Mi scuso in anticipo con i miei venticinque lettori se questo articolo sarà particolarmente tecnico, ma il tema che affronto oggi è di fondamentale importanza per i professionisti della finanza agevolata, consulenti fiscali e aziende che vogliono sfruttare al meglio gli incentivi pubblici.
Uno degli aspetti più complessi, e spesso fraintesi, riguarda la cumulabilità dei crediti d’imposta e il divieto di doppio finanziamento. Questi due concetti, pur essendo collegati, sono distinti e richiedono un’analisi attenta per evitare errori con conseguenze fiscali e normative.
Il cumulo, infatti, riguarda la possibilità di sommare più incentivi nazionali e regionali per lo stesso investimento, a condizione che il totale delle agevolazioni non superi il costo sostenuto e, in alcuni casi, rispetti i limiti di intensità d’aiuto imposti dalla normativa UE; mentre il divieto di doppio finanziamento riguarda il principio per cui fondi UE e incentivi nazionali non possono coprire le stesse spese.
L’obiettivo di questo articolo è chiarire le regole del cumulo, distinguere il doppio finanziamento e fornire esempi pratici per applicare correttamente la normativa.
1. Introduzione: il contesto normativo e le sfide del cumulo delle agevolazioni
Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha introdotto una serie di incentivi fiscali a favore delle imprese, con l’obiettivo di stimolare gli investimenti in beni strumentali, transizione digitale ed ecologica, e sviluppo economico in aree svantaggiate. Tra questi strumenti, i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, il credito d’imposta Transizione 5.0 e le agevolazioni per la Zona Economica Speciale (ZES) e la Zona Logistica Semplificata (ZLS) giocano un ruolo chiave (in appendice all’articolo riporto le norme di riferimento).
Tuttavia, l’applicazione congiunta di queste misure pone una serie di criticità interpretative e operative, in particolare riguardo alla loro cumulabilità e al divieto di doppio finanziamento. L’esigenza di una lettura coordinata delle norme – ovvero un’interpretazione in combinato disposto – è essenziale per evitare errori nell’applicazione delle agevolazioni e massimizzare i benefici per le imprese nel rispetto dei limiti normativi.
2. Le regole generali sul cumulo dei crediti d’imposta
Dall’analisi della normativa emergono tre principi fondamentali:
A. Regola generale del costo sostenuto
Le agevolazioni possono essere cumulate tra loro, a condizione che il totale dei benefici non superi il costo dell’investimento.
Questo principio è esplicitamente previsto per il credito d’imposta per beni strumentali nuovi, per il credito Transizione 5.0 e per il credito ZES/ZLS.
B. Divieto di cumulo tra specifiche agevolazioni
Il credito d’imposta Transizione 5.0 non può essere cumulato con il credito per investimenti in beni strumentali nuovi. Un’impresa che investe in un macchinario dovrà quindi scegliere tra le due misure.
C. Limiti derivanti dalle norme UE sugli aiuti di Stato
I crediti ZES/ZLS sono soggetti ai limiti di intensità massima di aiuto stabiliti dal Regolamento UE 651/2014, che definisce soglie percentuali di aiuto differenziate in base alla dimensione dell’impresa (piccola, media, grande) e all’area geografica in cui viene realizzato l’investimento.
Questo significa che, anche se il totale delle agevolazioni nazionali e regionali è inferiore al costo dell’investimento, l’azienda non può superare la percentuale massima di aiuto prevista dalla normativa UE per la specifica zona.
Anche se il totale delle agevolazioni nazionali e regionali è inferiore al costo dell’investimento, l’importo del beneficio non può superare la percentuale massima di aiuto prevista per l’area geografica e la dimensione dell’impresa.
Inoltre, nessuna quota di costo può essere finanziata due volte da fondi UE e crediti d’imposta nazionali (divieto di doppio finanziamento o “no double funding”).
