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Quali sono le regole sui Contratti collettivi Nazionali del
Lavoro (CCNL) nelle gare pubbliche? Un’impresa può partecipare con
un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando?
Quando scatta l’esclusione per mancata equivalenza delle tutele
economiche e normative?
Codice dei contratti e CCNL: interviene ANAC
Domande centrali per le procedure di affidamento degli appalti
pubblici che sono state affrontate (risolte non si sa ancora) con
la pubblicazione del D.Lgs. n.
209/2024 che ha corretto il D.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei contratti) modificando l’art. 11
ed inserendo il nuovo allegato I.01 dedicato
proprio ai contratti collettivi.
A queste domande ha provato a dare risposta anche l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la
delibera n. 32 del 5 febbraio 2025 mediante la quale fornisce
un parere di precontenzioso, ribadendo un principio chiave:
l’impresa che partecipa a una gara deve garantire ai lavoratori
impiegati nell’appalto condizioni economiche e normative
equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla stazione
appaltante.
“Una stazione appaltante – conferma ANAC – è tenuta
ad escludere dalla gara l’impresa se il Contratto nazionale di
lavoro che questa ha dichiarato di applicare al personale impiegato
nell’appalto, non è conforme alla sua natura giuridica e non
garantisce le stesse tutele economiche del Contratto nazionale
indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara”.
L’intervento dell’ANAC
L’ANAC ha esaminato una richiesta di parere precontenzioso
relativa a una gara per il servizio di manutenzione dei presidi e
degli impianti integrati per la sicurezza antincendio. La stazione
appaltante aveva indicato nel bando un determinato CCNL
applicabile, mentre l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di
applicarne uno diverso. L’Autorità ha stabilito che la stazione
appaltante era tenuta ad escludere l’impresa perché il CCNL
dichiarato non garantiva un trattamento economico equivalente a
quello previsto nel bando.
La decisione dell’ANAC si basa sull’art. 11 del D.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che impone obblighi
stringenti sulle condizioni di lavoro nei contratti pubblici:
- comma 2: le stazioni appaltanti devono
indicare già nel bando il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati
nell’appalto; - comma 3: i concorrenti devono dichiarare,
nell’offerta, quale CCNL applicheranno al personale impiegato; - comma 4: se il CCNL indicato dall’impresa è
diverso da quello previsto nel bando, l’operatore economico deve
dimostrare che garantisce un trattamento economico e normativo
equivalente.
Questa norma rappresenta una novità rispetto al passato, dove la
giurisprudenza non prevedeva obblighi così precisi. Oggi,
l’equivalenza non è solo una questione di principio, ma un
requisito essenziale per la validità dell’offerta.
Quando un CCNL diverso può essere considerato equivalente?
ANAC ha chiarito che l’equivalenza tra CCNL deve essere valutata
su due livelli:
- equivalenza economica: il valore complessivo
delle componenti fisse della retribuzione globale annua
(retribuzione tabellare, indennità di contingenza, EDR, mensilità
aggiuntive, altre indennità) deve essere almeno pari a quello del
CCNL indicato nel bando; - equivalenza normativa: le condizioni
contrattuali minime di ordine normativo devono essere comparabili.
Uno scostamento su due parametri è considerato accettabile, mentre
differenze più significative portano alla non equivalenza.
Se il CCNL alternativo non soddisfa entrambi i requisiti,
l’impresa va esclusa dalla gara.
Le conseguenze per le stazioni appaltanti e gli operatori
economici
La delibera ANAC introduce un criterio rigoroso di verifica che
le stazioni appaltanti devono applicare prima
dell’aggiudicazione:
- verifica preliminare: se l’impresa applica un
CCNL diverso, la stazione appaltante deve accertare se i due
contratti siano stati sottoscritti dalle stesse organizzazioni
sindacali e riguardino lo stesso settore; - confronto economico: se la prima verifica ha
esito negativo, si procede al confronto economico tra i CCNL per
accertare se la retribuzione globale annua sia equivalente; - valutazione normativa: in caso di differenze
economiche minime, si verifica l’equivalenza normativa.
