Il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V con la recente sentenza del 30 gennaio 2025, n. 2002 si è pronunciato sulla giurisdizione in tema di avviamento al lavoro delle persone con disabilità dopo l’approvazione della graduatoria da parte dell’amministrazione.
La vicenda prende avvio con la Determinazione del 28 dicembre 2023 con cui la Regione Lazio procedeva all’ “Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’art. 1 comma 1 della L. n. 68/1999 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all’art. 7 comma 1-bis della L. n. 68/1999 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici. Anno 2023”.
La ricorrente avanzava domanda di partecipazione con nota del 4 marzo 2024. Con Determinazione Dirigenziale del 22 luglio 2024 veniva pubblicata Graduatoria provvisoria in ordine al Bando de quo, che vedeva la ricorrente collocata in posizione con 124 punti.
A seguito della pubblicazione, controparte avanzava istanza di riesame chiedendo l’attribuzione di ulteriori 14 punti, respinta con nota del 17 settembre 2024, con cui la Regione Lazio comunicava che: “A seguito del richiesto approfondimento istruttorio, il SILD di Roma ha accertato di aver operato nel pieno rispetto della normativa di bando, riscontrando che la Sig.ra -OMISSIS- nel compilare la domanda ha omesso di indicare il carico di due figli e lo stato di famiglia monoparentale nei confronti di uno dei due minori”.
Ha osservato il T.A.R. Lazio che in materia di collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 482 del 1968, come in caso di invalidità civile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo la giurisprudenza consolidata a cui si intende aderire, la giurisdizione spetta al giudice ordinario: “Anche la giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide nel caso in esame, è dell’avviso, con riferimento sia alla disciplina del collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 482 del 1968, sia a quella dell’invalidità civile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), che è da escludere l’esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa in relazione ad un’attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto all’assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti (in termini, Cons. Stato, 29.3.2011, n.1889)”).
Così anche il T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Sent. 14/1/2021 n° 537; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Sent. 26/2/2020 n° 2502; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Sent. 23/10/2020 n° 10872; T.A.R. Puglia, Sez. II, Sent. 6/3/2007 n° 624 (“La procedura di assunzione mediante selezione da parte della p.a. degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall’amministrazione e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art.63, comma 1, D.Lgs. 165/2001” (vedi anche Cass. Sez. Unite 27 maggio 1999, n. 302).
In tema di collocamento obbligatorio, infatti, debbono essere distinti due momenti ben precisi: una prima fase di carattere puramente amministrativo (e connotata dall’esercizio di poteri discrezionali), riguardante l’esame della condizione di invalidità, attraverso la quale si verificano la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e posti in essere dalla pubblica amministrazione, per cui il lavoratore è titolare esclusivamente interessi legittimi ed una seconda fase, successiva all’accertamento delle menomazioni e quindi al riconoscimento dello status di invalido, che comporta l’esistenza di diritti soggettivi, quale il diritto all’assunzione, la cui cognizione è da attribuirsi al giudice ordinario (Cass. SS.UU. 5806/1998; Cass. sent. 5338/993).
Il provvedimento impugnato si inserisce in tale seconda fase del segmento procedimentale, non implicando l’esercizio di alcun potere discrezionale per l’amministrazione e, d’altra parte, coinvolgendo il diritto soggettivo del ricorrente all’assunzione.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
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