3. Problematiche interpretative e necessità di una lettura in combinato disposto
L’applicazione congiunta di queste norme solleva diverse questioni operative per imprese e consulenti fiscali:
- scelta strategica delle agevolazioni: il divieto di cumulo tra Transizione 5.0 e il credito per beni strumentali nuovi impone una valutazione accurata dell’opzione più conveniente;
- difficoltà nel coordinare i limiti UE con le norme nazionali: un’impresa che cumula un credito ZES con altre agevolazioni deve verificare non solo il costo sostenuto, ma anche l’intensità massima di aiuto applicabile nella sua area;
- rischio di sovrapposizione con fondi UE: se un’impresa accede a finanziamenti europei per l’acquisto di macchinari, non può usare un credito d’imposta nazionale sulla stessa spesa, ma può destinarlo ad altri costi del progetto. Facciamo un caso pratico: un’azienda ottiene un contributo a fondo perduto del 40% da un programma europeo per l’acquisto di un macchinario da 500.000 euro. Successivamente, presenta domanda per un credito d’imposta nazionale sulla stessa spesa. In fase di controllo, l’autorità fiscale rileva l’incompatibilità tra i due incentivi e revoca l’agevolazione nazionale, obbligando l’impresa a restituire l’importo fruito con eventuali sanzioni. Per evitare il problema l’impresa potrebbe destinare il credito d’imposta nazionale a spese complementari, come la formazione del personale per l’utilizzo del nuovo macchinario, l’acquisto di software o costi di consulenza tecnica.
Di fronte a questi problemi, un’interpretazione in combinato disposto delle norme consente di comprendere come le diverse disposizioni interagiscono tra loro e quali sono le soluzioni applicabili caso per caso.
4. Soluzioni operative ed esempi pratici
Per risolvere queste criticità, ecco alcune strategie operative per le imprese e i professionisti del settore.
4.1. Scelta tra Transizione 5.0 e il credito per beni strumentali nuovi
Caso pratico: un’azienda investe 500.000 euro in un macchinario altamente innovativo, che rientra sia tra i beni agevolabili con il credito d’imposta per beni strumentali nuovi sia tra quelli ammissibili per il credito Transizione 5.0.
Soluzione: se l’azienda ha una forte esigenza di liquidità immediata, potrebbe optare per il credito per beni strumentali nuovi, che può essere utilizzato più rapidamente.
Se invece l’azienda punta a un incentivo maggiore, potrebbe scegliere Transizione 5.0, che offre aliquote più elevate, anche se richiede il rispetto di specifici parametri di risparmio energetico.
4.2. Massimizzazione del cumulo con il credito ZES/ZLS
Caso pratico: un’azienda investe 1 milione di euro in un nuovo stabilimento in un’area ZES, dove il limite UE sugli aiuti di Stato è 40% dell’investimento.
Soluzione: l’azienda può cumulare il credito ZES con altre agevolazioni, ma solo fino a 400.000 euro complessivi.
Se ha già ottenuto un aiuto regionale del 20%, può ancora sfruttare un credito ZES fino al 20% per restare entro il limite UE.
4.3. Evitare il doppio finanziamento con fondi UE
Caso pratico: un’azienda ottiene un contributo a fondo perduto del 50% da un programma europeo per l’acquisto di macchinari da 200.000 euro.
Soluzione: l’azienda non può richiedere un credito d’imposta nazionale sullo stesso costo.
Tuttavia, può usare il credito d’imposta su altri costi del progetto, come spese di consulenza o formazione del personale.
Ho elaborato una tabella di sintesi che riassume quanto sin qui scritto.
5. Il nuovo bando Industria 4.0 e le restrizioni sul cumulo
Il recente decreto 22 novembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto un nuovo bando Industria 4.0, che sarà aperto nelle prossime settimane, finalizzato a sostenere investimenti innovativi e sostenibili nel quadro del Piano Transizione 4.0. Il bando è finanziato dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” e, differenza di altre misure, non prevede crediti d’imposta, ma stabilisce regole specifiche sulla cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.
Mi offre, quindi, l’opportunità di estendere l’analisi al tema del cumulo tra incentivi alle imprese erogati nella forma del credito di imposta ed altre tipologie di incentivi.
