Pubblicato il regolamento delegato (Ue) della Commissione 9 settembre 2024 2025/192
Combustibili a basso impatto per la navigazione: la procedura di accreditamento dei verificatori è l’oggetto del regolamento delegato (Ue) della Commissione 9 settembre 2024 2025/192 (G.U.U.E. L del 29 gennaio 2025).
Oltre alle procedure, sono stati fissati:
- i requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento;
- il sistema di scambio di informazioni e di cooperazione che ciascun Stato membro dovrà istituire tra il proprio organismo nazionale di accreditamento e l’autorità competente dello Stato di riferimento.
Di seguito il testo del regolamento n. 2025/192.
Regolamento delegato (UE) 2025/192 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo alle procedure per l’accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE
(G.U.U.E. L del 29 gennaio 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(omissis)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI
Articolo 1
Accreditamento dei verificatori
1. In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento o nel regolamento (UE) 2023/1805, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Per quanto riguarda i requisiti minimi per l’accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformitàI.
Articolo 2
Ambito dell’accreditamento
L’ambito dell’accreditamento dei verificatori comprende le attività connesse alla valutazione dei piani di monitoraggio, alla verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU, alla verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché al rilascio del documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805.
Articolo 3
Obiettivi del processo di accreditamento
Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati in conformità agli articoli da 6 a 11, gli organismi nazionali di accreditamento valutano se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
a) dispongono delle competenze per valutare i piani di monitoraggio, verificare le relazioni FuelEU e le relazioni parziali FuelEU, verificare la conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché rilasciare un documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805;
b) applicano metodi di verifica completi ed efficaci in sede di valutazione dei piani di monitoraggio, di verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU, di verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché di rilascio del documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805;
c) soddisfano i requisiti per i verificatori di cui al capo IV del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.
Articolo 4
Richiesta di accreditamento
1. La richiesta di accreditamento contiene le informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2. Inoltre, prima dell’inizio della valutazione di cui all’articolo 5, il verificatore che fa richiesta di accreditamento («richiedente») mette a disposizione dell’organismo nazionale di accreditamento le informazioni riguardanti:
a) le procedure e i processi di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU e il sistema di gestione della qualità di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
b) i criteri di competenza di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, i risultati del processo continuo di garanzia delle competenze di cui al medesimo articolo nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui agli articoli 32 e 33;
c) il processo inteso ad assicurare il perdurare dell’imparzialità e dell’indipendenza di cui all’articolo 38 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, compresi i registri pertinenti sull’imparzialità e sull’indipendenza del richiedente e del relativo personale;
d) gli esperti tecnici e i principali addetti coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio, nella verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU nonché nella verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi;
e) le procedure e i processi per assicurare una verifica adeguata, compresi quelli concernenti la documentazione interna di verifica di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
f) i registri pertinenti di cui all’articolo 37 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
g) tutte le altre informazioni chieste dall’organismo nazionale di accreditamento.
Articolo 5
Valutazione
1. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 3, la squadra di valutazione designata a norma dell’articolo 12 svolge quanto meno le attività seguenti:
a) un esame di tutti i documenti e i registri pertinenti forniti dal richiedente a norma dell’articolo 4;
b) una visita in loco per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l’attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all’articolo 35 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
c) l’osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del richiedente coinvolti:
i. nella valutazione dei piani di monitoraggio;
ii. nella verifica delle relazioni FuelEU;
iii. nella verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi; e
iv. nel rilascio del documento di conformità FuelEU;
al fine di assicurare che operino conformemente al presente regolamento.
2. La squadra di valutazione svolge le attività di cui al paragrafo 1 conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. La squadra di valutazione comunica al richiedente le risultanze della propria attività e le eventuali difformità riscontrate e gli chiede di rispondere, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. Il richiedente adotta azioni correttive per porre rimedio alle eventuali difformità comunicategli a norma del paragrafo 3 e indica nella risposta le azioni adottate o che prevede di adottare entro il termine fissato dall’organismo nazionale di accreditamento per risolverle.
5. L’organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta data dal richiedente a norma del paragrafo 4.
6. Qualora reputi la risposta o le azioni correttive del richiedente insufficienti o inefficaci, l’organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure.
7. Per accertare l’effettiva attuazione delle azioni correttive, l’organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow-up.
