Il CCNI 2025/2028 nel riconoscere al personale docente il diritto di usufruire della precedenza, nelle varie fasi dei trasferimenti, raggruppa e pone in ordine di priorità le categorie, rendendo evidente per ognuna, in quale fase può usufruire della precedenza.
Docenti con precedenza in tutte le fasi
Hanno diritto a usufruire della precedenza assoluta nella mobilità sia territoriale sia professionale nell’ordine, i docenti non vedenti o emodializzati, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza.
Docenti con precedenza in ciascuna fase
Hanno diritto alla precedenza in ciascuna delle tre fasi, i docenti:
• Disabili con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
• Disabili gravi appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92,
I suddetti docenti usufruiscono della precedenza a condizione che il comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso sia espresso come prima preferenza. In ogni caso la preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere altre preferenze.
Docenti bisognosi di cure continuative
Hanno diritto alla precedenza in ciascuna delle tre fasi e per tutte le sedi indicate, i docenti bisognosi di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie a condizione che la prima preferenza sia il comune in cui esista un centro di cura specializzato.
Possibilità di esprimere comuni viciniori
I docenti di cui sopra, nel caso in cui nel comune o distretto sub comunale non dovessero esserci scuole esprimibili, possono indicare una scuola di un comune viciniore o una con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia sede/plesso nel comune di residenza per i disabili e di cura per i bisognosi di cure continuative.
Docenti Caregiver
Premesso che dal 13 agosto del 2022 è stato abolito il referente unico e possono fare domanda anche più lavoratori per un unico familiare con disabilità; i docenti che devono assistere un parente disabile grave in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, hanno diritto alla precedenza nella mobilità secondo il seguente ordine:
• Genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità
• Docente che esercita la legale tutela del disabile in situazione di gravità.
• Docenti fratelli o sorelle in grado di prestare assistenza a disabile grave purché conviventi con il disabile a condizione che: Entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile perché affetti da patologie invalidanti (da documentare con certificazione medica) Abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, (da dichiarare personalmente) Siano entrambi deceduti.
Docente coniuge o fratello o sorella di disabile
Ha diritto alla precedenza, all’interno della provincia che comprende il comune, ove è domiciliato il soggetto disabile e, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale, in caso di comuni con più distretti:
- Il docente coniuge o parte dell’unione civile, convivente di fatto del disabile in situazione di gravità.
Inoltre hanno diritto alla precedenza: - I figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità
- I fratelli e le sorelle del soggetto disabile in situazione di gravità non conviventi, hanno diritto alla precedenza nella mobilità alle stesse condizioni dei fratelli o le sorelle conviventi.
Per i figli e i fratelli e le sorelle, il diritto alla precedenza è previsto a condizioni che producono una documentazione attestante il diritto a fruire, dei giorni di permesso retribuito mensile previsto dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 o del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Ordine di scelta nelle preferenze
Per il docente coniuge, figlio o figlia, fratello o sorella, la precedenza permane anche se prima del comune di residenza del disabile, o distretto sub comunale, siano state indicate altre istituzioni scolastiche. Fermo restante che tale precedenza opera anche nella prima fase della mobilità esclusivamente nei comuni con più distretti.
Mancanza di posti nel comune di residenza del disabile
In assenza di posti richiedibili nel comune ove sia domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili o una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito. Fermo restante che è sempre obbligatoria l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, o per il distretto sub comunale del domicilio e per i comuni suddivisi in più distretti.
Mancata precedenza
Qualora il docente nelle indicazioni delle sedi non dovesse indicare il comune o il distretto di ricongiungimento, perderebbe il diritto alla precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, fermo restante che la domanda non è annullata, ma validata come domanda senza diritto a precedenza.
Condizione per usufruire della precedenza
I docenti che assistono un parente disabile, per poter usufruire della precedenza nella mobilità devono produrre una certificazione, contestualmente alla domanda, dalla quale si evince che la condizione del disabile è permanente. Tale disposizione non si applica nel caso dei figli disabili.
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