Regime premiale ed esercizio contemporaneo di impresa e professione – Fiscal Focus

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Domanda – Quando si svolgono due attività distinte, impresa e professione, e ci si trova pertanto con due modelli ISA diversi, per i quali quello relativo all’attività di impresa ha media ISA 2024 anno 2023 e ISA 2023 anno 2022 pari a 9,35, mentre per l’attività professionale (che è marginale) il punteggio e la media sono pari a 1, è possibile far valere il regime premiale, barrando la casella “esonero visto” nella dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024?

Risposta – Le regole di accesso al regime premiale ISA sono annualmente stabilite con Provvedimento AdE. Per quanto qui di interesse, occorre guardare al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 205127/2014 del 22 aprile 2024, con il quale, in continuità con le indicazioni fornite anche per gli anni precedenti, è stato previsto che per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di impresa e di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è condizionato al raggiungimento del livello minimo di affidabilità fiscale previsto per entrambe le attività.

Pertanto, per accedere ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, incluso l’esonero dall’obbligo di apposizione di visto in dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024, per crediti utilizzati in compensazione per un ammontare fino a 50.000 o 70.000 euro, a seconda della premialità, è necessario che il punteggio ISA sia almeno pari alla soglia richiesta per entrambe le attività esercitate (guardando al punteggio ISA 2024 anno imposta 2023, oppure alla media di questo con quello conseguito nell’anno precedente, separatamente per impresa e lavoro autonomo). Si osservi che non è possibile mediare i punteggi tra attività diverse (ipotesi che comunque non consentirebbe, nel caso specifico, di raggiungere il punteggio minimo per l’accesso al premiale).

Microcredito

per le aziende

 

Nel nostro caso:

  • l’attività di impresa ha una media ISA biennale 2022-2023 pari a 9,35, quindi apparentemente idonea al regime premiale;
  • l’attività professionale ha una media ISA biennale pari a 1,00, quindi è insufficiente.

In conseguenza di quanto sopra, in ragione dell’esito ISA afferente all’attività professionale, il contribuente non ha titolo di godere del regime premiale, poiché la normativa richiede che sia l’attività d’impresa che quella professionale raggiungano il livello minimo richiesto.
Occorre rilevare che, a partire dalla dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024, entra in gioco anche la variabile relativa all’eventuale adesione, espressa dal contribuente, al concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

Sul punto, la Circolare AdE n. 18/E del 17 settembre 2024, paragrafo 6.1, aveva chiarito che in caso di esercizio contemporaneo di impresa e professione venivano formulate due distinte proposte di concordato, con riferimento alle quali il contribuente poteva decidere di aderire sia congiuntamente che separatamente.

Non sono stati forniti specifici dettagli sulle conseguenze in termini di regime premiale ISA; tuttavia, si ritiene che debba essere tenuto in considerazione quello che è l’indirizzo “standard” da sempre, ovvero che il premiale venga concesso solo se entrambe le attività esercitate rispettano i requisiti richiesti.

Pertanto, laddove il contribuente avesse espresso adesione al CPB 2024-2025 per entrambe le attività, allora il regime premiale è spettante.

Laddove, invece, non avesse aderito al CPB, o avesse espresso adesione solo per una delle due attività svolte, potrebbero presentarsi due diversi scenari:

  • in caso di adesione al CPB per il reddito di impresa, il regime premiale non spetta, in quanto resta ferma la problematica afferente alla posizione di lavoro autonomo;
  • laddove, invece, il contribuente avesse aderito al CPB per il lavoro autonomo, allora ci si troverebbe con l’attività di impresa “premiata” a seguito del punteggio medio ISA, e l’attività di lavoro autonomo “premiata” a seguito dell’adesione al CPB. In quest’ultimo caso, pertanto, a rigor di logica il regime premiale dovrebbe essere riconosciuto, ma è doveroso segnalare che sul punto l’amministrazione finanziaria non ha fornito alcuna indicazione né conferma specifica.





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