[1]Richiamando la definizione fornita da G. Giannelli, Art. 2495, in Delle società, dell’azienda, della concorrenza. Artt. 2452-2510, a cura di D.U. Santosuosso, in Commentario Gabrielli, Milano, 2015, 1064, le “sopravvenienze” sono “le attività non compiutamente venute ad esistenza e che non emergono dal bilancio, rappresentando nuovi elementi patrimoniali attivi”. Si distinguono dalle “sopravvivenze”, le quali sono “le attività emerse dal bilancio di liquidazione che non sono state ripartite tra i soci”. Analogamente F. Fimmanò, Le Sezioni Unite pongono la “pietra tombale” sugli “effetti tombali” della cancellazione delle società di capitali, in questa Rivista, 2013, 550.
Per un approfondimento di carattere generale delle problematiche relative all’estinzione delle società v. per tutti P.F. Mondini, Art. 2495, in Le società per azioni, diretto da P. Abbadessa – G.B. Portale, Milano, 2016, 2973 ss.; M. Speranzin, L’estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in Riv. Società, 2004, 514 ss.; A. Zorzi, L’estinzione delle società di capitali, Milano, 2014, passim; V. Sanna, Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali, Torino, 2013, passim; Id., Cancellazione ed estinzione delle società: un bilancio a vent’anni dalla riforma del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2024, 174 ss.; P. Ghionni Crivelli Visconti, Le posizioni attive e passive delle società di capitali estinte ex art. 2495 c.c. tra giurisprudenza e novità legislative recenti, in Riv. dir. soc., 2024, 263 ss.
[2]Sulla responsabilità dei soci e liquidatori sancita dall’art. 2495, comma 3, c.c. v. ex multis M. Speranzin, “Responsabilità” degli ex soci e limitazione del debito, in Dalla responsabilità illimitata del debitore alle limitazioni della responsabilità e del debito. Il ruolo trainante del diritto commerciale e del diritto della navigazione, a cura di A. Antonini – M. Speranzin, Pisa, 2024, 443 ss.; E. De Chiara – A. Ricciardi, L’iscrizione della cancellazione e l’estinzione delle società nella giurisprudenza post riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2022, II, 321 ss.; R. Franceschelli, L’estinzione delle società, in Dir. prat. trib., 2024, 1145 ss.
[3]La riforma del 2003 ha contribuito al superamento dell’orientamento favorevole alla cancellazione della cancellazione grazie alle disposizioni del novellato art. 2495 c.c., il cui comma 3 chiarisce che la soddisfazione dei creditori insoddisfatti si realizza “ferma restando l’estinzione della società”. La giurisprudenza ha dunque interpretato l’incipit della disposizione come chiara opzione del legislatore in favore dell’irreversibilità dell’estinzione. Per una sintesi dell’evoluzione del dibattito in argomento v. per tutti G. Giannelli, Art. 2495, cit., 1064 ss.; P.F. Mondini, Art. 2495, cit., 2984 ss.
[4]Ci si riferisce a Cass. Civ. 13 marzo 2013, n. 6070; Cass. Civ. 13 marzo 2013, n. 6071 e Cass. Civ. 13 marzo 2013, n. 6072 (c.d. sentenze Rordorf). Le sentenze sono state pubblicate in numerose riviste. La prima è edita ad es. in Corr. giur., 2013, 691, con nota di C. Consolo – F. Godio; in questa Rivista, 2013, 536, con nota di F. Fimmanò, Le Sezioni Unite pongono la “pietra tombale” sugli “effetti tombali”, cit.; la seconda in Giur. it., 2013, 858, con nota di G. Cottino, La difficile estinzione della società: ancora un intervento (chiarificatore?) delle Sezioni unite, in Corr. trib., 2013, 1531, con nota di A. Iorio – L. Ambrosi, Estinzione della società e obblighi patrimoniali dei soci; la terza in questa Rivista, 2013, 594.
