La sicurezza sul lavoro si basa su tre pilastri fondamentali richiamati anche dal D.lgs. 81/08: informazione, formazione e addestramento. Analizziamo nel dettaglio la normativa di riferimento, le definizioni, le differenze e gli obblighi correlati.
Informazione, formazione, addestramento: la definizione del D.lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/2008 individua tra le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza sul luogo di lavoro, l’informazione, la formazione e l’addestramento, di cui fornisce una puntuale definizione all’art. 2:
- formazione: è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- informazione: è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- addestramento: è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
L’informazione in materia di sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro – nonché il dirigente nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze – deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione, secondo quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. 81/2008.
In particolare, il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori le informazioni su:
- i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale;
- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi);
- i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Le informazioni specifiche ai lavoratori
Oltre alle informazioni di portata generale, il D.Lgs. 81/2008 individua ulteriori informazioni che il lavoratore deve ricevere in misura adeguata, in funzione delle specifiche attività che andrà a svolgere o dei rischi a cui sarà esposto, che sono previste tra l’altro:
- dall’art. 73, per l’uso delle attrezzature di lavoro;
- dall’art. 77, comma 4, per l’uso dei DPI;
- dall’art. 164, per il significato della segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro;
- dall’art. 169, per la movimentazione manuale dei carichi;
- dall’art. 177, per l’uso di attrezzature munite di videoterminale;
- dall’art. 184, circa la protezione dall’esposizione agli agenti fisici;
- dall’art. 227, per la protezione dagli agenti chimici;
- dall’art. 239, per la protezione da agenti cancerogeni e mutageni;
- dall’art. 257, per la protezione dall’esposizione all’amianto;
- dall’art. 278 per la protezione da agenti biologici.
Le elencate informazioni specifiche rientrano nel pacchetto informativo che il datore di lavoro deve trasmettere al servizio di prevenzione e protezione e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Informazione chiara e comprensibile: i lavoratori stranieri
Considerato l’andamento degli infortuni negli ultimi anni, si nota che, per diverse ragioni, comprese le difficoltà linguistiche, i lavoratori immigrati subiscono in proporzione, più infortuni degli italiani, per cui in presenza di tali lavoratori, occorrerà preventivamente verificare la comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Modalità di erogazione dell’informazione
È opportuno indicare che la legge lascia piena libertà ai soggetti obbligati in merito alle modalità di erogazione dell’informazione, stante la necessità che il messaggio informativo giunga in maniera comprensibile al lavoratore.
Visti poi gli aspetti sanzionatori connessi con l’eventuale omissione, è opportuno per il datore di lavoro, documentare sia l’avvenuta erogazione che la qualità dell’informazione. Pertanto, è consigliato fornire l’informazione accompagnata da un fascicolo e redigere un verbale dell’incontro sottoscritto dai presenti, che riporti i contenuti informativi, le osservazioni dei presenti ed i riscontri dati alle stesse, il luogo dell’incontro, la data con orario di inizio e fine della seduta.
La formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro
Riguardo alla formazione, l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 identifica nel datore di lavoro, e nel dirigente che organizza e dirige le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze conferitegli, i soggetti obbligati ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Si ricorda che il medico competente deve collaborare anche all’attività di formazione.
L’omessa formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, comporta sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
D.lgs. 81/08 e Accordi in Conferenza Stato-Regioni
L’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 elenca le regole che disciplinano la formazione dei lavoratori, quella dei dirigenti e dei preposti, quella degli addetti alle emergenze e quella dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza.
Rinvia, nondimeno, alla Conferenza Stato-Regioni per la regolamentazione delle procedure “di dettaglio” di riferimento (ad esempio, relative al numero minimo delle ore di formazione, ai suoi contenuti, alle modalità di formazione e aggiornamento) di molti di tali percorsi formativi.
Tale normativa è stata sensibilmente modificata dall’entrata in vigore della legge 215/2021, di conversione del d.l. n. 146/2021, che ha modificato l’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevedendo quanto segue: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi”.
Il termine è ampiamente scaduto e siamo ancora in attesa della pubblicazione dell’Accordo di rivisitazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Modalità formativa in videoconferenza
Durante il periodo emergenziale, dovuto al Covid-19, è stata introdotta una importante modifica della normativa sulla formazione. L’art. 9-bis L. 19 maggio 2022, n. 52 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha dato il via libera alla metodologia della videoconferenza per lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
La videoconferenza deve essere effettuata in modalità sincrona, cioè con l’interazione diretta tra docente e discenti.
Questa metodologia di formazione non può però essere utilizzata per i corsi di formazione che prevedano «un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».
L’Addestramento
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Come riportato dal D.lgs. 81/08 all’art. 36, l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
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