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(foto AMBM)
In seguito alla lettera inviata da Carteinregola al VII Municipio l’8 gennaio scorso a proposito dell’avviso pubblico per la nuova concessione degli immobili capitolini ricadenti nel Parco di Tor Fiscale[1], il 23 gennaio si è svolto un incontro tra la nostra Associazione e il Presidente Laddaga e l’Assessora Marino, che è stata un’occasione per alcuni chiarimenti reciproci, anche se molte delle nostre obiezioni, che ci avevano spinto a chiedere la sospensione dell’avviso, non sono venute meno.
In premessa, abbiamo voluto chiarire che i nostri rilievi non intendono inserirsi nel quadro del dibattito – e delle polemiche – sulla possibilità di assegnazione del compendio al precedente concessionario[2], ma che il nostro intervento, benchè tardivo – ma siamo venuti a conoscenza dell’avviso solo a dicembre inoltrato[3] – è motivato dall’interesse della nostra associazione per le modalità di attuazione del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse pubblico[4] approvato nel dicembre 2022, la cui elaborazione abbiamo seguito per anni avanzando critiche e proponendo contributi. Un Regolamento che definisce le modalità di assegnazione del patrimonio “indisponibile”[5] , un patrimonio collettivo destinato “alle finalità d’interesse generale” e in particolare ad attività sociali e culturali, soprattutto nelle aree della città dove scarseggiano. Il nostro impegno si è dedicato soprattutto alla messa a punto di regole che garantissero il rispetto di tali finalità evitando privatizzazioni mascherate e utilizzazioni a scopo di lucro.
Sicuramente nel caso di Tor Fiscale ci sono molti elementi che rendono la situazione più complessa: la presenza di un’attività di ristorazione – con annessi e connessi – ereditata dall’impostazione di normative precedenti che prevedevano uno “scambio” di tale attività con manutenzioni e funzioni (oltre alle attività sociali e culturali previste dal progetto e svolte dal concessionario), norme che dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento non sono più percorribili, ma anche il fatto che i casali sono beni culturali vincolati che si trovano nell’area archeologica del Parco dell’Appia Antica, che richiedono una tutela particolare, e, non ultimo, il fatto che si tratta di uno dei primi casi di applicazione del nuovo Regolamento, che come ogni nuovo strumento, può mostrare degli aspetti da monitorare per operare i necessari aggiustamenti e anche modifiche[6]. Noi stessi, ripercorrrendo gli articoli nel corso della disamina che abbiamo fatto in occasione dell’avviso per Tor Fiscale, abbiamo trovato nel Regolamento quello che consideriamo un errore, che abbiamo già sottoposto all’Assessore Zevi[7].
Quanto alla interlocuzione con le istituzioni del VII Municipio, delle varie obiezioni che abbiamo sollevato – restando, come sempre, a disposizione per confronti costruttivi riguardanti le concessioni e i temi di cui ci occupiamo – restano due aspetti che sono per noi particolarmente importanti, perché potrebbero costituire un precedente che potrebbe essere replicato in altre situazioni cittadine.
In particolare riteniamo che l’attività di ristorazione, anche se svolta da un soggetto “non a fini di lucro”[8] se effettuata in un bene indisponibile dovrebbe essere “strettamente collegata alla finalità di interesse generale”[9], cioè non essere l’attività prevalente. Viceversa, se passasse questa interpretazione del Regolamento, e fosse esportato questo prototipo in altre situazioni cittadine, in poco tempo si potrebbero trasformare aree e immobili indisponibili che dovrebbero essere utilizzati in massima parte a attività sociali e culturali, con l’eventuale inserimento piccole attività di somministrazione esclusivamente al servizio di queste, in ristoranti e attività commerciali con spazi residuali concessi alle esigenze e alle realtà del territorio.
La seconda obiezione riguarda l’eccessiva ampiezza della rosa di attività che l’avviso prevede possano essere l’oggetto dei progetti, cioè l’intera gamma prevista dall’Art. 20 del Regolamento[10]. Ci è stato detto che tale scelta era motivata dalla volontà di lasciare la massima libertà ai proponenti nell’avanzare progetti originali. Noi invece riteniamo che avrebbero dovuto esserci delle “linee guida” molto più esplicite e definite, che tenessero anche maggiormente in considerazione l’esito del processo partecipativo che è stato effettuato proprio in funzione dell’individuazione dei bisogni del territorio.
E tale scelta mostra tutti i suoi limiti se si pensa che l’esito finale del bando sarà condizionato da un punteggio – quindi una considerazione più aritmetica che liberamente valutativa – e oltretutto non sarà frutto di decisioni della parte politica, ma di una Commissione, che da Regolamento pare avere un ruolo soprattutto tecnico: “la valutazione delle proposte è affidata a una Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore della Struttura capitolina concedente con l’individuazione di tre membri, tra cui un rappresentante del Dipartimento competente per il patrimonio, uno della Struttura capitolina concedente e uno del Municipio territorialmente competente”[11].
