Ischitano “batte” l’Agenzia delle Entrate in Cassazione – Il Golfo 24

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha accolto il ricorso di un ischitano, M.B. (assistito dall’avvocato Felice Pettorino), presso l’Agenzia delle Entrate con sede a Roma e la Direzione Provinciale dello stesso ente contro una sentenza a lui sfavorevole emessa dalla Commissione Regionale Tributaria della Campania. Un contenzioso giudiziario lungo, complesso e con una serie di capovolgimenti di fronte perché come riportato in sentenza la predetta commissione “accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 346/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da M. B. avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008. Poi nell’atto firmato dal presidente Lucio Luciotti si rappresenta ancora: “Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente determinazione induttiva del reddito in base al modello 770, dal quale emergeva un costo del personale per euro 9.428,00. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) la tardiva costituzione dell’appellato implicava la tardività della riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte in primo grado; b) l’attività commerciale non era cessata nell’anno 2006, come sostenuto dal contribuente, ma il 23/06/2010; c) la denunzia-querela proposta nei confronti dell’intermediario in ordine alla trasmissione telematica dei modelli 770 non era sufficiente a fini probatori. Avverso la sentenza della CTR M.B. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi”.

Motivi di ricorso indicati in sentenza e che vi riassumiamo così: “Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 32 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di considerare che l’appellato non avrebbe mai ricevuto la notificazione del ricorso in appello, non risultando nemmeno depositata agli atti la prova della notificazione, sicché non si sarebbe potuta dichiarare la decadenza del ricorrente dalle questioni ed eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in sede di costituzione in appello. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché motivazione apparente, per non avere la CTR motivato in ordine ai rilievi di parte ricorrente concernenti la pretesa tardività della costituzione dell’appellato. Con il terzo motivo di ricorso si contesta omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR escluso ogni valenza probatoria alla denuncia penale sporta dal ricorrente con riferimento al modello 770 posto a base dell’accertamento. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR fondato il proprio accertamento su una presunzione semplice (il deposito di un modello 770), priva di valenza probatoria in quanto non ricollegabile al contribuente”.

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L’appello proposto da AE è stato dichiarato inammissibile con la contro ricorrente che è stata anche condannata al pagamento delle spese del procedimento: compensate, invece, le spese relative ai gradi di merito del giudizio

La sentenza specifica che i motivi del ricorso sono fondati e viene anche spiegato il perché: “Invero, dall’esame del fascicolo d’ufficio acquisito, consultabile dal Collegio in ragione della tipologia della censura proposta, non si evince la prova della notificazione dell’appello di Agenzia delle Entrate, sicché detto appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla CTR. La natura assorbente dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso preclude l’esame degli altri due motivi. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto da AE. La controricorrente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo; sussistono, invece, giusti motivi, riconnessi alla particolarità della questione affrontata, per compensare tra le parti le spese relative ai gradi di merito del giudizio”. Da qui le logiche ed inevitabili conclusioni della sentenza: “La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito del giudizio”.





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