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Questo è il testo integrale della Delibera licenziata dalla Giunta comunale di Gela nella seduta di giovedì 30 gennaio scorso, con cui è stato deciso di avanzare ricorso contro il blocco da parte della Regione Siciliana dell’iter innescato dal Comune di Gela con un referendum, indetto per il distacco dal Libero Comsorzio di Caltanissetta e manifestare, con il supporto di un atto consiliare votato all’unanimità, la sua volontà di aderire alla Città Metropolitana di Catania.


La delibera di giovedì scorso ha avuto come proponente l’assessore Filippo Franzone, che della questione ne aveva fatto un suo cavallo di battaglia.

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Proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 30.01.2025

Delibera n. 15, seduta del 30.01.2025

RICHIAMATA la Nota sindacale Prot. 113525 del 28.11.2024, avente ad oggetto “Adesione Comune di Gela alla Città Metropolitana di Catania”, indirizzata al Presidente della Regione Sicilia, all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, e, per conoscenza, alla Città Metropolitana di Catania, con la quale il primo cittadino – dopo aver richiamato le Leggi regionali n. 7 del 27.03.2013 e n. 8 del 24.03.2014 in tema di soppressione delle Province e di contestuale istituzione di nove “Liberi consorzi Comunali” – ha invitato i destinatari “… ad assicurare ai Comuni la possibilità di transito da un Libero Consorzio Comunale ad un altro o sulla base del procedimento avviato anni or sono …o avviando un nuovo procedimento in tale direzione entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente”avvertendo che “ove il presente invito dovesse restare inevaso l’odierno scrivente si vedrà costretto ad adire le vie Legali, anche ai fini dell’instaurando silenzio-rifiuto.”;

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CONSTATATO che la succitata Nota sindacale Prot. 113525 del 28.11.2024 non ha ricevuto alcun riscontro dalla Regione Sicilia;

CONSIDERATO che l’Amministrazione di governo in carica intende costituirsi in giudizio, dinanzi al TAR per la Sicilia, al fine di tutelare le proprie ragioni, connesse all’assetto territoriale; ragioni, che, ad oggi, non sono state contestate nel merito né dal TAR per la Sicilia con l’Ordinanza 06 Aprile 2022, n. 452 né dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con l’Ordinanza 26 Maggio 2022, n. 414 emesse all’esito dei Ricorsi, proposti dai Comitati cittadini, che, negli ultimi anni, si sono liberamente costituiti ed autotassati, pur di assicurare copertura alle spese di giudizio;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n.10 del 28.01.2025 avente ad oggetto“Abrogazione del Regolamento di conferimento degli incarichi ad Avvocati esterni al comune di Gela, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 05.01.2017. Indirizzi in materia di conferimento degli incarichi ad avvocati esterni all’Ente.”.

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Con il succitato atto, la Giunta comunale ha richiamato i contenuti della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 giugno 2019 (C-264/2018), che con riferimento agli incarichi legali ha chiarito che gli stessi sono esclusi dalla normativa degli appalti ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della Direttiva 24/2014 in quanto le relative prestazioni possono essere rese «… solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza». All’intuitu personae, la Corte di Giustizia ha ricollegato la libera scelta del difensore e la fiducia che si instaura tra cliente e Avvocato.

L’esistenza della fiducia non richiede, da parte dell’Amministrazione pubblica che conferisce un incarico, una motivazione specifica fondata su criteri oggettivi. E’ tuttavia necessaria un’attività amministrativa procedimentalizzata che, come si afferma nel parere del Consiglio di Stato 2017/2018, si concreta, anche in mancanza di un confronto comparativo tra più legali, nell’acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l’adeguatezza all’incarico da conferire, nella verifica che non vi siano incompatibilità, nell’acquisizione e nella valutazione del preventivo. 

