La presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2024 rappresenta il momento in cui l’imprenditore (e le società agricole) manifestano le scelte effettuate in corso d’anno.
In particolare, il quadro VO della dichiarazione Iva, dedicato alle scelte opzionali.
Si ricorda che le opzioni, seguendo le regole previste dal D.P.R. 442/1997, rilevano in ragione del comportamento concludente, come previsto dall’articolo 1, D.P.R. 442/1997, e confermato dall’Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 209/E/1998, ha affermato che “con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validità dell’opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all’ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell’opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai finì sanzionatori.”.
La mancata comunicazione dell’opzione (o della revoca) comporta una sanzione amministrativa, ma non il venir meno del regime opzionato.
Se la sezione 1 è dedicata alla formalizzazione delle scelte operate per quanto riguarda il regime Iva, la successiva sezione 2 è dedicata, invece, alle opzioni in materia di imposte dirette.
Particolare rilevanza ha, alla luce anche delle novità introdotte con il D.Lgs. 192/2024, di recepimento della delega di cui alla L. 111/2023, la possibilità, da manifestare nel rigo VO23, di poter, da parte delle società agricole di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, con esclusione delle Spa e delle Sapa, optare per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole previste dall’articolo 32, Tuir, e quindi, su base catastale.
Infatti, per tali società è possibile azionare le regole previste dall’articolo 56-bis, Tuir; scelta che deve essere manifestata nel rigo VO22.
L’articolo richiamato, ora azionabile anche da parte delle società agricole che determinano il reddito secondo le regole catastali, disciplina alcune attività che, seppur civilisticamente si qualificano quali agricole, da un punto di vista fiscale non trovano copertura nel reddito agrario:
- produzioni di vegetali in serre e tramite l’utilizzo di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, che superano i limiti stabiliti dall’articolo 32, Tuir;
- attività connesse di prodotti che non rientrano nel M. previsto sempre dall’articolo 32, Tuir;
- prestazioni di servizi;
- attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, oltre i limiti previsti per la tassazione catastale; e
- attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, di cui all’articolo 2135, cod. civ., nei limiti del 10% del volume di affari.
Il successivo rigo VO24 contiene la scelta per l’opzione, da parte delle società di persone e delle Srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinazione il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Infine, si segnala come debutta, al rigo VO27, la scelta che possono fare i giovani imprenditori agricoli, per il regime di tassazione forfettizzata previsto dall’articolo 4, L. 36/2024.
Soggetti interessati sono le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola, ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ., al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) il titolare è un imprenditore agricolo di età superiore a 18 ma inferiore a 41 anni compiuti;
b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli con i requisiti di età di cui sopra;
c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli con i requisiti di età di cui sopra e gli organi di amministrazione sono composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Per tali soggetti è prevista la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Ovviamente tale tassazione si applica alle sole attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato ai sensi dell’articolo 32, Tuir. L’opzione in questo caso ha effetto per 5 periodi di imposta.
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