Articolo 6
Decisione sull’accreditamento e certificato di accreditamento
1. Al momento di predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, alla proroga o al rinnovo dell’accreditamento di un richiedente, l’organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2. L’organismo nazionale di accreditamento che decide di concedere l’accreditamento a un richiedente o rinnovarglielo rilascia un certificato di accreditamento in tal senso. Il certificato di accreditamento è rilasciato per tutte le attività di verifica a norma del regolamento (UE) 2023/1805.
3. Il certificato di accreditamento contiene almeno le informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di rilascio da parte dell’organismo nazionale di accreditamento.
Articolo 7
Vigilanza annuale
1. L’organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. La vigilanza comprende quanto meno:
a) una visita in loco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
b) l’osservazione diretta delle prestazioni e la valutazione delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).
2. L’organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza in relazione a un verificatore conformemente al paragrafo 1 entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato il certificato di accreditamento.
3. La vigilanza è pianificata in maniera da consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore che sono oggetto del certificato di accreditamento e del personale coinvolto nelle attività di verifica, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. In base all’esito della vigilanza, l’organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell’accreditamento.
5. Qualora un verificatore svolga una verifica per una società sotto la responsabilità di uno Stato di riferimento diverso dallo Stato membro dell’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore può chiedere all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato di riferimento di condurre attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.
Articolo 8
Rivalutazione
1. Il verificatore chiede il rinnovo dell’accreditamento affinché l’organismo nazionale di accreditamento possa rivalutare il verificatore stesso e stabilire se il certificato può essere prorogato prima della data di scadenza.
2. L’organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza del certificato di accreditamento da esso rilasciato, rivaluta il verificatore in questione per stabilire se il certificato possa essere prorogato.
3. La rivalutazione è pianificata in modo da garantire che l’organismo nazionale di accreditamento valuti un campione rappresentativo delle attività del verificatore che sono oggetto del certificato.
4. Nel pianificare ed effettuare la rivalutazione, l’organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 9
Valutazione straordinaria
1. In qualsiasi momento l’organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria per assicurare che il verificatore continui a ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare l’esigenza di una valutazione straordinaria, il verificatore lo informa immediatamente di qualsiasi modifica significativa apportata a un aspetto del proprio status o funzionamento che si rifletta sull’accreditamento.
3. Le modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 10
Misure amministrative
1. L’organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare l’accreditamento del verificatore qualora quest’ultimo non ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. L’organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca l’accreditamento del verificatore su richiesta di quest’ultimo.
3. L’organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura per la sospensione e la revoca dell’accreditamento conformemente alla norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. L’organismo nazionale di accreditamento sospende l’accreditamento del verificatore se questi:
a) ha commesso una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento;
b) non ha soddisfatto le prescrizioni del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta;
c) ha violato altri termini e condizioni specifici stabiliti dall’organismo nazionale di accreditamento.
5. L’organismo nazionale di accreditamento revoca l’accreditamento del verificatore se:
a) il verificatore non ha posto rimedio ai problemi che hanno determinato una decisione di sospensione del certificato di accreditamento;
b) un membro dell’alta dirigenza del verificatore o un membro del personale coinvolto in attività di verifica disciplinate dal presente regolamento ha subito una condanna per frode;
c) il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o ha intenzionalmente occultato informazioni.
6. La decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l’accreditamento a norma dei paragrafi 1, 4 e 5 è passibile di ricorso secondo le procedure stabilite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.
7. La decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l’accreditamento ha effetto dopo la notifica della medesima al verificatore. Prima di prendere tale decisione l’organismo nazionale di accreditamento ne considera l’incidenza sulle attività svolte, in funzione della natura della difformità.
8. L’organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione del certificato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e concluda che il verificatore ottempera alle prescrizioni del presente regolamento.
CAPO II
REQUISITI PER GLI ORGANISMI NAZIONALI DI ACCREDITAMENTO
Articolo 11
Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento
1. In assenza di disposizioni specifiche in materia di requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento nel presente regolamento o nel regolamento (UE) 2023/1805, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini del presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 12
Squadra di valutazione
1. L’organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ciascuna valutazione effettuata conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2. La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile dello svolgimento della valutazione in conformità al presente regolamento e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici con le pertinenti conoscenze ed esperienza nell’ambito specifico di accreditamento.
3. La squadra di valutazione comprende almeno una persona dotata di:
a) conoscenza sufficiente del regolamento (UE) 2023/1805 e del diritto derivato correlato nonché degli orientamenti in merito di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
b) competenze e conoscenze necessarie a valutare la verifica e conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di navi nonché del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, del consumo di combustibile e delle altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2023/1805.
