EasyJet, il Tar conferma la multa di 2,8 milioni per i voli cancellati senza rimborso dopo il lockdown

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Quattro anni dopo il ricorso del vettore britannico il tribunale amministrativo dà ragione all’Antitrust italiano che nell’aprile 2021 aveva sanzionato easyJet

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EasyJet dovrà pagare la maxi multa da 2,8 milioni di euro inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) perché accusata di pratiche commerciali scorrette relative alla cancellazione di voli durante il primo periodo della pandemia. Il Tar del Lazio, sezione Prima, ha infatti respinto il ricorso del vettore britannico con una sentenza di ventotto pagine.

La contestazione

Nell’aprile 2021 l’Agcm ha contestato a easyJet una serie di violazioni per quanto riguarda la cancellazione di centinaia di voli a partire dal 3 giugno 2020, quando era tornato possibile spostarsi in Italia e all’estero dopo il lockdown deciso per fermare la diffusione del coronavirus. Secondo l’Antitrust italiano il vettore avrebbe usato la pandemia come pretesto per cancellare collegamenti con poco preavviso e dando spiegazioni lacunose ai consumatori.




















































L’informazione carente

La contestazione, nel dettaglio, non ha riguardato la cancellazione dei voli, ma le informazioni date sulla cancellazione e la gestione successiva delle richieste di rimborso da parte dei passeggeri. EasyJet — ha sostenuto l’autorità garante — non avrebbe informato correttamente i suoi clienti dei loro diritti, «prospettando prioritariamente l’emissione di un voucher» in sostituzione del volo cancellato e segnalando in modo minore l’offerta di un nuovo volo alternativo. Il vettore poi avrebbe poi creato difficoltà ai consumatori che volevano ottenere un rimborso al posto del voucher. 

Il ricorso

EasyJet ha fatto ricorso poco dopo. Il 5 febbraio di quest’anno, quattro anni dopo, il Tar ha stabilito che quel ricorso è infondato. Nella sentenza, pubblicata una settimana dopo (12 febbraio), il tribunale amministrativo regionale mostra anche che «nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, si evince un’elevata percentuale di biglietti annullati per voli cancellati (dal 4-30 giugno il 75%; luglio il 27%; agosto il 13%; settembre il 16%; ottobre il 27%)».

La sentenza

L’Autorità — scrive il Tar — «ha contestato che la ricorrente ha annullato nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre un’elevata percentuale di biglietti per voli cancellati, quando peraltro erano nuovamente consentiti gli spostamenti all’interno e all’esterno del territorio nazionale ed erano venuti, quindi, meno i limiti alla circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi di contenimento dell’epidemia da Covid-19; inoltre, il professionista non avrebbe fornito ai consumatori informazioni chiare, complete e trasparenti sui loro diritti e sulle opzioni a loro disposizione in caso di cancellazione del volo (in altri termini, al momento della comunicazione della cancellazione ha offerto e proposto un voucher come la sola alternativa alla riprogrammazione del volo, non indicando invece la possibilità di richiedere il rimborso del prezzo pagato)».

Le motivazioni

«Al fine di essere esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria, il vettore aereo deve provare contemporaneamente: l’esistenza di circostanze eccezionali e il nesso tra tali circostanze e il ritardo o la cancellazione del volo; che tale ritardo o cancellazione non si sarebbero comunque potuti evitare anche se il vettore aereo avesse adottato tutte le misure del caso», si legge ancora.

Il nodo del rimborso

E così la pratica è da considerarsi sanzionabile per «aver fornito informazioni ingannevoli sui diritti spettanti ai passeggeri in caso di cancellazione, omettendo di prospettare in modo prioritario l’alternativa tra un nuovo volo e il rimborso in denaro come prevista dal Reg. (CE) n. 261/2004 e prospettando prioritariamente l’emissione un voucher». E «a seguito della cancellazione del volo, aver creato difficoltà ai consumatori che intendevano richiedere il rimborso del biglietto annullato in luogo della emissione di voucher e, specificamente, aver creato difficoltà di contatto attraverso i servizi di assistenza alla clientela, offrendo esclusivamente l’utilizzo di un numero telefonico a pagamento e processando con ritardo le relative richieste». Contatatta dal Corriere easyJet non ha commentato al momento della pubblicazione dell’articolo.

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