Obbligo di polizza catastrofali assicurativa beni strumentali aziendali scadenza 31 marzo 2025

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La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto che le imprese ubicate in Italia sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (termine così posticipato posto che quello originario era fissato al 31 dicembre 2024), contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali.

Per eventi catastrofali si intendono:

  • i sismi
  • le alluvioni
  • le frane
  • le inondazioni
  • le esondazioni.

 

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Fattispecie non coperte da garanzia

Non sono quindi compresi gli incendi, gli atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose né quelli relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni catastrofali direttamente indotti dall’azione umana (per esempio, l’incauta costruzione di un manufatto in zona franosa).

Inoltre, i danni causati a terzi dall’evento catastrofale non sono compresi nell’assicurazione.

 

Perché l’obbligo di polizza

L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto rischio sismico e di dissesto idrogeologico con quasi il 94% dei comuni a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. In questi comuni

 

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operano 4,5 milioni di imprese. Per interruzioni delle attività, secondo il Centro Studi Confindustria, il 30-40% delle PMI potrebbe subire perdite del 5-10% entro il 2040.

 

Imprese obbligate

L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.

Dunque, sono esclusi i professionisti.

Sono inoltre escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità).

 

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La polizza assicurativa

L’assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Oggetto di copertura sono i danni a:

  • fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali
  • terreni.

Sono escluse le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

 

Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. È evidente che la classe di rischio dipende dalla tipologia di beni (più o meno vulnerabili) e dalla ubicazione degli stessi (ad esempio in elevata zona sismica).

Inoltre nel momento in cui si dovessero modificare i parametri di riferimento (nuovi investimenti aggiuntivi o trasferimento in altra zona dell’unità aziendale) occorre aggiornare la polizza.

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Sanzioni

Non sono previste sanzioni dirette nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato dall’impresa. Tuttavia, la norma prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Osservazioni

Per quanto la finalità della norma sia chiara e concettualmente condivisibile, è evidente che l’obbligo assicurativo comporterà per le aziende un costo da sostenere più o meno rilevante a seconda delle caratteristiche dei beni assicurati e dell’ubicazione dell’azienda.

La norma è rivolta indistintamente a tutte le imprese che posseggono beni strumentali, nessuna esclusa anche quelle che oggettivamente per tipologia di beni e per ubicazione sul territorio il rischio catastrofale è pressoché nullo.

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S’immagini una azienda ubicata nel Salento, zona sismica 4, dove l’obbligo della progettazione antisismica esiste esclusivamente per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali, individuati quali strategici e rilevanti ai fini della protezione civile e dell’eventuale collasso degli stessi, con assenza di corsi d’acqua e lontana dalla costa.

Se poi per tipologia di attività è del tutto improbabile che l’impresa in futuro possa fruire di sovvenzioni pubbliche (Covid a parte), è evidente che queste imprese malvolentieri sosteranno i costi annuali per l’assicurazione.

Non è stato chiarito (mancano istruzioni sul punto) se nel momento in cui l’impresa in futuro intendesse accedere a sovvenzioni pubbliche sia sufficiente che al momento di presentazione della domanda abbia ottemperato all’obbligo assicurativo o se l’indagine dell’ente pubblico risalirà al 31 marzo 2025 con la conseguenza di negare l’accesso all’agevolazione laddove la polizza sui beni sia stata stipulata successivamente a tale data.

Peraltro, è evidente che la compagnia assicurativa, nonostante l’obbligo impostole dalla legge di assicurare, ove richiesta potrebbe rifiutarsi nel caso in cui si fosse a conoscenza di un rischio catastrofale imminente.

 

In considerazione della scadenza del termine del 31 marzo si suggerisce di contattare compagnie assicurative per acquisire preventivi di spesa al fine di ponderare idoneamente la scelta.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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