Credito IVA annuale utilizzo in compensazione

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Utilizzo in compensazione del credito IVA annuale

Il credito derivante dalla dichiarazione annuale IVA può essere:

  • computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo (compensazione verticale);
  • utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il pagamento di imposte, premi e contributi (compensazione orizzontale).

Si analizzano le limitazioni nell’utilizzo del credito annuale IVA con riferimento alla compensazione nel mod. F24.

LIMITI GENERALI ALL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

Per il credito IVA è operante anzitutto il limite generale di compensazione di € 2 milioni per ciascun anno solare, stabilito per tutte le imposte (IRES, IRAP, ecc.).

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L’eccedenza rispetto ai limiti indicati può essere utilizzata in compensazione verticale.

L’utilizzo del credito da dichiarazione annuale è in generale possibile dal 1° giorno del periodo successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, con riferimento al credito IVA annuale, l’utilizzo in compensazione è possibile dal 1° gennaio, salve le specifiche limitazioni successivamente commentate.

COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI

Specifiche limitazioni sono stabilite per la compensazione in presenza di ruoli.

LIMITI SPECIFICI PER IL CREDITO IVA

 – UTILIZZO SUPERIORE A € 5.000

L’utilizzo del credito IVA risultante da dichiarazione annuale è soggetto a specifiche limitazioni di tipo quantitativo e temporale.

In particolare i limiti di seguito indicati si applicano all’ammontare utilizzato in compensazione, a prescindere dall’ammontare del credito risultante della dichiarazione.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito.

Non concorre al superamento del tetto l’utilizzo del credito IVA in F24 per il versamento IVA in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni. (ES: Cod. tributo 6099, anno X0 compensato con cod. tributo 6001, anno X1).

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I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione in F24 il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono alternativamente:

  • presentare la dichiarazione munita del visto di conformità;
  • nel caso in cui possano avvalersi del regime premiale ISA, barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel mod. IVA 2025. Le istruzioni al modello precisano che la predetta casella deve essere barrata anche da parte dei contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 poiché ad essi sono riconosciuti i benefici del regime premiale. Si pone tuttavia il dubbio se tali benefici per i soggetti concordatari spettino già a partire dal credito IVA 2024.

Il limite di € 5.000 è altresì aumentato a € 50.000 a favore delle “start up” innovative di cui all’art. 25, DL. n. 179/2012.

ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ FINO A € 70.000 – REGIME PREMIALE ISA

I limiti per l’utilizzo del credito IVA senza necessità di apporre il visto di conformità sono i seguenti:

  • € 50.000 in caso di punteggio ISA:
    • almeno pari a 8 per il 2023 (anno di imposta precedente a quello di riferimento);
    • almeno pari a 8,5 considerando la media dei punteggi per il 2022 e 2023;
  • € 70.000 in caso di punteggio ISA:
    • almeno pari a 9 per il 2023 (anno di imposta precedente a quello di riferimento);
    • almeno pari a 9 considerando la media dei punteggi per il 2022 e 2023;

I predetti limiti si applicano anche all’utilizzo dei crediti IVA trimestrali 2025.

OBBLIGO DICHIARAZIONE PREVENTIVA

In tutti i casi di utilizzo del credito per importi superiori a € 5.000, la dichiarazione va presentata 10 giorni prima di effettuare la compensazione in quanto è stabilito che:

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto… , per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

La dichiarazione IVA annuale va presentata dall’1.2 al 30.4 (ovvero entro il 28.2 se include la LIPE del 4° trimestre).

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Come accennato, per utilizzi in compensazione nel mod. F24 che eccedono € 5.000, è obbligatorio aver preventivamente presentato la dichiarazione.

SOCIETÀ DI COMODO

Non possono utilizzare in compensazione il credito IVA nel corso dell’anno 2025 le società che risultano di comodo nell’anno 2024, ossia quelle che non superano il test dei ricavi per tale anno.

Nota Bene : Con decorrenza dal periodo d’imposta 2024, nell’ambito della Riforma fiscale sono modificati (ridotti) i coefficienti per la verifica delle società di comodo.

Il Nostro Studio Commercialista propone una analisi di verifica della tipologia di credito IVA con fattibilità di utilizzo per punteggio ISA o apposizione del visto di conformità necessario. Il nostro Studio Commercialista verifica la possibilità di apporre il visto di conformità IVA.



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