Apprendistato nella Pa, Ecco gli obblighi contributivi

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I chiarimenti in un documento dell’Inps. Le Pubbliche amministrazioni dovranno versare anche la contribuzione per il finanziamento della Naspi pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Ai giovani assunti nelle Pa con contratto di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro spetta la tutela Naspi. E, pertanto, le relative amministrazioni dovranno versare, oltre ai contributi IVS, anche il contributo di finanziamento della Naspi (1,61% della retribuzione imponibile). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps con Circolare n. 31/2025 in cui spiega che le Pa dovranno procedere all’invio di flussi regolarizzativi (DM/VIG) in relazione ai periodi di competenza gennaio 2024 – gennaio 2025.

Giovani nelle Pa

I chiarimenti riguardano le nuove facoltà offerte dall’articolo 3-ter del dl n. 44/2023 convertito con legge n. 74/2023 (cd. decreto per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) che riconosce a determinate pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Il Ministero per la pubblica amministrazione di concerto con quello dell’Università e ricerca hanno adottato il Dm 21 dicembre 2023 per regolare nel dettaglio i due strumenti.

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Apprendistato nelle Pa

La novella consente alle pubbliche amministrazioni – fino al 31 dicembre 2026 e nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti – di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale del reclutamento.

Contratto di formazione e lavoro

Le medesime pubbliche amministrazioni possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla CRUI (Conferenza dei rettori delle Università italiane) e finalizzate alla individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro. Nelle more della stipula delle citate convenzioni le Pa possono avviare il contratto di formazione e lavoro.

La trasformazione

Il personale assunto è inquadrato nell’area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto Funzioni centrali o nella corrispondente area prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione procedente. Al termine dei contratti in oggetto, in presenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate.

Obblighi contributivi

Il personale assunto con le citate forme contrattuali, spiega l’Inps, è soggetto agli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori assunti a tempo determinato dalle stesse Amministrazioni, con riferimento alle Casse e ai Fondi di iscrizione delle medesime ai fini IVS (ad esempio, CPDEL, CTPS, FPLD), ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l’erogazione del TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP.

Ciò significa che le aliquote contributive IVS sono quelle delle casse di previdenza di ciascuna amministrazione pubblica: 32,65% per il personale assunto presso gli enti locali (cassa CPDEL); 33% per il personale assunto presso le amministrazioni centrali (iscritto alla CTPS) o al FPLD. Le Pa dovranno, inoltre, assolvere il versamento degli oneri per il TFR (6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80%) ed effettuare il prelievo dello 0,35% sulla retribuzione previdenziale imponibile per il Fondo Credito oltre, eventualmente, a versare i contributi per l’Assicurazione Sociale Vita.

Non solo. L’Inps spiega che il personale assunto con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro a tempo determinato è soggetto anche alla Naspi e, pertanto, le Pa dovranno provvedere al versamento della relativa contribuzione (1,61% della retribuzione imponibile) ma non anche il contributo addizionale (1,4%). L’amministrazione dovrà, quindi, curare anche i relativi obblighi informativi verso l’Inps con l’eventuale apertura di una matricola DM ove non effettuato.

L’Inps, pertanto, illustra le modalità di esposizione dei lavoratori nei flussi contributivi da utilizzarsi a decorrere dalla competenza febbraio 2025. Per i periodi di competenza gennaio 2024 – gennaio 2025 le Pa dovranno procedere all’invio di flussi regolarizzativi (DM/VIG).

Documenti: Circolare Inps 31/2025

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