La Corte costituzionale sul raffreddamento della rivalutazione delle pensioni per gli assegni superiori a quattro volte il minimo Inps dà ragione al governo. Il meccanismo ideato con la legge di Bilancio 2023 e confermato per quest’anno con la Manovra 2024 (con il sostegno, va detto, di alcune forze d’opposizione), viene ritenuto dalla Consulta sostanzialmente giusto. Il meccanismo, secondo i giudici costituzionali, «non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici». Lo ha deciso la Corte dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti. Secondo la Corte, il meccanismo legislativo «non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità».
Pensioni, la pronuncia della Consulta
Secondo la Corte Costituzionale il meccanismo, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell’inflazione. Le scelte del legislatore – per i giudici costituzionali – risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti. Delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull’indicizzazione dei medesimi trattamenti.
La rivalutazione nel 2025
Nel frattempo a fine gennaio l’Inps ha pubblicato le tabelle ufficiali sulla rivalutazione degli assegni per l’anno in corso. L’Istituto previdenziale ha infatti concluso le attività di adeguamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
L’articolo 2 del decreto interministeriale 15 novembre 2024 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Il meccanismo
L’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo.
Le pensioni minime
Per le pensioni inferiori o pari al trattamento minimo dal primo gennaio 2025 c’ è un incremento del 2,2%, pari a 13,27 euro che porta gli assegni a 616,67 euro al mese.
L’Inps chiarisce che il trattamento minimo è fissato a 603,40 euro, grazie al recupero dell’inflazione pari allo 0,8%, salvo conguagli. L’Istituto ricorda che recupereranno lo 0,8% (il 100% dell’aumento dei prezzi) le pensioni pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo (quindi fino a 2.394,44 euro lordi al mese). Tra quattro e cinque volte il trattamento minimo si recupererà il 90% dell’inflazione, quindi lo 0,72%. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo (2.993,06 euro lordi al mese) si recupererà il 75% dell’aumento dei prezzi quindi lo 0,60%.
Inps ricorda che:
- L’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
- per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo Inps, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link