[5]Il punto era già stato affermato da tre precedenti pronunce coeve delle Sezioni Unite, i cui principi sono stati ripresi ed ampliati nelle sentenze del 2013. Si tratta di Cass. Civ. 22 febbraio 2010, n. 4060; Cass. Civ. 22 febbraio 2010, n. 4061 e Cass. Civ. 22 febbraio 2010, n. 4062, edite ad es. in Fall., 2010, 1403, con nota di M. Cataldo, Gli effetti della cancellazione della società per i creditori; in questa Rivista, 2010, 1010, con nota di D. Dalfino, Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese.
[6]Il che peraltro non ha impedito di procedere alla cancellazione dell’iscrizione della cancellazione laddove eseguita in assenza delle condizioni prescritte dalla legge ex art. 2191 c.c. In tal senso v. ad esempio Trib. Milano 18 settembre 2015, in questa Rivista, 2016, 1107, che ha ammesso la c.d. cancellazione della cancellazione “in assenza della riconducibilità del bilancio finale di liquidazione depositato allo schema legale tipico”; analogamente Trib. Milano 28 novembre 2018, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma 19 aprile 2016, ivi. In senso contrario sembra invece orientato il Trib. Roma 29 agosto 2016, ivi, ove “l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l’effetto estintivo di essa”. Per una rassegna della casistica giurisprudenziale tuttora favorevole alla cancellazione della cancellazione v. E. Riva Crugnola, Liquidazione, cancellazione, estinzione delle società di capitali: la posizione dei creditori sociali, casi giurisprudenziali e questioni aperte, in questa Rivista, 2015, 1247; V. Sanna, Cancellazione ed estinzione delle società: un bilancio a vent’anni dalla riforma del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2024, 187 ss.
[7]G. Giannelli, Art. 2495, cit., 1077; P.F. Mondini, Art. 2495, cit., 2999; E.E. Bonavera, Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di società, in questa Rivista, 2021, 4, 416, ove ricorda i plurimi orientamenti interpretativi affermatisi rispetto alla gestione delle sopravvenienze attive, in assenza di un’espressa disposizione di legge.
[8]Così Cass. Civ. 13 marzo 2013, n. 6070 e Cass. Civ. 13 marzo 2013, n. 6071, cit. Tra la giurisprudenza di merito più recente v. Trib. Venezia 17 agosto 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it. Il medesimo principio è richiamato altresì in riferimento alle società di persone ad es. in Cass. Civ. 9 agosto 2023, n. 24246.
[9]In arg. v. P.F. Mondini, Art. 2495, cit., 2999 s.; M. Speranzin, Successione dei soci ed iscrizione nel registro delle imprese del fatto estintivo della società, in Corr. giur., 2014, 256; Id., Estinzione delle società nella recente giurisprudenza, in Riv. dir. civ., 2021, 380 ss., ove ripercorre le plurime critiche mosse in dottrina all’orientamento.
[10]La distinzione tracciata dalle Sezioni Unite tra posizioni giuridiche attive e mere pretese si ripercuote infatti anche sulla sorte dei processi pendenti. Mentre la successione dei soci nei rapporti della società estinta determina in via generale che a seguito dell’estinzione della società la legittimazione attiva e passiva si trasmette ai soci ex art. 110 c.p.c., la cancellazione comporta invece la cessazione della materia del contendere nel caso di giudizi instaurati per l’accertamento di mere pretese o di diritti incerti, che si hanno per rinunciati. In arg. v. per tutti D. Dalfino, Artt. 110-111 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario, a cura di C. Consolo, I, VI ed., Milano, 2018, 1223 e già Id., “Venir meno” della società e processi pendenti, in questa Rivista, 2014, 1226 ss.; P.F. Mondini, Art. 2495, cit., 3003.