La succitata presa di posizione del Giudice comunitario – per il quale la natura fiduciaria dell’incarico non consente procedure comparative – in realtà era stata già sostenuta dall’Unione nazionale degli Avvocati amministrativi con la Circolare approvata dal Consiglio Direttivo, in data 19 gennaio 2017e dal Consiglio nazionale forense con il successivo parere adottato nella seduta amministrativa del 15 dicembre 2017.

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La presa di posizione del Giudice comunitario ha trovato una diretta esplicitazione nella Sentenza n. 509 dell’8 Giugno 2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con la quale è stato rilevato che gli incarichi legali non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali trova applicazione il regime dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii.; piuttosto i succitati incarichi “in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario.

La fattispecie negoziale dell’appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca … nel solo patrocinio legale a favore dell’ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato (C. Conti Sez. contro. Basilicata de. 19/2009/par.; C. Conti sez. contr. Umbria del 137/2013/Par.)”;

PRESO ATTO che la non equiparazione degli Incarichi di patrocinio legale agli Incarichi di consulenzadi cui al succitato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii. ha ricadute pratiche sotto il profilo istruttorio degli atti gestionali da adottare a cura del Dirigente, competente ratione materiae, avuto riguardo alla circostanza che agli atti di conferimento dell’incarico legale di cui si discute non troveranno applicazione :

– l’art. 1, comma. 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “… gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione”;

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– l’art. 1, comma 42, secondo periodo della Legge 30.12.2004, n. 311 e ss.mm.ii. ai sensi del quale per gli Enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessario che l’atto di conferimento dell’incarico esterno oltre ad essere trasmesso alla Corte dei conti sia “ … corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria …”;

VISTO il combinato disposto degli artt. 28, comma 3, punto n. 7e34, comma 1, lett. a) del vigente Statuto comunale, di seguito riprodotti:

– Art. 28, comma 3, punto n. 7 nella parte in cui statuisce che la Giunta comunale “autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto”;

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– Art. 34, comma 1, lett. a) nella parte in cui chiarisce che il Sindaco quale Capo dell’amministrazione “ha la rappresentanza generale dell’Ente”;

PRESO ATTO che l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale – stanti, da un lato, la vigenza del succitato art. 28 dello Statuto comunale e, dall’altro, il consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato in seno alla succitata Deliberazione della Giunta comunale n. 10/.2025 – costituisce, presso questo Ente, un atto necessario ai fini della proposizione e/o della resistenza all’azione legale;

RIBADITO che il settore Legale del Comune di Gela è privo di un’avvocatura interna;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 39 del 5 Aprile 2018 con la quale è stato ribadito che “…in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno.”. Negli stessi termini, la Corte dei conti, Sez. App. Reg. Siciliana, 12 febbraio 2021, n. 24 ha ribadito che la verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisca un priuslogico necessario nel percorso discrezionale-valutativo, che si conclude con la decisione motivata di conferire l’incarico (Cfr.: Corte conti, Sez. Contr. Reg. Friuli-Venezia Giulia, 23 dicembre 2015, n. 180);

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RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 199 del 13 Novembre 2023, esecutiva ai sensi di legge a far data dal 27 Novembre 2023, con la quale questo Ente ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

CONSTATATO che nell’attuale situazione in cui versa il Comune – che vede, da un lato, l’OSL, impegnato a provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso e, dall’altro, gli organi istituzionali dell’ente, protesi sia ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria sia a rimuovere le cause strutturali all’origine del dissesto (ex art. 245) – è indubbio che l’attività di indirizzo politico-amministrativo del Sindaco non possa, comunque, subire una battuta d’arresto, in una materia delicatissima, quale è quella dell’assetto territoriale;                 

ATTESO che il Comune di Gela (CL), ad oggi, è in regime di esercizio provvisorio e, che, ai sensi dell’art. 163del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., se, da un lato, è di tuttaevidenza che non è “… consentito il ricorso all’indebitamento” mentre l’assunzione dell’impegno di spesa è

ammessa soltanto per le “… spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza” (Cfr.:comma 3, secondo periodo), dall’altro lato, è indubbio che: “… Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: … b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; …” (Cfr.: comma 5, lett. b) del T.U.E.L.) ;