Articolo 13
Requisiti di competenza per i valutatori
1. Il valutatore possiede le competenze per svolgere le attività di cui agli articoli da 5 a 10. A tal fine il valutatore:
a) soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 2;
b) ha una conoscenza sufficiente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, per formazione o grazie all’accesso a una persona che possiede conoscenze ed esperienza in tale ambito;
c) ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU.
2. Oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, il valutatore responsabile dimostra di avere le competenze per dirigere una squadra di valutazione ed essere responsabile dello svolgimento della valutazione in conformità al presente regolamento.
3. Oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i responsabili del riesame interno e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sulla proroga o sul rinnovo dell’accreditamento dispongono di conoscenze ed esperienza sufficienti a valutare l’accreditamento.
Articolo 14
Esperti tecnici
1. L’organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze specifiche in una determinata materia necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore.
2. L’esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l’esperto tecnico:
a) ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
b) ha una conoscenza sufficiente delle attività di verifica.
3. L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile in questione.
Articolo 15
Reclami
Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall’autorità competente dello Stato di riferimento, dalla società di navigazione, dallo Stato di bandiera responsabile per le navi battenti bandiera di uno Stato membro oppure da altre parti interessate, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo l’organismo nazionale di accreditamento:
a) si pronuncia in merito alla validità del reclamo;
b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo;
d) registra il reclamo e le misure adottate;
e) risponde all’autore del reclamo.
Articolo 16
Valutazione inter pares
1. Se l’organismo nazionale di accreditamento è soggetto a una valutazione inter pares periodica a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se:
a) l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente al capo I;
b) l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui al presente capo.
2. I criteri comprendono i requisiti di competenza per i valutatori inter pares e le squadre di valutazione inter pares specifici relativamente al regolamento (UE) 2023/1805.
3. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 pubblica l’esito della valutazione inter pares dell’organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all’autorità competente dello Stato di riferimento o al punto di contatto di cui all’articolo 19.
4. Fatto salvo l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo nazionale di accreditamento che abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità alle prescrizioni di quest’ultimo.
5. A tal fine, l’organismo nazionale di accreditamento interessato presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
6. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un’esenzione.
7. Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all’organismo nazionale di accreditamento.
Articolo 17
Riconoscimento reciproco dei verificatori
Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, se l’organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto a un processo completo di valutazione inter pares, gli Stati membri accettano i certificati di accreditamento dei verificatori accreditati da detto organismo purché l’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 abbia avviato una valutazione inter pares nei confronti di tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna inosservanza del presente regolamento da parte dello stesso.
Articolo 18
Monitoraggio dei servizi forniti
1. Qualora lo Stato membro determini, durante un’ispezione eseguita conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l’autorità competente dello Stato di riferimento o l’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro ne informa l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore.
2. L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tratta la comunicazione di tale informazione come un reclamo ai sensi dell’articolo 15, adotta misure adeguate e risponde all’autorità competente dello Stato di riferimento o all’organismo nazionale di accreditamento conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma.
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 19
Scambio di informazioni e punti di contatto
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento e l’autorità competente dello Stato di riferimento.
2. Qualora in uno Stato membro siano designate più autorità ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1805, una di esse è autorizzata da tale Stato membro a fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui al presente capo.
Articolo 20
Programma di lavoro riguardante l’accreditamento e relazione di gestione
1. Ogni anno entro il 31 dicembre l’organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato di riferimento un programma di lavoro riguardante l’accreditamento con l’elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento. Il programma di lavoro riguardante l’accreditamento contiene le seguenti informazioni su ciascun verificatore:
a) informazioni sulle attività che l’organismo nazionale di accreditamento ha pianificato per il verificatore, ivi comprese le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;
b) le date dei controlli mediante osservazione diretta che l’organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore;
c) l’indicazione se l’organismo nazionale di accreditamento abbia chiesto a un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro di condurre attività di vigilanza in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 5.
2. Qualora le informazioni di cui al primo comma subiscano variazioni, l’organismo nazionale di accreditamento trasmette all’autorità competente dello Stato di riferimento una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. In seguito alla presentazione del programma di lavoro riguardante l’accreditamento a norma del paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato di riferimento fornisce all’organismo nazionale di accreditamento tutte le informazioni utili, in particolare la legislazione e gli orientamenti nazionali applicabili.
4. Ogni anno entro il 1o giugno l’organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato di riferimento una relazione di gestione. La relazione di gestione contiene le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento:
a) i particolari dell’accreditamento dei nuovi verificatori accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento;
b) una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall’organismo nazionale di accreditamento;
c) una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base della loro effettuazione;
d) eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dopo l’ultima relazione di gestione e le misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento;
e) una descrizione dettagliata delle misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall’autorità competente dello Stato di riferimento.