[11]Sulla scorta dell’acuta osservazione proposta da G. Cottino, La difficile estinzione della società, cit., 863, che in commento a Cass. Civ. 12 marzo 2013, n. 6071, cit. osservava come tale sentenza si prestasse ad erigere “steccati restrittivi”.
[12]In tal senso v. Cass. Civ. 17 dicembre 2012, n. 17500; Cass. Civ. 10 giugno 2014, n. 13017; Cass. Civ. 24 dicembre 2015, n. 25974; Cass. Civ. 29 luglio 2016, n. 15782, in Quot. giur., 20 settembre 2016, con nota di V. Donativi, Nessun risarcimento per la srl che si cancelli dal registro delle imprese in pendenza di giudizio; Cass. Civ. 15 novembre 2016, n. 23269; nonché, più di recente, Cass. Civ. 19 luglio 2018, n. 19302. Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Milano 11 gennaio 2018; Trib. Milano 14 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it e Trib. Milano 28 novembre 2018, ivi.
[13]Lo osserva già A. Bertolotti, Residui attivi non liquidati e sopravvenienze attive, in Giur. it., 2021, 1653 ss.; Id., Le società di persone, tra liquidazione, cancellazione e residui attivi, ivi, 2021, 2684.
[14] Cass. Civ. 22 maggio 2020, n. 9464, in www.ilcaso.it, in Studium juris, 2021, 81, in Foro it., 2020, I, 3530; e Cass. Civ. 31 dicembre 2020, n. 30075, in Studium juris, 2021, 951.
[15]Così Cass. Civ. 14 dicembre 2020, n. 28439, in questa Rivista, 2021, 6, 667, con nota di M. Costanza, Il bilancio finale di liquidazione non è eloquente; in Giur. it., 2021, 2341, con nota di V. Amendolargne, Sopravvenienze attive, crediti non iscritti a bilancio ed estinzione della società, in Studium juris, 2021, 947, in Foro it., 2021, I, 128.
[16] Cass. Civ. 26 gennaio 2021, n. 1724, in Giur. it., 2021, 1651, con nota di A. Bertolotti, Residui attivi non liquidati e sopravvenienze attive, ivi, 2022, 334, con nota di F. Rossi, Mancata iscrizione di un credito litigioso nel bilancio societario e remissione del debito, in questa Rivista, 2021, 1079, con nota di D. Manente, Recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità sulla sorte dei crediti della società cancellata non iscritti nel bilancio finale di liquidazione; in Contratti, 2021, 257, con nota di F. Rizzi, La remissione tacita del debito presuppone una manifestazione di volontà inequivoca: commento a una recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione; Cass. Civ. 25 ottobre 2016, n. 21517; Cass. Civ. 9 febbraio 2021, n. 3136, in Foro it., 2021, I, 822; Cass. Civ. 11 giugno 2019, n. 15637; Cass. Civ. 4 luglio 2018, n. 17492.
[17]In tal senso v. Cass. Civ. 17 maggio 2023, n. 21071; Cass. Civ. 26 agosto 2014, n. 18250; Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8582; Cass. 9 ottobre 2018, n. 24788. Analogamente sembra orientata anche Cass. Civ. 25 marzo 2021, n. 8521, che sebbene dichiari irrilevante la sussistenza di una disarmonia nella giurisprudenza di legittimità richiede al socio di dimostrare di essere effettivamente subentrato nella posizione giuridica attiva della società estinta.
[18]Si riferisce testualmente al “rapporto giuridico ‘coltivato’ da parte del liquidatore” Trib. Roma 8 aprile 2020, in questa Rivista, 2020, 1339, con nota di A. Bartalena, Assetti organizzativi e business judgment rule.
[19]Sul punto già A.A. Dolmetta, Cancellazione della società, cit., 8, ove “quella della ‘mera pretesa’ (…) è nozione piuttosto vaga, nella sua stessa consistenza concettuale (…), e dai confini assai incerti. Idonea a ricomprendere nel suo seno tutti i crediti comunque litigiosi (…); a essere anzi dilatata, nello specifico contesto in discorso, sino a venire riferita a tutte le posizioni attive non iscritte nel bilancio di liquidazione”.