RILEVATO che la spesa che in dipendenza del presente provvedimento dovrà essere assunta non è frazionabile, in quanto trattasi di intervento in giudizio unitario, ritenuto necessario ed urgente – per le ragioni sintetizzate al punto n. 4 del dispositivo – dalla compagine governativa di

maggioranza, eletta alle ultime consultazioni di Giugno 2024;

RIBADITO che questa Amministrazione di governo intende costituirsi in giudizio al fine di tutelare – innanzi al TAR per la Sicilia – le ragioni connesse al proprio assetto territoriale;

CONSTATATO che i due precedenti ricorsi al Tar e al Cga, promossi a spese ed iniziativa di comitati cittadini e conclusi rispettivamente con le Ordinanze n. 452/2022 e

414/2022 sono stati istruiti dallo Studio Legale, Avv. Girolamo Rubino, con sede a Palermo;

VALUTATO come ragionevole – avuto riguardo alla circostanza che il succitato Legale conosce i termini della questione – che sia lo Studio Legale Rubino, con sede a Palermo, in via Oberdan n. 5, ad assistere l’Ente nell’instaurando giudizio innanzi al Tar per la Sicilia;

RITENUTO di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore ai sensi del combinato disposto degli artt.28, comma 3, punto n. 7 e 34, comma 1, lett. a) del vigente Statutocomunale; e di demandare al Dirigente competente ratione materiae di provvedere agli atti gestionali di competenza;

PRESO ATTO della normativa vigente sull’equo compenso;

CHIARITO che è stato acquisito al protocollo comunale al n. 97538/2024 il preventivo di spesa , reso dallo studio legale, Avv. Girolamo Rubino, per un onorario, pari a € 10.288,99, così ripartito:

– Fase di studio € 1.276,00;

– Fase Introduttiva € 814,00;

– Fase Istruttoria e/o di trattazione € 2.835,00;

– Fase decisoria € 2.126,00;

– Spese generali (15%) 1.057,73;

– Cpa al 4% per € 324,37;

– Iva al 22% € 1.855,39.

VISTO l’art. 250, comma 1, primo e terzo periodo del T.U.E.L.“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate…. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”;

VISTO l’art. 259, commi 2 e 5, primo periodo del T.U.E.L.“1. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 5. Per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i sevizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili”.

RICHIAMATI:

– il Principio di distinzione tra Politica e Gestione di cui all’art. 1, comma 4 del vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione consiliare n. 26 del 09/03/2020, esecutiva ai sensi di legge;

– il Principio di semplificazione dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 2 della Legge 07.08.1990, n. 241 ess.mm.ii., ai sensi del quale “La Pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte allo svolgimento dell’istruttoria”;

– il Principio di competenza finanziaria potenziata, enunciato nell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n.

118/11e ss.mm.ii.,

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritti di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che sulla presente vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30 ess.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni in premessa indicate che si intendono di seguito integralmente trascritte:

1. COSTITUIRSI IN GIUDIZIO innanzi al TAR per la Sicilia avverso la Regione per impugnare il silenzio-rifiuto, serbato dalla stessa alla Nota sindacale Prot. 113525 del 28.11.2024, avente ad oggetto “Adesione Comune di Gela alla città Metropolitana di Catania”;

2. AUTORIZZARE contestualmente – come, di fatto, autorizza – ai sensi del combinato disposto degli artt.28, comma 3, punto n. 7 e 34, comma 1, lett. a) del vigente Statuto comunale, il Sindaco pro tempore a stare, nel giudizio innanzi al TAR per la Sicilia, come attore;