Se il CCNL proposto dall’impresa non supera queste verifiche,
l’offerta va esclusa dalla gara.
Conclusioni
Questa decisione dell’ANAC segna un punto di svolta
nell’applicazione dell’art. 11 del Codice Appalti. Non è più
sufficiente per un’impresa dichiarare di applicare un CCNL, ma
occorre dimostrare che garantisce le stesse tutele economiche e
normative di quello indicato dalla stazione appaltante.
L’obiettivo è chiaro: evitare il dumping contrattuale e
garantire ai lavoratori condizioni dignitose e uniformi. Le imprese
devono prestare maggiore attenzione nella fase di predisposizione
delle offerte, mentre le stazioni appaltanti hanno l’onere di
effettuare controlli più stringenti per evitare contenziosi e
aggiudicazioni illegittime.
La lezione è semplice: in materia di appalti pubblici, non basta
scegliere un CCNL qualunque, ma è necessario garantire condizioni
di lavoro adeguate e rispettare i principi di parità e trasparenza
imposti dal Codice Appalti.
Cosa cambia dopo il correttivo
Si ricorda, come anticipato in premessa, che con le modifiche
arrivate dal correttivo, il nuovo Allegato I.01 stabilisce
puntualmente:
- l’ambito di applicazione;
- l’individuazione del CCNL applicabile;
- la presunzione di equivalenza tra CCNL;
- la valutazione dell’equivalenza di un CCNL diverso;
- la verifica della dichiarazione di equivalenza.
Relativamente all’ambito di applicazione, il nuovo allegato
disciplina:
- la scelta del contratto collettivo nazionale e territoriale
(CCNL) da applicare nei bandi di gara, negli inviti e nella
decisione di contrarre; - le modalità di dichiarazione e verifica dell’equivalenza delle
tutele economiche e normative per CCNL diversi da quello indicato
dalla stazione appaltante.
Le stazioni appaltanti devono scegliere il CCNL da applicare
basandosi su due criteri:
- connessione diretta tra il contratto e
l’attività oggetto dell’appalto; - maggior rappresentatività del CCNL a
livello nazionale.
Per l’individuazione, si fa riferimento:
- ai codici ATECO e CPV dell’attività;
- ai contratti depositati presso il CNEL;
- ai CCNL utilizzati dal Ministero del Lavoro per determinare il
costo medio del lavoro.
Le stazioni appaltanti non possono imporre un CCNL
come requisito di partecipazione, ma devono indicare
quello di riferimento nel bando.
Per quanto concerne la presunzione di equivalenza, due CCNL sono
considerati equivalenti se:
- sono sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali
rappresentative; - si riferiscono allo stesso sottosettore;
- sono coerenti con la natura giuridica e dimensionale
dell’impresa.
Nel settore edile, i contratti equivalenti sono identificati con
codici unici CNEL/INPES.
Se un’impresa applica un CCNL diverso da quello indicato, deve
dimostrarne l’equivalenza:
- sul piano economico, confrontando le
componenti fisse della retribuzione (retribuzione base, indennità,
mensilità aggiuntive); - sul piano normativo, valutando parametri come
disciplina del lavoro straordinario, ferie, malattia, previdenza
integrativa e sicurezza sul lavoro.
L’equivalenza è accettata solo se:
- il valore complessivo della retribuzione è almeno pari a quello
del CCNL del bando; - le differenze normative sono marginali (massimo due
parametri).
Gli operatori economici devono presentare la dichiarazione di
equivalenza insieme all’offerta. La stazione appaltante verifica la
conformità prima dell’aggiudicazione, per garantire che il CCNL
scelto rispetti i criteri previsti dal Codice.
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