Aspetto che rischia di tradursi in un ridimensionamento della responsabilità politica del Municipio, che ci sembra emerga anche dalla mancanza di regole stabilite prima dell’avviso per quanto riguarda l’uso dei casali da parte delle realtà del territorio. Nell’Avviso infatti, come già nella Direttiva di Giunta municipale, non sono indicate le richieste del territorio emerse dal processo partecipativo, se non la destinazione di “Casa delle associazioni”, ma si chiede all’aspirante concessionario di proporre le modalità con cui mettere a disposizione delle associazioni gli spazi, mentre a nostro avviso avrebbe dovuto essere il Municipio insieme alle associazioni a stabilire le modalità di fruizione a cui il concessionario sarebbe stato chiamato ad attenersi, inserendole nell’avviso. Tanto più che come emerge dai documenti, l’immobile individuato con quella destinazione, denominato “Casale” risulta in parte “non suscettibile di affollamento” e in parte non agibile addirittura per la permanenza degli utilizzatori (quindi in gran parte destinabile solo ad archivi e magazzini)
Infine, in generale, non condividiamo la forte impronta tecnico burocratica, con un improprio spostamento verso gli aspetti economici a scapito di quelli sociali, che emerge dall’avviso, a partire dal primo punto delle premesse, con la citazione delle “Linee programmatiche del Sindaco Gualtieri per il mandato amministrativo 2021- 2026“: “la rigenerazione urbana del patrimonio è stata identificata come volano per l’economia della città, da incentivare anche attraverso partnership con i soggetti più qualificati” che non ha nulla a che fare con le finalità del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse pubblico (Art. 1 Principi generali. comma 1 del Regolamento) e ancor meno con il compendio in oggetto, visto che si tratta di una proprietà già restaurata a spese pubbliche, ben mantenuta e in esercizio, eccellenza per il territorio, che non ha alcun bisogno di “rigenerazione”.
Impostazione che contempla, paradossalmente, laddove il Regolamento prevede addirittura di favorire una gestione condivisa tra più soggetti del territorio, la richiesta all’aspirante concessionario di un’offerta economica al rialzo per il canone delle superfici commerciali.
In conclusione, preso atto dell’impossibilità della sospensione e revisione dell’avviso che abbiamo richiesto, abbiamo convenuto con il presidente Laddaga di prevedere una maggiore interlocuzione su questo e su analoghi casi che si presenteranno in futuro.
Gruppo Patrimonio Carteinregola
9 febbraio 2025
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Vedi anche
Avviso pubblico per concessione compendio Tor Fiscale: Carteinregola chiede la sospensione e la revisione -8 Gennaio 2025Continua
Torre del Fiscale, una questione di regole e di trasparenza 25 Ottobre 2023Continua
[1] Vedi Avviso pubblico per concessione compendio Tor Fiscale: Carteinregola chiede la sospensione e la revisione -8 Gennaio 2025Continua
[2] Sul tema il Presidente Laddaga aveva pubblicato un post sul suo blog: Avviso pubblico per la concessione di Tor Fiscale: facciamo chiarezza
[3] L’avviso, pubblicato il 12/11/2024 si è chiuso l’11 dicembre 2024
Vedi AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI TOR FISCALE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE, COMPOSTO DA UN EDIFICIO DENOMINATO “CASALE”, CON RELATIVA AREA DI PERTINENZA, UN EDIFICIO DENOMINATO “STALLA”, CON RELATIVA AREA DI PERTINENZA, UNA CASETTA IN LEGNO DENOMINATA“GAZEBO”, UNA STRUTTURA DENOMINATA “INFO POINT” E UN’AREA VERDE CIRCOSTANTE. Vedi https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1283234
[4] “Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale”(Protocollo N. 24274 del 04/08/2022) scarica la Delibera 104/2022
[5] La differenza tra patrimonio disponibile e indisponibile è indicata chiaramente dall’ Articolo 2 – Definizioni del citato Regolamento: Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a. beni indisponibili demaniali capitolini: i beni immobili di proprietà di Roma Capitale che rientrano nella specificazione di cui agli articoli 822, comma 2, e 824 del Codice civile e sono destinati alle finalità d’interesse generale proprie del patrimonio indisponibile;
mentre per “patrimonio disponibile” traiamo la definizione dalla Proposta di delibera Regolamento per la valorizzazione del patrimonio disponibile di Roma (approvata dalla Giunta Gualtieri il 31 ottobre 2024 e in attesa di approvazione in Assemblea Capitolina di cui ci occupiamo
Articolo 3 – Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: 1. beni del patrimonio disponibile di Roma Capitale: i beni di proprietà di Roma Capitale, diversi da quelli demaniali e da quelli patrimoniali indisponibili disciplinati da apposito Regolamento, non destinati ad attività di interesse generale, per i quali possono essere stipulati i contratti di diritto privato previsti nel codice civile e nelle leggi che disciplinano la materia;
[6] Siamo a conoscenza di numerose criticità che riguardano le concessioni già in essere a molte realtà sociali e a breve approfondiremo anche le situazioni a cui il regolamento avrebbe dovuto dare risposte concrete e che ancora attendono di essere regolarizzate
