Nella realtà economica contemporanea il gruppo di società è l’assetto organizzativo tipico assunto dalle imprese di grande dimensione allo scopo di ottenere i vantaggi derivanti dall’unità economica con quelli offerti dall’articolazione in più strutture giuridicamente distinte e autonome.
Tuttavia, questo fenomeno ha faticato ad emergere nella disciplina positiva italiana, sia sotto il profilo societario che concorsuale.
Per il primo profilo, i gruppi di impresa sono stati regolamentati solo grazie alla riforma del diritto societario del 2003 che ha riconosciuto l’eterodirezione agli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.
Mentre, per quanto riguarda il secondo profilo, l’iter che ha portato a riconoscere il trattamento unitario delle situazioni di crisi ed insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo è stata frammentario.
Innanzitutto, la legge fallimentare era caratterizzata dall’assenza di norme dedicate a questa disciplina; il legislatore era intervenuto in materia soltanto con alcune norme settoriali concernenti i gruppi bancari e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Di conseguenza, la regolamentazione generale dei gruppi era stata demandata all’elaborazione giurisprudenziale; quest’ultima ha riguardato principalmente la procedura di concordato preventivo, che è quella in cui le esigenze di coordinamento di imprese in crisi all’interno di un gruppo risultavano maggiormente avvertite nella prassi.
Dopo aver analizzato l’esperienza normativa e giurisprudenziale che ha preceduto ed incentivato l’introduzione di una disciplina sistematica del gruppo prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ci si concentrerà sulle innovazioni che questo ha realizzato. Infatti, nel 2019, è stato elaborato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, seguito da vari decreti correttivi che hanno posticipato l’entrata in vigore a luglio del 2022. Grazie a questo corpus normativo, la materia concorsuale è stata riformata ed è stata introdotta un’organica disciplina dedicata ai gruppi di imprese, ritenuta necessaria dalla prassi e dalla dottrina. Le procedure concorsuali che verranno prese in considerazione sono il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.
L’analisi prenderà le mosse dalla definizione di “gruppo di imprese” indicata dal Codice della crisi e dell’insolvenza, fondata sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. Si tratta della prima definizione generale del fenomeno in esame, valevole quindi anche in altri settori del diritto, quale quello societario. In seguito, ci si concentrerà sulle disposizioni espressamente dedicate ai gruppi, contenute nel Titolo VI, ossia gli artt. da 284 a 292 del Codice della crisi, facendosi però riferimento anche alle disposizioni di carattere generale, quando ciò sarà necessario per meglio comprendere la disciplina dedicata al fenomeno, di volta in volta, esaminato o per colmare le possibili lacune del codice.
La trattazione proseguirà poi approfondendo la liquidazione giudiziale di gruppo, riguardante l’ipotesi in cui una pluralità di imprese appartenenti allo stesso gruppo si trovino in stato di insolvenza. In questo contesto, si procederà all’analisi delle peculiarità derivanti dall’eventuale unificazione procedimentale, previste dall’art. 287 e nel successivo Capo IV, rubricato “norme comuni”, volto a regolamentare gli strumenti adottati dal legislatore al fine di agevolare le operazioni di ricostruzione patrimoniale delle singole imprese. In particolare, si tratterà di azioni volte a dichiarare l’inefficacia di atti posti in essere da un’impresa appartenente ad un gruppo, tra cui spicca la legittimazione in capo al curatore ad esercitare l’azione revocatoria “aggravata”, analoga a quella prevista in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Ulteriore rilevanza assumerà l’insieme di azioni di responsabilità esercitate nei confronti della società investita della direzione e coordinamento sulle società eterodirette insolventi; la possibilità di procedere alla denuncia per gravi irregolarità infragruppo e in presenza di determinati presupposti alla postergazione dei finanziamenti infragruppo.
Il terzo capitolo sarà invece dedicato esclusivamente alla disciplina dettata per la procedura centrale, ossia il concordato preventivo di gruppo. Verrà dato quindi risalto alla regolazione della crisi e insolvenza nella versione del concordato preventivo di gruppo, partendo dalla fase introduttiva fino ad arrivare all’omologa del piano (o dei piani) ad opera dell’autorità giudiziaria, suscettibile di opposizione attraverso l’esperimento di un rimedio di natura endoconcorsuale. Ci si concentrerà, anzitutto, sulle norme procedurali da seguire per potersi avvalere di tale procedura: competenza, modalità di presentazione e contenuto del piano di gruppo, modalità di votazione e di esecuzione dello stesso.
