La Cassazione a Sezioni Unite si è espressa ancora una volta in merito alla distinzione tra giurisdizione del giudice tributario e giudice ordinario.
Le Sezioni Unite, sulla scia del principio di diritto enucleato già in precedenti pronunce (come ad esempio l’ordinanza Cass. n.7822/2020), hanno statuito in merito al riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria a seguito di opposizione del contribuente a un pignoramento esattoriale (ossia, come individuare il giudice competente).
Con la recentissima ordinanza n.2098 del 29.01.2025 i giudici, dunque, hanno ribadito la linea di demarcazione tra giudice tributario e giudice ordinario (si veda ordinanza n.2098 del 29.01.2025 su www.studiolegalesances.it – sezione documenti).
E’ opportuno ricostruire brevemente la vicenda.
Con riferimento a un atto di pignoramento esattoriale notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione (per brevità ADER), un’azienda ospedaliera, proponeva distinti ricorsi avverso l’atto esecutivo rivolgendosi sia al Giudice di Pace e sia al Giudice Tributario.
Ambedue i giudici dichiaravano la propria incompetenza in favore del Tribunale.
Il Tribunale, dunque, riassunti entrambi i giudizi, con sentenza accoglieva l’opposizione dell’azienda ospedaliera e annullava il pignoramento.
ADER da parte sua proponeva appello rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle cartelle aventi ad oggetto tributi e l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva annullato il pignoramento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sollevato il conflitto di giurisdizione, interrogava le Sezioni Unite.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha dichiarato che: “…alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione”.
Gli stessi giudici della Suprema Corte proseguono statuendo che “…l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento…”.
La Suprema Corte ha così delineato la distinzione tra giurisdizione del giudice tributario e giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale) nel seguente modo.
In altre parole, sussiste la giurisdizione del giudice tributario se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure l’intimazione di pagamento. Sussiste altresì giurisdizione del giudice tributario se il contribuente impugna un atto esecutivo (ossia il pignoramento) contestando la notifica della cartella esattoriale sottostante.
Dunque, potremmo individuare i seguenti casi:
1) se il contribuente si oppone a un atto esattoriale rilevando l’illegittimità dei tributi FINO ALLA NOTIFICA della cartella o dell’intimazione di pagamento la giurisdizione spetta al giudice tributario;
2) se il contribuente si oppone a un atto esecutivo (pignoramento) RILEVANDO LA MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE IN ESSO INDICATE la giurisdizione spetta al giudice tributario;
3) se il contribuente impugna un atto esecutivo (pignoramento) E NE CONTESTA LA FORMA la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
4) se il contribuente impugna un atto esecutivo (pignoramento) CONTESTANDO L’ILLEGITTIMITÀ DEI TRIBUTI IN ESSO CONTENUTI PER MOTIVI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Dott. Danilo Romano
Avv. Matteo Sances
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