Lazio, modifiche alla legge urbanistica: semplificazioni per l’agricoltura

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Richieste dal consigliere regionale Sambucci sono state approvate modifiche alla legge urbanistica del Lazio: semplificazioni per aziende agricole, successioni, Pua, vincolo paesaggistico e recupero edilizio.


Il Vicepresidente della VIII Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, Consigliere Regionale Vittorio Sambucci, ha inteso apportare delle modifiche alla Legge sulle «Norme sul Governo del Territorio», creando un Gruppo di Lavoro che ho coordinato insieme al Geom. Giovanni De Gol e l’Agrotecnico Fernando Iacovacci. L’avvio della Legge urbanistica n. 38/99 è avvenuto con la Legge Regionale n. 8/2003 a cui sono seguite diverse modifiche.

La Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Lazio nel 2020 ha istituito il Dipartimento Urbanistica, che ha portato alla elaborazione di diversi emendamenti, che sono stati in parte oggetto di una Proposta di Legge (la 86/23) contenente 33 punti. In una riunione svolta a febbraio 2024, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura e Bilancio Giancarlo Righini, è stato deciso di portarne 13 nel Collegato al Bilancio, che sono stati approvati con l’art. 7 della Legge Regionale n. 20/2024 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 12/12/2024.

Le modifiche sono cominciate dal problema delle successioni ereditarie, con la possibilità di frazionamento degli aventi diritto che possono usufruire di una parte proporzionale di fondi e di strutture, quest’ultime nel rispetto dei requisiti minimi igienico sanitari, ma dando l’opportunità di poter continuare a coloro che intendono proseguire con l’attività agricola. Il secondo punto ha richiamato il Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001) per i fabbricati esistenti in zone agricole, per cui è possibile effettuare degli adeguamenti quali: pergolati, tettoie, porticati e opere pertinenziali nel limite massimo del 25% dell’area del fabbricato, per il miglioramento dell’habitat di coloro che vivono in quelle aree. Nelle zone agricole esiste un vincolo di inedificabilità, che può essere superato solo dalle aziende agricole con la redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA), i quali consentono anche delle deroghe agli standard urbanistici per motivi di dimostrata necessità, che secondo la precedente norma poteva riguardare le superfici di un solo Comune.

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LEGGE URBANISTICA DEL LAZIO: LE AZIENDE AGRICOLE DEVONO ESSERE DOTATE DEL FA

Le aziende agricole devono essere dotate di Fascicolo Aziendale (FA), che riporta i requisiti essenziali dell’impresa, e un’altra importante modifica ha dato la possibilità di presentare il PUA in un Comune, ma assoggettando anche altre superfici insistenti in altri Comuni, purché funzionali all’impresa in un contesto urbanistico. La Regione Lazio aveva dettato i criteri di applicazione della norma urbanistica, che hanno definito i “Parametri” della Uaott. (Unità Aziendale Ottimale) e UAM (Unità Aziendale Minima), indicando che la ULU (Unità lavorativa Uomo) è costituita da 1.800 ore lavorative annuali, mentre il Reddito Netto, si è adeguato al dicembre 2024 su 13.640,26 €. L’Imprenditore Agricolo Professionale è colui che possiede delle adeguate conoscenze professionali mentre i requisiti del Coltivatore Diretto sono gli stessi della UAM.

Per la verifica della prevalenza in termini economici si effettua il calcolo del reddito prodotto dall’attività agricola, mentre per il calcolo delle ore lavorative si utilizzano i valori riportati su delle tabelle regionali, che vengono ridotte al 25% per colui che opera nelle zone svantaggiate. Seguono diverse modifiche tra cui: gli interrati delle abitazioni e degli annessi non “fanno cubatura” e questi sono utilizzati per le operazioni delle attività connesse, oltre che per gli uffici e per l’amministrazione. Un importante adeguamento ha eguagliato la norma urbanistica della Legge 38 al vincolo Paesaggistico, ove, per la realizzazione delle abitazioni, si considerano solo gli “Indici” inderogabili e non altri “Parametri”, compreso il lotto, visto che è stata tolta la definizione riportata nelle prime precedenti versioni.

Al fine della riduzione del consumo di suolo sono state fornite indicazioni per il recupero obbligatorio dei manufatti esistenti che consentono di derogare il lotto, mantenendo la ruralità attraverso la presentazione di un Pua, che può consentire anche il cambio di destinazione d’uso in abitazione rurale. La redazione del Pua deve predisporre un preliminare di convenzione, riportante l’attestazione ad autorizzare le costruzioni richieste, i termini, gli obblighi, le garanzie finanziarie e l’asservimento dei terreni. Infine le Commissioni Agrarie Comunali vengono adibite anche al rilascio della certificazione di Iap o Coltivatori Diretti per i soli Pua di competenza, semplificando molto, dato che per ottenerla si doveva richiedere ad altro Comune Capofila. Tutto ciò è importante per le imprese agricole, ma anche per i Tecnici del settore che in diversi incontri hanno espresso soddisfazione per queste modifiche, che erano attese da tempo e possono offrire maggiori opportunità nella gestione degli immobili e delle imprese in ambito rurale.


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