Cellulare alla guida, multa tramite telecamera, come farla annullare

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Diversi forum online riportano una presunta news: alcuni Comuni italiani userebbero telecamere speciali, fisse o mobili, per fare le multe in automatico a chi guida con lo smartphone in mano. Il verbale arriverebbe a domicilio. Come le contravvenzioni da Ztl. In realtà, le cose stanno diversamente.

Verbale da cellulare

Anzitutto, in base all’articolo 173 del Codice della Strada, è vietato al conducente di usare durante la marcia apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante oppure di usare cuffie sonore. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Per chi sgarra, multa di 250 euro, sospensione della patente immediata da quindici giorni a due mesi, meno cinque punti. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, da 350 euro a 1.400, sospensione della patente da uno a tre mesi, meno cinque punti. È un’infrazione pericolosa: ci si distrae, e le possibilità di incidente salgono.

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Multa cellulare alla guida

In genere, le Forze dell’Ordine fanno subito la multa: fermano il trasgressore sul posto. Raro che il verbale arrivi a casa: comunque è lecito, se l’agente ha osservato la scena e non poteva intervenire. 

Telecamera: fra dubbi e paletti

Invece, il controllo con telecamera è lecito se il guidatore viene fermato. Prima, l’occhio elettronico immortala l’infrazione (il soggetto con smartphone in mano); poi un agente verifica la foto; quindi, a valle della postazione di controllo, una seconda pattuglia ferma il guidatore e lo sanziona. Invece, non è valida la multa automatica che arriva a casa: non è una Ztl. 

Omologazione caos

E comunque, ci sono dubbi sul fatto che quelle telecamere siano omologate per funzionare come un Grande Fratello autorizzato a controllare chi guida con smartphone in mano.

Telecamera velocar autovelox
Il controllo con telecamera è lecito solo se il guidatore viene fermato

D’altronde, oggi c’è il caos totale perfino sugli autovelox: non hanno omologazione necessaria, in quanto manca il decreto di omologazione. Come stabiliscono Codice della Strada e Cassazione, senza omologazione, gli autovelox non possono funzionare e le multe sono nulle.

Ricorso multa cellulare alla guida con telecamera

Se la multa arriva a casa, il ricorso al Giudice di Pace (pagando 43 euro di tassa) entro 30 giorni dalla data di notifica o al Prefetto entro 60 giorni è vinto: la telecamera non è omologata per funzionare in quel modo. Viceversa, se si viene fermati subito, c’è sempre l’eventualità che siate stati “costretti” a farlo: stato di necessità. Nel ricorso scrivete così: “Il comportamento dell’esponente nel prendere in mano il cellulare (allo scopo di posarlo nel tunnel centrale onde leggere il contenuto del messaggio ricevuto non appena le condizioni del traffico gli avessero consentito di potersi accostare ad una piazzola di sosta) di fatto, quanto meno a livello putativo, era sorretto da una causa di esclusione della responsabilità ex articolo 4 della legge n.689/81 (stato di necessità)”.

Se manca la foto

Qualora vi fermino senza la foto della telecamera, allora tutto si basa sulla percezione degli agenti. Scrivete così nel ricorso: “Senza voler minimamente mettere in dubbio la buona fede degli agenti accertatori, la fede privilegiata di un verbale non può certo estendersi a situazioni dinamiche stante la possibilità di un errore di fatto da parte degli agenti stessi; detto eventuale errore è infatti da ascrivere ad una percezione sensoriale non corretta a causa appunto della presenza di un oggetto in movimento (nel caso di specie addirittura due autovetture in movimento: una auto riguardante il soggetto sanzionato e l’altra gli stessi agenti accertatori): così Corte di Cassazione – Sezioni Unite n.12545/92 oltre che Cassazione n. 25676/2009, n. 3522/99 e n. 21367/2005. In sostanza risulta evidente come al verbale opposto non possa essere riconosciuto valore di fede privilegiata ex art. 2700 Codice Civile: infatti, la percezione di una realtà dinamica e in movimento, in un arco temporale istantaneo, non può essere assimilata ad una conoscenza di una realtà statica per la quale la descrizione analitica si converte in accertamento giuridicamente rilevante”.

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