Informazione, formazione, addestramento nella sicurezza sul lavoro

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La sicurezza sul lavoro si basa su tre pilastri fondamentali richiamati anche dal D.lgs. 81/08: informazione, formazione e addestramento. Analizziamo nel dettaglio la normativa di riferimento, le definizioni, le differenze e gli obblighi correlati.

Informazione, formazione, addestramento: la definizione del D.lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/2008 individua tra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza sul luogo di lavoro, l’informazione, la formazione e l’addestramento, di cui fornisce una puntuale definizione all’art. 2:

  • formazione: è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
  • informazione: è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
  • addestramento: è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

L’informazione in materia di sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro – nonché il dirigente nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze – deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione, secondo quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. 81/2008.

In particolare, il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori le informazioni su:

  • i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale;
  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi);
  • i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
  • i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Le informazioni specifiche ai lavoratori

Oltre alle informazioni di portata generale, il D.Lgs. 81/2008 individua ulteriori informazioni che il lavoratore deve ricevere in misura adeguata, in funzione delle specifiche attività che andrà a svolgere o dei rischi a cui sarà esposto, che sono previste tra l’altro:

  • dall’art. 73, per l’uso delle attrezzature di lavoro;
  • dall’art. 77, comma 4, per l’uso dei DPI;
  • dall’art. 164, per il significato della segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro;
  • dall’art. 169, per la movimentazione manuale dei carichi;
  • dall’art. 177, per l’uso di attrezzature munite di videoterminale;
  • dall’art. 184, circa la protezione dall’esposizione agli agenti fisici;
  • dall’art. 227, per la protezione dagli agenti chimici;
  • dall’art. 239, per la protezione da agenti cancerogeni e mutageni;
  • dall’art. 257, per la protezione dall’esposizione all’amianto;
  • dall’art. 278 per la protezione da agenti biologici.

Le elencate informazioni specifiche rientrano nel pacchetto informativo che il datore di lavoro deve trasmettere al servizio di prevenzione e protezione e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Informazione chiara e comprensibile: i lavoratori stranieri

Considerato l’andamento degli infortuni negli ultimi anni, si nota che, per diverse ragioni, comprese le difficoltà linguistiche, i lavoratori immigrati subiscono in proporzione, più infortuni degli italiani, per cui in presenza di tali lavoratori, occorrerà preventivamente verificare la comprensione della lingua