3. DEMANDARE al Dirigente del Settore Legale del Comune – privo di Avvocatura interna – l’adozione degli atti gestionali di competenza, connessi alla presente Deliberazione; tra i quali la determinazione di assunzione dell’impegno di spesa a copertura del compenso richiesto

giusta Nota Prot. 97538/2024 dallo Studio Legale, Avv. Girolamo Rubino, con sede a Palermo, in via Oberdan n. 5;

4. DARE ATTO che con la nota succitata Prot. 97538/2024, il valore del procedimento come dichiarato dall’avv. Girolamo Rubino è indeterminato e di complessità alta;

4.bis CHIARIRE che la ratio della presente è da ricercare nella circostanza oggettiva che le ragioni dell’Ente, connesse al proprio assetto territoriale, ad oggi, non sono state contestate nel merito né dal TAR per la Sicilia con l’Ordinanza 06 Aprile 2022, n. 452 né dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con l’Ordinanza 26 Maggio 2022, n. 414 emesse all’esito dei Ricorsi, proposti dai Comitati cittadini, che – come riassunto in premessa, negli ultimi anni, si sono liberamente costituiti ed autotassati, pur di assicurare copertura alle spese di giudizio;

PRENDERE ATTO :

A) dell’evoluzione della magistratura comunitaria(Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06 Giugno 2019, nella causa C-264/18) e di quella contabile(Cfr. Sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio n. 509/2021), registratasi in ordine al carattere fiduciario che connota il conferimento degli incarichi legali;

B) del venir meno delle Linee Guida dell’A.N.AC. n. 12/2018 ,approvate in materia di “Incarichi legali” dal Consiglio dell’Autorità, con Delibera n. 907 del 24.10.2018. Le suddette Linee Guida sono da intendersi ormai superate nella parte in cui – presupponendo la qualificazione dei servizi legali come “Appalti” – avevano chiarito che rientrasse tra le best practices per l’affidamento dei servizi legali la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente istituiti dall’amministrazione a

seguito di una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale;

C) della circostanza che – con l’entrata in vigore, a far data dal 01 Luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici è di tutta evidenza – la “Difesa in giudizio” non rientra, di norma, tra gli appalti. In particolare, le attività legali sono da qualificare come “appalti” soltanto quando

costituiscono un complesso strutturato e stabile di prestazioni (ex art. 13, commi 2 e 5 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36). Al di fuori di questa ipotesi (che, non è, peraltro, riscontrabile nel caso di specie), gli incarichi legali sono esclusi dal novero degli appalti e, conseguentemente,

dall’applicazione della disciplina del relativo Codice; eccezion fatta per i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

6. DARE ATTO che coerentemente al richiamo operato dall’art. 13 del Codice dei contratti pubblici ai principi di risultato, buona fede e accesso al mercato, il TAR Lazio con la Sentenza n. 9492/2024 ha chiarito che per i servizi legali consistenti nell’affidamento di singoli incarichi di difesa – pur rientrando gli stessi nei c.d. co tratti esclusi dall’applicazione del Codice – è necessario acquisire il CIG;

7. DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sia all’Albo Pretorio online del Comune di Gela (CL), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., sia nel Portale “Amministrazione

Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2014, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

8. TRASMETTERE copia del presente atto ai capigruppo consiliari.

L’Istruttore Tona Alessandro Paolino

Il Responsabile del Procedimento Avv. Giovanni Curaba

Il Dirigente del SETTORE 1 – AFFARI GENERALI, PERSONALE, AFFARI LEGALI Avv. Giovanni Curaba

Il Proponente Franzone Filippo

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30 DEL 23/12/2000.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Gela, lì 30/01/2025 Il Dirigente del Settore

Avv. Giovanni Curaba

Si esprime parere Non dovuto in ordine alla regolarità contabile

Il Dirigente del Settore Bilancio Dott.ssa Maria Concetta Bonfirraro

Gela, lì 30/01/2025

Il Responsabile del Settore Bilancio

Dott.ssa Maria Concetta Bonfirraro



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