Articolo 21
Scambio di informazioni sulle misure amministrative
Qualora l’organismo nazionale di accreditamento abbia imposto misure amministrative nei confronti di un verificatore a norma dell’articolo 10, si sia posto fine a una sospensione dell’accreditamento o una decisione su un ricorso abbia annullato la decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di imporre le misure amministrative di cui all’articolo 10, l’organismo nazionale di accreditamento ne informa l’autorità competente dello Stato di riferimento e l’organismo nazionale di accreditamento di ciascuno Stato membro.
Articolo 22
Informazioni trasmesse dall’autorità competente dello Stato di riferimento
1. Ogniqualvolta siano individuate difformità o carenze, l’autorità competente dello Stato di riferimento responsabile delle società per le quali il verificatore effettua la verifica trasmette annualmente all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato detto verificatore quanto meno le informazioni seguenti:
a) i risultati utili ottenuti dal controllo delle relazioni FuelEU, delle relazioni parziali FuelEU, della verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità, degli scali in porto non conformi e delle relazioni di verifica nel caso in cui l’autorità competente dello Stato di riferimento abbia effettuato i controlli supplementari di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1805;
b) i risultati dei controlli supplementari della società di navigazione di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1805 qualora siano rilevanti per l’organismo nazionale di accreditamento ai fini dell’accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino casi di dati non conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1805, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consigli, del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU o del presente regolamento;
c) i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore, qualora la documentazione sia stata valutata dall’autorità competente dello Stato di riferimento;
d) i reclami riguardanti il verificatore pervenuti all’autorità competente dello Stato di riferimento.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l’autorità competente ha individuato casi in cui i dati comunicati non erano conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1805, della direttiva 2003/87/CE e del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, l’organismo nazionale di accreditamento considera la comunicazione di tali informazioni come un reclamo riguardante il verificatore, ai sensi dell’articolo 15, sporto dall’autorità competente dello Stato di riferimento.
3. L’organismo nazionale di accreditamento adotta misure adeguate per dare seguito a detti casi e risponde all’autorità competente dello Stato di riferimento entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla data di ricezione. Nella propria risposta, l’organismo nazionale di accreditamento informa l’autorità competente dello Stato di riferimento in merito alle misure adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte al verificatore.
Articolo 23
Scambio di informazioni sulla vigilanza
1. Qualora, a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro responsabile di una società per la quale il verificatore effettua la verifica sia stato chiesto di condurre attività di vigilanza, tale organismo nazionale di accreditamento ne riferisce i risultati all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, salvo diverso accordo fra detti organismi.
2. L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tiene in considerazione i risultati di cui al paragrafo 1 nel valutare se il verificatore soddisfi le prescrizioni del presente regolamento.
3. Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta misure adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all’organismo nazionale di accreditamento che ha condotto le attività di vigilanza:
a) le misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;
b) ove opportuno, il modo in cui il verificatore ha posto rimedio a quanto rilevato;
c) se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore.
Articolo 24
Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui è stabilito il verificatore
Se il verificatore è stato accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’articolo 20 sono forniti anche all’autorità competente dello Stato di riferimento in cui è stabilito il verificatore.
Articolo 25
Banche dati dei verificatori accreditati
1. L’organismo nazionale di accreditamento istituisce e gestisce una banca dati di pubblico accesso che contenga le informazioni seguenti:
a) il nome, il numero di accreditamento e l’indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento;
b) le date di concessione e di scadenza dell’accreditamento;
c) informazioni su eventuali misure amministrative imposte al verificatore.
2. Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito modello standardizzato.
3. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l’accesso alle banche dati nazionali, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, i verificatori, le società di navigazione e le autorità competenti dello Stato di riferimento. L’organismo può raggruppare tali banche dati in un’unica banca dati centralizzata.
Articolo 26
Notifica da parte dei verificatori
1. Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’articolo 20, il verificatore notifica, entro il 15 novembre di ogni anno, le seguenti informazioni all’organismo nazionale di accreditamento che l’ha accreditato:
a) i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare;
b) l’indirizzo e i recapiti professionali delle società di navigazione i cui piani di monitoraggio, relazioni FuelEU e relazioni parziali FuelEU sono oggetto di verifica;
c) il nome dei membri della squadra di verifica.
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all’organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest’ultimo.
Articolo 27
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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