Cna : ripensare e rifinanziare la zona franca urbana – Format Rieti

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La Zona Franca Urbana, istituita nel 2017 nei Comuni del cratere, 15 nella nostra regione, prevede un credito d’imposta che l’azienda può “spendere” per pagare imposte e contributi.

Inizialmente uno strumento prezioso di sostegno alle aziende e all’economia locale, si è trasformato in strumento iniquo di concorrenza sleale tra imprese, a causa dei mutevoli criteri di accesso e della progressiva riduzione delle risorse stanziate.

Dal 2017 al 2024, data dell’ultima proroga, gli stanziamenti in milioni di euro sono stati per le aziende dei 140 Comuni del cratere delle quattro Regioni i seguenti: 194.5, 167.7, 141.7, 110, 50, 60, 60, 11.7.

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Quando la legge introdusse l’incentivo, potevano accedervi le imprese che nel periodo successivo al terremoto avevano avuto un decremento di fatturato del 25%, l’anno successivo vennero aggiunte tutte le nuove imprese, quelle nate dopo il sisma, ad eccezione di quelle della sezione F del Codice Ateco, cioè quelle delle Costruzioni; a tutte fu concessa la somma liberamente richiesta senza riferimento ad alcun parametro dimensionale o di fatturato.

Negli anni successivi, ad ogni proroga, si è ridotta la platea di imprese che potevano accedervi, fermo restando che quelle che avevano credito disponibile potevano continuare ad utilizzarlo, anche le imprese edili alle quali era stato originariamente concesso.

Nel corso del tempo è mutata anche la modalità di concessione del credito che, di là della richiesta dell’azienda, veniva determinato dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto del fatturato e del numero di dipendenti.

Dal 2022 il credito è stato concesso alle aziende che avevano avuto l’originaria perdita di fatturato, ma avevano esaurito il credito concesso, però furono escluse dalla possibilità di richiedere il credito tutte le nuove imprese costituite dopo il 31 dicembre 2021.

Dell’ultima proroga, quella del 2024, hanno potuto avvantaggiarsi solo le aziende che avevano un credito originariamente assegnato e ancora non esaurito, escludendo tutte quelle che, pur avendo i requisiti, avevano esaurito il credito e tutte le nuove imprese.

Si capisce facilmente che nel tempo si è realizzata un’oggettiva disuguaglianza tra aziende. Pur operando in uno stesso contesto, comune, strada, piazza e pur avendo potenzialmente gli stessi requisiti, ci sono:

– le aziende, le sole, che hanno potuto utilizzare fino al 31 dicembre scorso il credito originariamente concesso, secondo le proprie esigenze;

– le aziende che, non avendo richiesto il massimo, hanno poi subito le limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate;

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– le aziende che hanno avuti gli incentivi fino al 2023 e che, avendo esaurito il credito, non hanno potuto beneficiare dell’ultima proroga;

– quelle che non hanno mai avuto incentivi semplicemente per essere nate dopo il 31 dicembre 2021.

La CNA chiede che il sistema degli incentivi legati alla Zona Franca Urbana venga ripensato e significativamente rifinanziato in modo da realizzare un sistema più equo e trasparente che garantisca a tutte le imprese le stesse opportunità di crescita e sviluppo e ne promuova la nascita di nuove, tornando così ad essere quel sostegno all’economia e al sistema imprenditoriale del cratere quale era in origine.

Elenco Comuni del cratere del Lazio

Rieti, Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona, Micigliano, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Rivodutri, Cantalice, Poggio Bustone, Leonessa

Elenco esenzioni consentite con il credito di Imposta

  1. a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
  2. b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
  3. c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca per l’esercizio dell’attività economica;
  4. d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

 

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