AIA e rifiuti in Lista verde – TuttoAmbiente.it

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Chiarimenti sull’art. 216, comma 8-septies del TUA

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 16209 del 30 gennaio 2025, ha risposto all’interpello formulato dalla Regione Veneto che chiedeva interpretativi in merito all’applicazione dell’articolo 216, comma 8-septies, del D.L.vo 152/2006 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) applicabilità del DM 5.02.1998 agli impianti industriali che utilizzano rifiuti ai sensi dell’art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152 del 2006, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal medesimo articolo o dai Bat References;
2) conferma che i rifiuti oggetto di comunicazione siano assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione;
3) applicabilità delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte II al D.lgs. n. 152 del 2006;
4) applicabilità delle garanzie finanziarie, a copertura dell’attività di utilizzo rifiuti, da commisurare ai quantitativi di stoccaggio previsti, agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui all’art. 216 comma 8-septies;
5) applicabilità della norma di cui all’art. 26-bis del d.l. n. 113 del 2018 (Piano di emergenza interno) agli impianti industriali che ricorrono alla comunicazione di cui all’art. 216 comma 8-septies;
6) autorità competente alla tenuta del registro delle imprese che effettuano comunicazione di cui art. 216 comma 8-septies.

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Nel riscontro, il Ministero ha precisato quanto segue:

a) l’art. 216, comma 8-septies prevede la possibilità, per gli impianti industriali autorizzati con AIA, di utilizzare i rifiuti riportati nella lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006 (da intendersi quale rinvio statico alla disposizione regolamentare) a condizione che sia rispettato il relativo documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques Reference Document – BREF) e che tale utilizzo sia comunicato, 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, all’autorità ambientale competente. L’utilizzo dei rifiuti della lista verde in un impianto industriale autorizzato con AIA ai sensi del citato articolo 216, comma 8-septies, è configurabile quale “recupero diretto” degli stessi, vale a dire una particolare tipologia di recupero già ampiamente descritta in un precedente riscontro fornito ad un interpello di analogo tenore. Gli impianti produttivi (autorizzati in AIA) che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non risulta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene. Pertanto, deve ritenersi parimenti non applicabile il DM 5/02/1998.

b) la disposizione di cui all’articolo 216, comma 8-septies, prescrive che i rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione della stessa soggiacciono al solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali dei trasportatori e degli automezzi utilizzati per la consegna agli impianti di produzione) e al rispetto della disciplina relativa al formulario identificativo previsto dall’articolo 193 dello stesso D.lgs. 152 del 2006 (nonché del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti “RENTRI” di cui al DM 4 aprile 2023 n. 59). Non sono quindi previsti a carico dell’impianto di produzione adempimenti relativi al Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, ai registri di carico e scarico, all’obbligo di presentazione di garanzie finanziarie.

c) per quanto attiene all’applicabilità delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la semplificazione normativa non consente la deroga agli adempimenti previsti in materia. Infatti, considerato che la comunicazione semplificata è relativa all’utilizzo di rifiuti di cui alla lista verde in sostituzione delle materie prime nel ciclo produttivo, potrebbe derivarne una variazione/superamento delle soglie relative agli impatti ambientali e conseguentemente trova applicazione la procedura di VIA.

d) Per gli impianti produttivi manifatturieri autorizzati con AIA, in cui le materie prime possono in tutto o in parte essere sostituite da rifiuti direttamente immessi nel ciclo produttivo ordinario, sembrerebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che prevede l’obbligo per i gestori di “impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti” di predisporre il piano di emergenza interna nonché delle dovute comunicazioni al Prefetto per la predisposizione del piano di emergenza esterno.

e) con riferimento, infine, alla tenuta del registro delle imprese che effettuano la comunicazione ex articolo 216, comma 8-septies, deve ritenersi che l’Autorità Competente sia la Provincia territorialmente competente. Si rappresenta inoltre l’opportunità della trasmissione della medesima comunicazione all’Autorità che ha rilasciato il provvedimento di AIA, ai fini della eventuale integrazione dello stesso per gli aspetti legati all’utilizzo dei rifiuti in luogo delle materie prime

 

 

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