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Fisco: agevolazioni per impatriati e incentivi per il rientro in Italia di ricercatori non residenti

Con la risposta del 28 gennaio 2025 n. 16, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di fruire contemporaneamente del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, nonché degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

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Nel caso in esame, l’istante rappresenta di aver conseguito in Italia una laurea in odontoiatria e protesi dentale e di essersi trasferito, nel medesimo anno, in Spagna, al fine di frequentare un master della durata di 3 anni. Successivamente, è stato docente, con contratto a tempo indeterminato, presso un’università spagnola e, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, si è trasferito presso un’altra università spagnola ove ha esercitato la sua attività di docenza come lavoratore dipendente del medesimo ente.

Al riguardo, l’istante evidenzia di aver presentato le proprie dimissioni da un contratto a tempo indeterminato, presso un’università spagnola, ove ha esercitato la sua attività di docenza come lavoratore dipendente, per poter accettare l’incarico di professore associato presso un’università italiana e di essere in procinto di iscriversi all’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia, acquisendo quindi la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2025. Considerato che sta per aprire la Partita IVA per svolgere anche l’attività di lavoro autonomo come medico odontoiatra e che è sua intenzione vivere in Italia per almeno quattro anni dall’acquisizione della residenza fiscale, nonché prestare l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato italiano, l’istante chiede pertanto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire contemporaneamente del ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, nonché degli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero” (limitatamente all’attività di professore universitario).

In subordine, in caso di riscontro negativo, chiede se, con riferimento ad entrambe le predette attività che verranno svolte in Italia, può comunque beneficiare del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” atteso che, nel caso di specie, trasferendo la propria residenza anagrafica in Italia nel 2024, non troverà applicazione il previgente ”regime speciale per lavoratori impatriati”.

In primo luogo, si rammenta che lart. 5 del DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023, ha introdotto il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Il “nuovo regime” sostituisce il “regime speciale per lavoratori impatriati”, vigente fino al 29 dicembre, disciplinato dall’art. 16 del DLgs 14 settembre 2015, n. 147, modificato dall’art. 5 del DL 30 aprile 2019, n. 34, le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza ”anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, è stato disposto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere di specifiche condizioni (art. 5, co. 1, DLgs n. 209/2023). Tuttavia, la percentuale è ridotta al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o nel caso in cui nel periodo di applicazione del nuovo regime nasca o venga adottato un minore.

Il “nuovo regime” si applica a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi fermo restando che, se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti con applicazione dei relativi interessi. Inoltre, l’agevolazione è limitata ai cittadini italiani iscritti all’AIRE e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza
all’estero.

Infine, per i soggetti che trasferiscono la propria residenza ”anagrafica” nell’anno 2024, il “nuovo regime” si applica per ulteriori tre periodi d’imposta nel caso in cui il contribuente divenga proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso, i redditi agevolabili, negli ulteriori tre periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

In tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, applicabile a docenti e ricercatori, residenti all’estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, allo scopo di svolgere un’attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato, l’art. 44, co. 1, 3, DL 31 maggio 2010, n. 78, prevede che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Il regime agevolativo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

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I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

L’Agenzia delle entrate, in ordine all’applicazione del ”regime speciale per lavoratori impatriati” e degli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, fornisce chiarimenti con la circolare n. 17/E del 2017, la quale prevede che la fruizione dei benefici di cui all’art. 16, co. 1, del DLgs 14 settembre 2015, n. 147, è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L 30 luglio 2010, n. 122. Inoltre, in base a tale disposizione il soggetto che si trasferisce in Italia e vi acquisisce la residenza fiscale, se fruisce del regime per i lavoratori impatriati non può contemporaneamente fruire del regime previsto per i docenti e ricercatori nel caso in cui svolga anche una attività di docenza. Ne consegue che la sussistenza dei requisiti in capo allo stesso soggetto per accedere ad entrambe le agevolazioni permette allo stesso di aderire a quella che ritiene di maggiore favore per sé e di permanervi per i periodi d’imposta previsti rispettivamente per ciascuno dei suddetti regimi agevolativi. Tali conclusioni non sono, tuttavia, estendibili anche al “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” in quanto, in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, si ritiene che il “nuovo regime” sia compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

In particolare, si è dell’avviso che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia siano fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni. Ad esempio, un contribuente che al rientro in Italia svolge un’attività di ricerca ed esercita anche un’attività di lavoro autonomo potrà, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, applicare l’art. 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78, ai redditi prodotti in Italia per l’attività di ricerca e l’art. 5 del DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia.

Ne consegue che, in applicazione di tale principio, l’Istante, nel caso di specie, potrà fruire, secondo le consuete modalità indicate nelle circolari n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020, del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino alla durata massima consentita dalla normativa di riferimento (limitatamente all’attività di medico odontoiatra), e degli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino al 2029 (limitatamente all’attività di professore universitario).

di Ilia Sorvillo

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