[20]Così G. Cottino, La difficile estinzione della società: ancora un intervento (chiarificatore?) delle Sezioni unite, cit., 864, ove mette in luce il rischio insito nella distinzione tracciata dalle Sezioni Unite nel 2013 rispetto alle sopravvenienze attive, consistente nel pericolo “di svuotare di fatto di contenuto la stessa nozione di sopravvenienza. (…) Se solo quanto è certo ed accertato, e tuttavia pretermesso, consente agli ex soci di pretenderne l’adempimento, quanto invece fosse soltanto in fieri o in maturazione o da accertare o accertando – e le sopravvenienze altro non sembrano essere – ricadrebbe nell’indulgenza plenaria generosamente impartita da un liquidatore distratto o briccone”.
[21]In arg. v. per tutti P.F. Mondini, Art. 2495, cit., 2999 s.; E. Riva Crugnola, Liquidazione, cancellazione, estinzione, cit., 1248; A.A. Dolmetta, Cancellazione della società e “sopravvenienza” di crediti, in Ilcaso.it, 8 dicembre 2019, 8; M. Speranzin, Estinzione delle società nella recente giurisprudenza, cit., 381. Il che apre ad una questione che, a quanto consta, non è ancora stata analizzata dalla dottrina, ossia l’eventuale responsabilità del liquidatore per i danni derivanti dalla mancata escussione dei crediti.
[22]Si tratta di atto unilaterale recettizio secondo l’orientamento largamente maggioritario in dottrina. In arg. v. per tutti F. Galgano, Trattato di diritto civile, II, III ed., Milano, 2015, 110 s.; C.M. Bianca, Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 2019, 461 ss.; F. Rossi, La remissione del debito. Artt. 1236-1240, in Commentario Schlesinger, Milano, 2019, 7 ss., ove ulteriori riferimenti.
[23]A. Bertolotti, Residui attivi non liquidati, cit., 1654.
[24]In arg. v., per tutti, F. Rossi, La remissione del debito, cit., 115; G. Grisi, Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in G. D’Amico – G. Grisi – G. Orlando – T. Rumi, Le obbligazioni. L’inadempimento, le vicende, le specie, in Tratt. dir. priv. Mazzamuto, IV, 2, Torino, 2024, 279; A. Calabrese, Art. 1236 , in Cod. civ. comm., a cura di M. Franzoni – R. Rolli – G. De Marzo, I, Torino, 2018, 1680; A. Zaccaria, Art. 1237, in Comm. breve Cian Trabucchi, a cura di G. Cian, XV ed., Milano, 2022, 1323.
[25]V. sul punto F. Galgano, Trattato di diritto civile, II, cit., 110, nt. 13, ove richiama Cass. Civ. 14 luglio 2006, n. 16125; Cass. Civ. 4 ottobre 2000, n. 13169. Nella giurisprudenza più recente v. altresì Cass. Civ. 10 agosto 2023, n. 24402; Cass. Civ. 25 novembre 2021, n. 36636; Cass. Civ. 14 dicembre 2020, n. 28439, cit.; Trib. Parma 16 maggio 2022. Si noti che, secondo la dottrina che si è occupata più approfonditamente del tema, nell’interpretazione restrittiva sposata dalla giurisprudenza si radica un’emblematica applicazione del divieto di venire contra factum proprium, il cui fondamento è stato nel tempo ricondotto alla clausola generale di correttezza. In tal senso, la necessità di una prova univoca dell’intento abdicativo richiederebbe in ultima istanza di accertare che la condotta omissiva del creditore sia oggettivamente in contrasto con il diritto vantato, avendo ingenerato nel debitore un legittimo affidamento in ordine alla rinuncia. Per una trattazione sistematica del tema v. per tutti G. Meruzzi, L’Exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Padova, 2005, 476 ss., ove ulteriori riferimenti, nonché già F. Ranieri, Rinuncia tacita e Verwirkung, Padova, 1971.
