decadenza al centoventesimo giorno successivo al termine per l’esercizio del contraddittorio.
- l’assenza di dichiarazione integrativa, la cui presenza comporterebbe un nuovo decorso dei termini, ancorché limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.
Danilo Sciuto
Venerdì 14 Febbraio 2025
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