[7] Si tratta di quella che a nostro avviso una inspiegabile confusione tra articoli e commi di due sezioni diverse del Regolamento: il Capo III Concessioni per lo svolgimento di attività a finalità sociali, culturali e per la transizione ecologica e digitale, che contiene l’Articolo 20 Concessione a canone ridotto, che enumera i soggetti (organismi senza fini di lucro, quali gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, con e senza personalità giuridica ecc) che devono svolgere, all’interno dell’immobile in concessione, attività che siano riconducibili d alcune categorie a favore della comunità cittadina e il Capo IV Concessioni per lo sviluppo economico e il lavoro che all’Articolo 23 Attività dei concessionari che prevede che I beni indisponibili demaniali e del patrimonio indisponibile di Roma Capitale possono essere affidati in concessione a soggetti commerciali diversi da quelli elencati al comma 1 dell’articolo 20, qualora non siano destinati alle finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 20 e sussista, in ragione del contesto territoriale nel quale il bene è collocato, ad esempio la pressoché totale assenza di attività commerciali e sociali, il cui inserimento consegue un evidente fine sociale, un interesse generale all’affidamento dello stesso a un soggetto commerciale o, in considerazione delle caratteristiche del bene, non sia possibile un passaggio dello stesso al patrimonio disponibile” Per approfondire si veda la disamina contenuta nel nostro articolo Avviso pubblico per concessione compendio Tor Fiscale: Carteinregola chiede la sospensione e la revisione dell’8 gennaio 2025
[8] Un’organizzazione non a scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall’inglese profit, cioè “profitto”) o ente non profit, è un’organizzazione che, per statuto, non è destinata alla realizzazione di profitti e reinveste interamente gli utili generati per i propri scopi organizzativi.
[9] Art. 20 comma 3 I concessionari che accedono al canone ridotto possono svolgere attività di somministrazione, purché essa sia strettamente collegata alla finalità di interess generale perseguita e sia priva di scopo di lucro. Possono, parimenti, svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo
consentano ed esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Tali attività si intendono strumentali se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dal concessionario per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità di interesse generale perseguite dallo stesso. Le attività diverse sono
specificate nel disciplinare di concessione, in conformità alle Linee guida emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 19 maggio 2021, n. 107.
[10] I soggetti individuati al primo comma devono svolgere, all’interno dell’immobile in concessione, attività che, a livello istituzionale o statutario, siano riconducibili ad almeno una delle seguenti categorie a favore della comunità cittadina:
a) istruzione, didattica e ricerca scientifica (in collaborazione con enti, istituti eUniversità);
b) sostegno alla persona in ambito di disagio psico-fisico, sociale ed economico;
c) contrasto alla violenza sulle persone, con particolare riferimento alla violenza digenere, violenza sui minori, violenzacontro le persone LGBT+, bullismo;
d) protezione civile;
e) promozione, tutela e sviluppo dei diritti umani;
f) tutela dell’ambiente e della specie animale;
g) tutela del patrimonio storico e artistico;
h) attività di promozione artistica, sportiva e culturale;
i)attività sociali, culturali e ricreative rivolte ai giovani, ai diversamente abili, alla+ terza età e ai cittadini stranieri;
j) attività di oratorio o similari svolte dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della
Costituzione;
k) valorizzazione di arte e artigianato nei settori tutelati e innovativi di particolare significato e importanza per l’economia locale, ai sensi dell’articolo 12 della Legge della Regione Lazio 17 febbraio 2015, n. 3 e dell’articolo 2, comma 3, del Regolamento della Regione Lazio 4 agosto 2016, n. 17;
l) rilancio delle librerie e promozione della lettura;
m) sviluppo di start-up innovative e incubatori certificati di cui all’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di PMI innovative di cui all’articolo 4 della Legge 24 gennaio 2015, n. 3 o di “nuove imprese a tasso zero” di cui al Capo I del Titolo I del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Tutti i soggetti previsti alla presente lettera devono stabilire la loro sede principale presso gli
immobili oggetto di concessione a canone ridotto e almeno uno degli amministratori deve avere la residenza all’interno del territorio di Roma Capitale;
n) attività dei sindacati e dei partiti politici, riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla. Legge 21 febbraio 2014, n. 13;
o) altre attività elencate all’articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), a esclusione di quelle per le quali si applicano specifici leggi e regolamenti.
[11] Regolamento art.21 comma 9
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