Può essere chiamato a rispondere di danno erariale il funzionario che non abbia disposto l’esclusione dell’operatore economico che non ha specificato nell’offerta i costi della sicurezza.
Lo ha chiarito la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 6/2025.
Il caso occorso
A seguito di un articolo di stampa apparso su un quotidiano, la Procura Regionale aveva acquisito la notizia di un possibile danno erariale subito da una Stazione Appaltante in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione di una gara d’appalto per l’affidamento di servizi di supporto, disposto dal giudice di primo grado e confermato dal giudice d’appello.
Il RUP della gara aveva provveduto all’indizione della gara, giungendo poi all’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Altro operatore contestava il risultato della procedura, sollevando varie censure, tra le quali l’assenza, nell’offerta dell’aggiudicataria, della specifica indicazione dei costi della manodopera, relativamente ai quali il RUP si era limitato a chiedere chiarimenti all’Impresa.
Come effettivamente sostenuto dalla ricorrente, l’allora articolo 95, co. 10 del d.lgs, 50/2016, non diversamente dall’attuale art. 108, co. 9 del d.lgs. 36/2023, è norma a contenuto imperativo, che impone l’integrazione automatica della lex specialis di gara.
Giustamente il T.A.R. adito accoglieva il gravame ed annullava l’aggiudicazione dell’appalto, decisione poi confermata dal Consiglio di Stato.
Ravvisata la sussistenza di profili di responsabilità a carico del RUP e dei commissari di gara per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta alla Stazione Appaltante, derivante dai compensi attribuiti al legale esterno per il patrocinio dell’Ente dinanzi al TAR, nonché per il pagamento delle spese legali da parte dell’Amministrazione, risultata soccombente nel giudizio promosso e per il danno da disservizio addossato unicamente ai due commissari esterni, pari al compenso percepito, al termine dell’istruttoria la Procura Regionale aveva emesso nei confronti degli stessi l’invito a dedurre.
Le mancanze riscontrate
Nella pronuncia della Corte (la quale aveva fatto riferimento alla sentenza del T.A.R.) era emerso che un RUP può esercitare poteri tipici, può interpretare dichiarazioni ed elementi esistenti nell’offerta di un concorrente, ma non certo ricavare con un personale lavoro di ricostruzione quello che nell’offerta non c’è. Un agire singolare che si era concretizzato in un provvedimento illegittimo e tanto era sufficiente per rilevare un macroscopico difetto di istruttoria.
Il Collegio ha reputato che dagli atti versati nel fascicolo processuale emergeva prepotentemente ed in maniera assolutamente palmare una condotta connotata da colpa grave.
Secondo la Corte, nel caso specifico emergeva una palese ed incontestabile violazione di Legge, tenendo conto che la colpa grave può essere esclusa solo in presenza di situazioni eccezionali e del tutto peculiari, in cui si cumulano sia profili soggettivi che oggettivi di carattere straordinario, i quali tuttavia non ricorrevano affatto nel caso specifico.
Inoltre, i suddetti funzionari si erano posti in aperto contrasto pure con i canoni generali dell’ordinamento giuridico afferenti alla diligenza, alla perizia ed alla prudenza, poiché avevano erroneamente confidato nella possibilità di supplire al manifesto inadempimento della Ditta aggiudicataria, astenendosi, come sarebbe stato un loro preciso ed ineludibile onere, dall’assumere la decisione di esclusione della Società.
Infine, i convenuti erano dipendenti esperti (tra l’altro il RUP rivestiva l’incarico di dirigente), dotati per definizione in virtù della loro pluriennale esperienza professionale di elevata qualificazione e specializzazione, anche nel settore degli appalti, nonché di un patrimonio culturale vasto e profondo, per cui avrebbero dovuto conoscere ed applicare senza indugio le disposizioni normative che disciplinano in modo rigoroso l’obbligo di esclusione dalla gara per la mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, principio peraltro ribadito dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo assolutamente maggioritaria e consolidata.
Conclusioni
In conclusione, secondo la Corte, nella condotta inescusabile dei convenuti si rinvenivano profili di massima negligenza e di macroscopica trascuratezza dei propri fondamentali doveri di servizio e quindi l’evidente sussistenza del presupposto soggettivo della colpa grave.
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