Tuttavia, questo fenomeno ha faticato ad emergere nella disciplina positiva italiana, sia sotto il profilo societario che concorsuale.
Per il primo profilo, i gruppi di impresa sono stati regolamentati solo grazie alla riforma del diritto societario del 2003 che ha riconosciuto l’eterodirezione agli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.
Mentre, per quanto riguarda il secondo profilo, l’iter che ha portato a riconoscere il trattamento unitario delle situazioni di crisi ed insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo è stata frammentario.
Innanzitutto, la legge fallimentare era caratterizzata dall’assenza di norme dedicate a questa disciplina; il legislatore era intervenuto in materia soltanto con alcune norme settoriali concernenti i gruppi bancari e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Di conseguenza, la regolamentazione generale dei gruppi era stata demandata all’elaborazione giurisprudenziale; quest’ultima ha riguardato principalmente la procedura di concordato preventivo, che è quella in cui le esigenze di coordinamento di imprese in crisi all’interno di un gruppo risultavano maggiormente avvertite nella prassi.
Dopo aver analizzato l’esperienza normativa e giurisprudenziale che ha preceduto ed incentivato l’introduzione di una disciplina sistematica del gruppo prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ci si concentrerà sulle innovazioni che questo ha realizzato. Infatti, nel 2019, è stato elaborato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, seguito da vari decreti correttivi che hanno posticipato l’entrata in vigore a luglio del 2022. Grazie a questo corpus normativo, la materia concorsuale è stata riformata ed è stata introdotta un’organica disciplina dedicata ai gruppi di imprese, ritenuta necessaria dalla prassi e dalla dottrina. Le procedure concorsuali che verranno prese in considerazione sono il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.
L’analisi prenderà le mosse dalla definizione di “gruppo di imprese” indicata dal Codice della crisi e dell’insolvenza, fondata sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. Si tratta della prima definizione generale del fenomeno in esame, valevole quindi anche in altri settori del diritto, quale quello societario. In seguito, ci si concentrerà sulle disposizioni espressamente dedicate ai gruppi, contenute nel Titolo VI, ossia gli artt. da 284 a 292 del Codice della crisi, facendosi però riferimento anche alle disposizioni di carattere generale, quando ciò sarà necessario per meglio comprendere la disciplina dedicata al fenomeno, di volta in volta, esaminato o per colmare le possibili lacune del codice.
La trattazione proseguirà poi approfondendo la liquidazione giudiziale di gruppo, riguardante l’ipotesi in cui una pluralità di imprese appartenenti allo stesso gruppo si trovino in stato di insolvenza. In questo contesto, si procederà all’analisi delle peculiarità derivanti dall’eventuale unificazione procedimentale, previste dall’art. 287 e nel successivo Capo IV, rubricato “norme comuni”, volto a regolamentare gli strumenti adottati dal legislatore al fine di agevolare le operazioni di ricostruzione patrimoniale delle singole imprese. In particolare, si tratterà di azioni volte a dichiarare l’inefficacia di atti posti in essere da un’impresa appartenente ad un gruppo, tra cui spicca la legittimazione in capo al curatore ad esercitare l’azione revocatoria “aggravata”, analoga a quella prevista in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Ulteriore rilevanza assumerà l’insieme di azioni di responsabilità esercitate nei confronti della società investita della direzione e coordinamento sulle società eterodirette insolventi; la possibilità di procedere alla denuncia per gravi irregolarità infragruppo e in presenza di determinati presupposti alla postergazione dei finanziamenti infragruppo.
Il terzo capitolo sarà invece dedicato esclusivamente alla disciplina dettata per la procedura centrale, ossia il concordato preventivo di gruppo. Verrà dato quindi risalto alla regolazione della crisi e insolvenza nella versione del concordato preventivo di gruppo, partendo dalla fase introduttiva fino ad arrivare all’omologa del piano (o dei piani) ad opera dell’autorità giudiziaria, suscettibile di opposizione attraverso l’esperimento di un rimedio di natura endoconcorsuale. Ci si concentrerà, anzitutto, sulle norme procedurali da seguire per potersi avvalere di tale procedura: competenza, modalità di presentazione e contenuto del piano di gruppo, modalità di votazione e di esecuzione dello stesso.
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