La struttura della relazione di attestazione e i principi dell’organizzazione del lavoro

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Il D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha recepito l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Un focus sulla struttura dell’attestazione e i principi che devono caratterizzare l’organizzazione del lavoro, in cui gioca un ruolo fondamentale il revisore della sostenibilità.

 

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Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ha recepito l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

L’obbligo riguarda gli enti di interesse pubblico, le grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate e alcune tipologie di società con sede in Paesi, Sono invece escluse le microimprese quotate.

La rendicontazione deve essere conforme agli European Sustainability Reporting Standards, ESRS, in un approccio che tenga insieme informazioni finanziarie del bilancio d’esercizio e informazioni di sostenibilità.

Incaricato di tale rendicontazione è il revisore della sostenibilità, una nuova figura con competenze specifiche e nuove responsabilità legate all’attestazione dei rischi ESG, Environmental, Social e di Governance.

Tale figura è chiamata ad occuparsi della attestazione della sostenibilità, che deve rispettare le caratteristiche previste dalla normativa europea, recepita nell’ordinamento italiano.

La struttura della relazione di attestazione e i principi dell’organizzazione del lavoro

Il Dlgs n. 125/2024, di recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, introduce l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità.

La normativa non prevede obblighi per le microimprese quotate, interessa, invece:

  • enti di interesse pubblico;
  • grandi imprese;
  • gruppi di grandi dimensioni;
  • piccole e medie imprese quotate;
  • alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi.

A differenza del passato la nuova normativa introduce l’obbligo di conformità della rendicontazione agli ESRS, European Sustainability Reporting Standards. Tale conformità è attestata dalla rendicontazione di sostenibilità, che deve essere redatta dal revisore della sostenibilità.

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Su tale figura è stato pubblicato un documento dal titolo “Il Revisore della sostenibilità: Requisiti e obblighi della nuova figura professionale”, redatto dalla Commissione Reporting di Sostenibilità del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La relazione di attestazione si articola in tre sezioni principali:

  1. l’introduzione, relativa all’identificazione della rendicontazione di sostenibilità, al periodo di riferimento e al quadro normativo;
  2. la portata dell’attività, ovvero i principi seguiti durante le attività di verifica;
  3. le conclusioni, ossia le valutazioni sulla conformità ai requisiti normativi.

A determinare il contenuto minimo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, sono gli articoli 3 e 4 del Dlgs n. 125/2024. In tale rendicontazione devono essere incluse le informazioni necessarie per la comprensione dei processi di identificazione, valutazione degli impatti, rischi e opportunità, reali e potenziali, inerenti alle questioni di sostenibilità e le modalità con le quali l’impresa integra i rischi ESG nel sistema di gestione del rischio interno.

Sebbene la responsabilità di garantire la conformità delle informazioni alla normativa è competenza dell’organo amministrativo e degli organi di controllo, nello svolgimento delle specifiche funzioni, in tale processo risulta particolarmente importante la nuova figura del revisore della sostenibilità.

Tale ruolo rappresenta una opportunità per i professionisti e richiede l’acquisizione di competenze specifiche in ordine proprio alle nuove e maggiori responsabilità legate all’attestazione dei rischi ESG.

La struttura della relazione di attestazione e i principi dell’organizzazione del lavoro

Il recepimento della direttiva europea CSRD introduce la figura del revisore della sostenibilità e attribuisce a tale figura specifici compiti.

Tra questi rientrano le seguenti verifiche:

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  • la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo n. 125/2024, che ne disciplina i criteri di redazione;
  • la conformità all’obbligo di marcatura XBRL della rendicontazione di sostenibilità;
  • la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del regolamento (UE) 2020/852.

Nello specifico, l’articolo 9 del Decreto modifica il D.lgs. 39/2010 e disciplina i contenuti della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità al quadro normativo di riferimento.

La struttura della relazione in questione, sulla base di quanto stabilito dall’art. 14-bis, D. Lgs. 39/2010, deve includere:

  • un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce e il quadro normativo di riferimento;
  • una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, che indichi almeno i principi di attestazione in base ai quali le attività sono state svolte;
  • le conclusioni della relazione da parte del professionista.

La relazione di attestazione è il punto finale di un lavoro che deve essere organizzato sulla base di determinati principi, che sono stati estesi e ampliati rispetto a quelli che erano appannaggio del revisore legale.

Nella comparazione tra i due ruoli:

  • rimane invariato l’art. 8 Registro sezione A e sezione B;
  • è esteso al revisore della sostenibilità il rispetto dei principi deontologici e lo scetticismo professionale al revisore della sostenibilità incaricato dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
  • sono specificati gli obblighi di riservatezza e segreto professionale che devono essere rispettati dal revisore della sostenibilità incaricato dell’attività di attestazione di conformità;
  • sono estesi al revisore della sostenibilità i principi di indipendenza e obiettività già tipici del revisore legale, nonché la preparazione al rischio di indipendenza

In ultimo, il revisore della sostenibilità è chiamato anche a definire l’organizzazione del lavoro in merito all’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

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Oltre all’approfondimento sulla struttura della relazione di attestazione e sui principi e l’organizzazione del lavoro del revisore, un focus nel documento messo a disposizione dei commercialisti riguarda anche lo SCI, il Sistema di Controllo Interno, e la valutazione del rischio di errori significativi.

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Devono infatti essere valutati e identificati i rischi di errori significativi della rendicontazione di sostenibilità mediante la comprensione dell’impresa, del contesto in cui opera. Il SCi deve essere integrato con la gestione del “rischio di sostenibilità”.

Nella rendicontazione di sostenibilità, sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 decreto legislativo n. 125/2024, deve essere inclusa anche una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa la descrizione delle dipendenze, e le modalità di gestione dei rischi.

L’identificazione dei rischi poc’anzi menzionati deve essere analizzata in relazione a:

  • valutazione dell’adeguatezza dello SCI sul raggiungimento degli obiettivi aziendali di sostenibilità legati all’attendibilità delle informazioni e all’efficacia ed efficienza delle attività, in conformità alle norme di rendicontazione ESRS;
  • esame delle cinque componenti tipiche dello SCI:
    • ambiente di controllo;
    • processo di valutazione del rischio di sostenibilità;
    • attività di controllo;
    • informazione e comunicazione;
    • monitoraggio;
  • verifica dell’adeguatezza dello SCI e del processo di valutazione degli impatti, rischi e dipendenze adottati dall’impresa, in funzione della natura, dimensioni e complessità dell’attività svolta;
  • scambio tempestivo con l’organo di controllo societario per le informazioni rilevanti;
  • ipotesi di carenze nello SCI, per le quali l’organo amministrativo deve adottare le misure necessarie e monitorarne l’attuazione.

Tali procedure sono particolarmente importanti per garantire un’ordinata implementazione dei fattori ESG nelle strategie aziendali delle imprese, oltre che in risposta alla necessaria compliance normativa, nei casi in cui siano previsti gli obblighi a carico dei soggetti.



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