[26]P.F. Mondini, Art. 2495, cit., 3000. La critica è condivisa in dottrina già da A.A. Dolmetta, Cancellazione della società, cit., 10.
[27]In arg. già A. Zorzi, L’estinzione delle società di capitali: la sorte di “mere pretese” e “crediti illiquidi”, in Giur. comm., 2015, II, 258 s.
[28]M. Costanza, Il bilancio finale di liquidazione non è eloquente, in questa Rivista, 2021, 671.
[29]Così A. Bertolotti, Residui attivi non liquidati, cit., 1653, ove richiama sul punto G. Cottino, Le società di persone, Torino-Bologna, 2019, 402 s., in part. nt. 234; A.A. Dolmetta, Cancellazione della società, cit., 9 s.
[30]La necessità di una consapevolezza della rinunzia emerge, sia pure in obiter, in Cass. Civ. 26 agosto 2014, n. 18250, in questa Rivista, 2014, 305, con commento di G. Cattani – e C. Caggiano, Estinzione di società e rapporti attivi pendenti: riflessioni sulla scorta della recente giurisprudenza della Suprema Corte. Sull’inammissibilità di una rinuncia a diritti di cui si ignora l’esistenza, anche ove siano ignorati dal liquidatore per trascuratezza o inerzia, v. altresì G. Guerrieri, Cancellazione della società, rinuncia alle attività e sopravvivenze attive, in Giur. comm., 2018, I, 612 ss.
[31]La stessa ordinanza qui commentata evidenzia come anche i crediti incerti e illiquidi possano (e anzi debbano) essere iscritti al bilancio al valore di probabile realizzo. In arg. v. per tutti A.A. Dolmetta, Cancellazione della società, cit., 8; M. Speranzin, Successione dei soci, cit., 256, ove ulteriori riferimenti. Sulla necessità di considerare il bilancio finale nella sua interezza e dunque anche e soprattutto la nota integrativa, v. ad es. Trib. Roma 8 aprile 2020 che ritiene non rinunciato il credito azionato proprio grazie all’espressa indicazione in nota integrativa della volontà di proseguire l’azione tramite il socio.
[32]Si v. per tutti G. Guerrieri, Cancellazione della società, cit., 613, ove si evidenzia come la cancellazione operata dai liquidatori possa rispondere alle più diverse ragioni, tra cui “inerzia, trascuratezza, volontà di rimettere ai soci la decisione relativa all’esercizio di determinate pretese”.
[33]M. Costanza, Il bilancio finale, cit., 671 s. Sulla funzione prettamente informativa del bilancio di esercizio v. per tutti G.E. Colombo, Il bilancio di esercizio delle società per azioni, Padova, 1965, 37, cui adde, ex multis, F. Galgano, Trattato di diritto civile, IV, III ed., Milano, 2015, 489; V. Salafia, Il bilancio d’esercizio nelle società di capitali, in questa Rivista, 2010, 938; P. Butturini, L’impugnazione del bilancio d’esercizio, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ., diretto da F. Galgano, XLIV, Padova, 2007, 1 ss.; G. Strampelli, L’introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sella disciplina giuridica del bilancio di esercizio, in Obbligazioni. Bilancio. Artt. 2410-2435- bis c.c., a cura di M. Notari – L.A. Bianchi, in Comm. Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, Milano, 2006, 335 ss.
[34]M. Costanza, Il bilancio finale, cit., 671.
[35]V., nella manualistica e per tutti, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, I, Principi generali, IX ed., Milano, 2017, 259 e 261; C. Mandrioli – A. Carratta, Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, XXIX ed., Torino, 2024, 110 ss.
