Nuove detrazioni fiscali per figli a carico dal 2025

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Dal 2025 le detrazioni fiscali per i figli a carico subiranno importanti cambiamenti.

La Legge di Bilancio ha introdotto un limite di età di 30 anni per beneficiare di queste agevolazioni, con l’eccezione dei figli con disabilità. Questa modifica, inserita nell’art. 12 del TUIR, è in linea con la Legge delega di riforma fiscale 111/2023, che mira a riordinare le detrazioni e sostenere le famiglie con membri disabili e giovani sotto i 30 anni.

Ampliamento delle categorie beneficiarie – Oltre ai figli naturali, adottivi, affidati e affiliati, la nuova normativa include anche i figli conviventi del coniuge deceduto.

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Condizioni per l’applicazione – Le detrazioni si applicano ai figli fiscalmente a carico tra i 21 e i 29 anni, poiché per quelli di età inferiore è previsto l’assegno unico universale.

I limiti di reddito per essere considerati a carico rimangono invariati:

  • 2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

Altre agevolazioni fiscali – L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se i figli che non beneficiano né delle detrazioni né dell’assegno unico daranno comunque diritto ad altre agevolazioni fiscali, come la soglia di esenzione dei benefit o sconti sulle addizionali regionali e comunali.

Restrizioni per altri familiari a carico – La detrazione per altri familiari a carico è stata limitata ai soli ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni), escludendo altre categorie precedentemente incluse come generi, nuore, suoceri e fratelli. Restano invariate le condizioni reddituali e le regole di ripartizione della detrazione.

Le regole per i modelli redditi 2025 (anno 2024) – Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2024 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2024 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi 5489, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

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  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più.

Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato art. 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.

Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.

Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.

Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2024, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico.

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I nonni che hanno a carico i nipoti a seguito di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184) non possono beneficiare delle detrazioni previste per i figli e per gli altri familiari a carico.



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