In un condominio con posti auto assegnati a sorteggio un disabile grave con legge n. 104/1992 può avere il posto in automatico senza sorteggio, vicino al portone?
La giurisprudenza ha stabilito che, laddove il cortile condominiale non disponga di spazio sufficiente per il parcheggio di tutte le auto dei condomini, è necessario – al fine di garantire a tutti l’uso della “cosa comune”, per come imposto dall’art. 1102 cod. civ. – approvare, con votazione maggioritaria in assemblea, un regolamento che preveda un uso rotatorio. Ma che succede se, tra i residenti, c’è un disabile con la legge 104 e pertanto portatore di un grave handicap? Questi può richiedere l’assegnazione di un parcheggio fisso, possibilmente vicino al portone? Cerchiamo di comprendere quali diritti hanno i disabili in condominio riguardo ai posti auto e all’uso dello spazio più “comodo”, al fine di garantire il loro diritto alla mobilità.
Principio di solidarietà e norme antidiscriminatorie
La legge n. 104/1992 e la legge n. 67/2006, insieme alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18/2009, impongono di adottare «accomodamenti ragionevoli» per garantire alle persone diversamente abili il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, evitando ogni forma di discriminazione, anche indiretta, nei loro confronti.
Giurisprudenza su assegnazione del posto auto vicino all’ingresso
La giurisprudenza (si veda, tra le tante, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2354/2022) ha più volte affermato che, in presenza di un disabile grave, l’assegnazione di un posto auto vicino all’ingresso è conforme a diritto, poiché non altera la destinazione d’uso del bene comune né pregiudica il diritto degli altri condomini.
Analogamente, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12021/2022, ha riconosciuto che l’interesse del disabile prevale su quello degli altri condomini, in virtù del principio di solidarietà e del diritto alla salute e alla vita di relazione.
Diritto del disabile all’uso delle parti comuni
L’articolo 1102 del Codice Civile consente a ciascun condomino di fare uso delle parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.
Tuttavia, nel caso di persone con disabilità, tale uso deve essere interpretato alla luce delle norme speciali che tutelano i diritti dei disabili (Trib. Napoli, sentenza n. 2985/2020). È stato così riconosciuto che, in caso di insufficienza di posti auto per tutti i condòmini, devono essere comunque riservati posti ai disabili, anche in deroga alla turnazione.
Quando i diritti dei disabili non vengono rispettati
La Cassazione, con la sentenza n. 9069/2022, ha stabilito che l’assemblea condominiale può regolamentare l’uso dei posti auto, ma deve rispettare i diritti dei disabili, prevedendo soluzioni che consentano loro un uso adeguato e non discriminatorio delle parti comuni.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1678/2017 ha annullato una delibera condominiale che limitava l’uso dei posti auto per disabili, affermando che tale limitazione lede i diritti costituzionalmente tutelati del disabile.
In buona sostanza, il portatore di handicap ha sempre diritto al parcheggio, anche in presenza di un regolamento interno che preveda un uso rotatorio.
Inoltre gli deve essere concesso lo spazio più vicino all’ingresso o comunque più comodo, secondo le sue esigenze (ad esempio, in caso di uso di carrozzina).
Approfondimenti: Disabili: parcheggio riservato in condominio.
Eliminazione delle barriere architettoniche
L’art. 78 del DPR n. 380/2001 prevede che le innovazioni per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati siano approvate con maggioranze dei presenti che rappresentino almeno 500 millesimi. Se il condominio non delibera entro tre mesi, il disabile può procedere a proprie spese.
Sebbene la norma si riferisca principalmente a interventi strutturali, il principio sottostante è applicabile anche all’assegnazione di posti auto, in quanto finalizzata a eliminare ostacoli alla mobilità del disabile.
Divieto di discriminazione in condominio
La Cassazione con la sentenza n. 24936/2019, ha affermato che negare agevolazioni ai disabili costituisce discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006. Anche se riferita a un contesto diverso, la sentenza sottolinea l’obbligo di evitare trattamenti discriminatori nei confronti dei disabili.
Questo implica che il portatore di handicap che non si sia visto riconoscere dall’assemblea un posto auto “fisso” e “comodo” può sempre ricorrere al giudice affinché imponga detta assegnazione al condominio, con conseguente condanna anche alle spese processuali.
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