[36]Si v. Cass. Civ. 14 dicembre 2020, n. 28439, cit., come pure Cass. Civ. 26 gennaio 2021, n. 1724, cit., ove si evidenzia che le Sezioni Unite “non affrontarono se non incidenter tantum il tema dei residui attivi o delle sopravvenienze attive: si limitarono a stabilire che la sorte di tali crediti resta affidata ad una valutazione caso per caso, fermo restando però che l’estinzione della società dà sempre vita ad un fenomeno successorio”.
[37]Così già M. Speranzin, Successione dei soci ed iscrizione nel registro delle imprese, cit., 256.
[38]Alla stregua dell’orientamento affermatosi a partire da Cass. Civ. 22 maggio 2020, n. 9464, cit. e Cass. Civ. 31 dicembre 2020, n. 30075. Sull’onere della prova circa la remissione del debito v. in giurisprudenza Cass. Civ. 18 maggio 2006, n. 11749, in Foro it., 2007, I, 184 ove si chiarisce che “l’eccezione di estinzione del credito per remissione rientra nel novero di quelle che devono essere proposte dalla parte, sulla quale grava pertanto l’onere di allegare e provare il fatto estintivo dell’obbligazione”.
[39] Cass. Civ. 14 dicembre 2020, n. 28439, cit.; Cass. Civ. 26 gennaio 2021, n. 1724, cit.
[40] Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8582, cit.
[41] Cass. Civ. 6 aprile 2018, n. 8582, cit.
[42]Il che potrebbe imprigionare anche per lungo tempo risorse che i soci potrebbero invece più efficacemente investire in altre iniziative se prontamente svincolate dal patrimonio sociale. Sull’interesse alla celere smobilitazione delle risorse nel contesto statunitense v. E.T. Pivin, The Integrity of Delaware’s Corporate Dissolution Statute after Territory of the United States Virgin Islands v. Goldman, Sachs & Co.: Is Extended Post-Dissolution Shareholder Liability a Necessary Component of Delaware’s Corporate Dissolution Scheme, in Saint Louis University Law Journal, 2011, vol. 55, 1174.
[43]Si v. D. Manente, Recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, cit., 1091; G. Guerrieri, Cancellazione della società, cit., 614 s.
[44]G. Guerrieri, op. ult. cit., 614.
[45]In tal senso G. Guerrieri, ibidem, per il quale la volontà di rinuncia dovrebbe essere desunta dal comportamento dei soci, atteso che è dalla loro approvazione del bilancio finale che questo diviene atto della società. Per l’a. non avrebbe alcun rilievo l’atteggiamento soggettivo dei liquidatori, che nel momento in cui redigono e depositano il bilancio “non impersonano la società e non sono quindi ontologicamente in grado di rinunciare alle posizioni giuridiche attive facenti capo al patrimonio di quest’ultima”.
[46]L’argomento è stato affrontato di recente nell’intervento di P. Giudici, L’estinzione delle società in chiave comparata, in occasione del corso della Scuola Superiore della Magistratura, La cancellazione delle società tra interesse dei creditori e certezza del diritto, Scandicci, 18 novembre 2024.
[47]In arg. v. V. Sanna, Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali, cit., 13 ss., ove ulteriori riferimenti.
[48]V. Sanna, op. ult. cit., 11 s.; P. Davies – S. Worthington, Gower’s Principles of Modern Company Law, X ed., Londra, 2016, 1177 ss.
[49]Si v. ancora V. Sanna, op. ult. cit., 17.
[50]In arg. v. E.T. Pivin, The Integrity of Delaware’s Corporate Dissolution Statute, cit., 1185 s.
[51]Cfr. E. De Sabato, Cancellazione dal Registro delle Imprese, estinzione ed effetti su rapporti giuridici sostanziali e processuali, in Giur. comm., 2013, II, 619 ove definisce “un nodo che non sembra completamente risolto” la questione relativa alle modalità con cui individuare quando possa dirsi che il liquidatore abbia rinunciato a posizioni creditorie e azioni processuali.
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