5.1. Il divieto di cumulo con altri aiuti di Stato
L’articolo 8, comma 8 del DM 22 novembre 2024 dispone che le agevolazioni concesse dal bando non sono cumulabili, per le stesse spese, con:
- aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 TFUE;
- aiuti concessi nell’ambito del Regolamento GBER (Regolamento UE 651/2014), tra cui il credito d’imposta per beni strumentali 4.0;
- aiuti concessi in “de minimis”, se relativi agli stessi costi ammissibili.
Questo significa che un’impresa che usufruisce del bando Industria 4.0 non può cumularlo con il credito d’imposta per beni strumentali 4.0 per il medesimo investimento.
5.2. Eccezioni al divieto di cumulo
Il decreto consente tuttavia il cumulo con:
- benefici fiscali (ad esempio, super e iper ammortamento o esenzioni fiscali non classificati come aiuti di Stato);
- garanzie pubbliche (come il Fondo Centrale di Garanzia o SACE).
Resta comunque l’obbligo di rispettare i limiti delle intensità massime di aiuto previsti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato.
5.3. Caso pratico: quando il cumulo è vietato e quando è ammesso
Caso vietato:
Un’azienda investe 500.000 euro nell’acquisto di un macchinario e chiede:
- credito d’imposta per beni strumentali 4.0 (20% → 100.000 euro);
- contributo del bando Industria 4.0 (30% → 150.000 euro).
Non è possibile cumulare i due incentivi sulle stesse spese, perché entrambi rientrano tra gli aiuti di Stato regolati dal GBER.
Caso ammesso:
La stessa azienda può invece combinare:
- il contributo del bando Industria 4.0 per l’acquisto del macchinario;
- il credito d’imposta per beni strumentali 4.0 per altre spese del progetto, come software e servizi di consulenza per l’integrazione del macchinario, se riconducibili alla Transizione 4.0.
6. Conclusioni
L’analisi del cumulo dei crediti d’imposta evidenzia la complessità dell’applicazione di queste misure e la necessità di una valutazione strategica caso per caso.
Per i professionisti e le imprese è fondamentale adottare una lettura in combinato disposto delle norme per ottimizzare il beneficio fiscale senza incorrere in irregolarità.
Per i professionisti e le imprese è fondamentale adottare una lettura in combinato disposto delle norme per ottimizzare il beneficio fiscale senza incorrere in irregolarità.
Una check-list operativa per evitare errori nel cumulo delle agevolazioni potrebbe essere la seguente:
- verificare se esistono divieti di cumulo tra le misure agevolative scelte (es. Transizione 5.0 e Beni strumentali nuovi non sono cumulabili);
- controllare i limiti di intensità d’aiuto imposti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato, specialmente per agevolazioni ZES/ZLS;
- assicurarsi che non vi sia doppio finanziamento su singole voci di spesa se si utilizzano fondi UE e incentivi nazionali;
- simulare diversi scenari di cumulabilità per identificare la combinazione più conveniente;
- conservare documentazione chiara e tracciabile per eventuali controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’uso di strumenti di pianificazione fiscale avanzata e il monitoraggio costante delle normative UE e nazionali sono essenziali per evitare errori e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal sistema degli incentivi.
Per concludere, un consiglio pratico: prima di avviare un investimento, è opportuno effettuare un’analisi comparativa delle agevolazioni disponibili e delle eventuali incompatibilità, così da adottare la strategia più vantaggiosa per l’azienda.
ACCESSO DIRETTTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
1. Credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali – Transizione 4.0
Articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”
Comma 1059, ultimo periodo: “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
2. Credito d’imposta Transizione 5.0
Articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come modificato dall’articolo 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”
Comma 18. “Il credito d’imposta di cui al presente articolo [credito d’imposta Transizione 5.0] non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 13 ultimo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.”
3. Credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica
Agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162
Articolo 16, comma 5. “Il credito d’imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. (…)”
4. Credito di imposta nelle Zone logistiche semplificate
Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95
Rinvia alle norme del Credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link