Quando si parla di rateizzare i debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), spesso ci si focalizza esclusivamente sulle somme iscritte a ruolo, ossia gli importi indicati nelle cartelle di pagamento.
In realtà, la questione è molto più ampia, perché la rateazione può riguardare anche altri tipi di debiti e atti affidati ad AdeR. Come quelli contenuti negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate, negli avvisi di addebito INPS o negli atti emessi dagli Enti locali.
Al contrario invece, ci sono dei debiti che non possono essere rateizzati.
È importante quindi non limitarsi alla semplice distinzione “somma iscritta a ruolo sì/no”, ma comprendere quali siano i criteri che rendono un debito rateizzabile, alla luce delle normative vigenti e degli aggiornamenti legislativi.
La rateazione della cartelle
Il riferimento normativo in materia di rateazione delle cartelle è l’articolo 19 del dPR 602/1973.
In presenza di una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un debito tributario o contributivo, il contribuente può chiedere all’agente della riscossione di dilazionare il pagamento.
Nel corso degli anni, la disciplina è stata oggetto di diverse modifiche con l’intento di renderla più flessibile e di aiutare i contribuenti in temporanea difficoltà economica a saldare i propri debiti in modo sostenibile.
È possibile, ad esempio, richiedere un piano di ammortamento a 84 rate (7 anni) o, in talune circostanze e al verificarsi di determinati requisiti, estendere la dilazione fino a 120 rate (10 anni). Questa estensione può dipendere da comprovate e significative difficoltà economiche, certificate e valutate dall’agente della riscossione.
Con le novità introdotte dalla c.d riforma della riscossione, la rateazione delle cartelle può arrivare a 120 rate.
Quali sono le somme iscritte a ruolo rateizzabili con l’ADER
Molti pensano che solo gli importi esplicitamente riportati nelle cartelle di pagamento – definiti come “somme iscritte a ruolo” – siano suscettibili di rateazione.
In realtà, la definizione di “somme iscritte a ruolo” è più ampia.
Secondo la guida di AdeR sulle rateazione delle cartelle aggiornata a gennaio 2025, rientrano in tale categoria anche:
- le somme contenute negli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, comma 1, lett. a) del DL n. 78/2010), dagli enti locali (art. 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019)
- e quelle indicate negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).
Ciò significa che, se un contribuente riceve un avviso di accertamento esecutivo o un avviso di addebito INPS, questi importi, al pari di quelli in cartella, sono considerati come iscritti a ruolo (o comunque affidati per la riscossione). Pertanto possono essere potenzialmente rateizzati.
In sintesi, per capire se un debito è rateizzabile, occorre verificare se tale debito, dopo l’emissione dell’atto da parte dell’ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, Regione o Comune), è stato formalmente trasmesso ad AdeR per la riscossione.
Se la risposta è sì, nella maggior parte dei casi è possibile presentare un’istanza di rateazione. A meno che non si rientri in uno dei casi di esclusione espressamente previsti dalla legge o dalla prassi amministrativa.
Cosa non può essere rateizzato con l’ADER?
Nella stessa guida di AdeR, vengono elencati i principali casi in cui la rateazione non può essere concessa:
In particolare:
- Decadenza da una precedente rateizzazione dopo il mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge (che è variato nel tempo).Se la richiesta di rateazione poi decaduta è stata presentata a partire dal 16 luglio 2022, il debito ivi ricompreso non può essere più dilazionato in via definitiva. Se invece la precedente richiesta era stata avanzata prima del 16 luglio 2022, è possibile ripresentare l’istanza a condizione che si versi preliminarmente l’importo corrispondente alle rate scadute e non pagate.
- “Debiti non dilazionabili” per ragioni normative o di specialità, come particolari violazioni doganali o il recupero di aiuti di Stato. AdeR, sul proprio sito, fornisce un elenco delle fattispecie che rientrano in questa categoria.
- Debiti affidati da Enti che non hanno delegato la competenza a rateizzare, scegliendo invece di gestire autonomamente la dilazione dei propri crediti. Anche in questo caso, sul portale AdeR è disponibile l’elenco aggiornato degli Enti che hanno deciso di non avvalersi del servizio di rateizzazione.
- Debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”, per i quali si è persa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate in scadenza dal 2020 in poi, e non sia stata presentata (o accettata) l’adesione alla cosiddetta “Rottamazione-quater”.
È dunque evidente che la possibilità di rateizzare non dipende soltanto dal tipo di atto ricevuto (cartella, avviso di addebito, accertamento esecutivo, ecc.), ma anche dalla storia pregressa del contribuente rispetto a precedenti rateazioni o misure di definizione agevolata.
Riassumendo.
- Debiti rateizzabili: non solo cartelle di pagamento, ma anche avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS e atti di Enti locali affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR).
- Normativa di base: art. 19 del dPR 602/1973, con possibilità di piani fino a 120 rate per difficoltà economiche.
- Requisito centrale: il debito deve essere formalmente affidato ad AdeR.
- Esclusioni: decadenza da precedente rateazione (post 16 luglio 2022), debiti non dilazionabili, enti che non delegano AdeR, “Rottamazione-ter” decaduta senza passaggio alla “Rottamazione-quater”.
- Verifica della storia pregressa: precedenti rateazioni o misure agevolate possono incidere sulla nuova possibilità di dilazionare.
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